Distinzione tra delega di funzione e delega gestoria nelle società complesse
13/03/2023
Distinzione tra delega di funzione e delega gestoria nelle società complesse
Sentenza Cass. Pen., Sez. 4, 27 febbraio 2023, n. 8476 - Lavoratore investito dal carrello elevatore. Delega di funzione e individuazione del soggetto titolare della posizione di garante.
La sentenza in esame richiama la vicenda giudiziaria relativa ad un infortunio occorso ad un dipendente adibito alla movimentazione di bancali tramite transpallet in un’area di stoccaggio temporaneo. L’evento ha determinato la condanna nei primi due gradi di giudizio dell’Amministratore Delegato della ditta Tuscany Ollio & Vinegar srl (P.R.), per il delitto di lesioni colpose aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione.
L’infortunio era stato determinato, durante una manovra di arretramento con traspallet manuale, dall’investimento dell’operatore ad opera di un carrello elevatore manovrato in una condizione di scarsa visibilità frontale, a causa della presenza di una catasta di pallets impilati sulle forche. A seguito dell’impatto il lavoratore appiedato riportava una frattura scomposta di tibia e perone con prognosi superiore a 40 gg.
Contestata in particolare all’Amministratore Delegato P.R. la violazione dell’art. 64 D.Lgs. 81/08 per mancata tracciatura delle vie di circolazione nell’area di stoccaggio dei bancali su cui poggiavano prodotti imbottigliati. Entrambe le sentenze di I e II grado confermano la condanna.
Ricorso in Cassazione contro la sentenza di Appello
Tra i motivi addotti dalla difesa
1.) contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni nei confronti del Direttore di stabilimento, A.A., soggetto diverso dall’imputato e con ruoli di Consigliere e Amministratore Delegato, dotato di ampi poteri di organizzazione, gestione e controllo dell'impresa (anche con riguardo ai temi di sicurezza), non valutata dai giudici di merito, secondo la difesa, in modo adeguato. La mancata indicazione nella delega dei poteri di spesa nei suoi confronti sarebbe stata irrilevante stante l’esiguità degli importi dell’intervento che a giudizio dello SPRESAL si dovevano adottare;
2.) violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dinamica dell'incidente che si sarebbe determinato per la manovra incauta del carrellista e a nulla sarebbe servita la tracciatura delle vie di circolazione stante la contestuale presenza nell’area di stoccaggio di muletti e transpallet;
3.) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale, in quanto il giudice di appello non avrebbe tenuto conto dei rilievi della difesa circa la vera causa dell'incidente che doveva essere individuata nella condotta scorretta del carrellista, il quale aveva proceduto a marcia avanti e non indietro come avrebbe dovuto, contravvenendo alle più elementari regole di diligenza e prudenza.
La pronuncia della Corte di Cassazione
1.) Viene accolto il ricorso in relazione al primo motivo, circa la portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società al Consigliere e Direttore di stabilimento, A.A., nominato tra l’altro Amministratore Delegato con poteri di sovraintendere alla gestione e al coordinamento degli impianti produttivi, dotato di poteri e responsabilità, compresa la legittimazione passiva, inerenti all'osservanza e all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Una ulteriore delega di funzioni era stata data dall’imputato, P.R., nei confronti dell’Amministratore Delegato A.A., valutata come non liberatoria della Corte di Appello in quanto non richiamante poteri di spesa illimitati, seppur a fronte dell’irrilevanza economica degli interventi richiesti.
2.) In sede di esame viene precisato dalla Suprema Corte il valore del contenuto dei verbali del CdA che consente di affermare che la delega, della cui portata si discute ,era stata conferita dal CdA al Consigliere A.A. ed aveva, pertanto, in astratto le caratteristiche delle delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ.
a.) Viene operata dalla Corte di Cassazione a questo punto una distinzione rispetto alla delega di funzioni di cui all'art. 16 del DLgs.81/2008 quale strumento con il quale il Datore di Lavoro trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
Vengono ricordati i requisiti sostanziali della delega di funzione che deve essere costituita da atto scritto recante data certa, il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e deve essere accettata dal delegato per iscritto. La delega per essere operativa deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità.
Infine permane in capo al Datore di Lavoro delegante l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello Modello Organizzativo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 su cui occorre garantire verifica e controllo.
Non è consentita delega, come noto, per la garanzia dei contenuti del DVR e per la nomina dell’RSPP, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo esclusiva del DdL, anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, rimanendo in capo al DdL la verifica dei contenuti.
Come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite con Sent. del 24 aprile 2014 n. 38343 non si ha effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. La pienezza dei poteri trasferiti a livello di organizzazione o di specifica area si ha solo con il trasferimento dei poteri di spesa in modo tale che il trasferimento dei poteri sia effettivo e non meramente cartolare.
b.) L'istituto della delega gestoria, richiamato all'art. 2381 cod. civ. attiene invece alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale. Nelle società di capitali ad organizzazione complessa è consentita quando
i. autorizzata dai soci o prevista dallo statuto (art. 2381 comma);
ii. in presenza di tale autorizzazione il CdA può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti dettagliando i limiti e le modalità di esercizio di tale delega o richiamare a sé poteri e operazioni rientranti nella delega;
iii. gli organi delegati devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferire al CdA e al collegio sindacale, con periodicità fissata dallo statuto, e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni effettuate dalla società e dalle sue controllate.
3.) In relazione alla delega gestoria si pone la necessità di verificare in concreto la effettività dei poteri di gestione e di spesa dei consiglieri delegati, tale da attribuire loro, se del caso, la qualifica di datori di lavoro in senso prevenzionistico, come da art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente all'Amministratore Delegato.
4.) Nel caso della delega gestoria il dovere di controllo permane in capo ai membri del CdA non delegati, in base alle previsioni di cui agli artt. 2381 comma 3 cod. civ. e 2932 comma 2 cod.civ.; tutti gli amministratori rimangono solidalmente responsabili se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o non si sono attivati per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932 comma 2 cod. civ.).
5.) Nella giurisprudenza di legittimità propria della Corte di Cassazione si è affermato che a seguito della delega gestoria l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal Consiglio di Amministrazione al delegato, rimanendo in capo al CdA residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo; anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del Consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata (vedi Sent Corte Cassazione Sez. 4, n. 4968 del 31 gennaio 2014).
6.) Nel caso in esame la Corte di Appello non si è soffermata adeguatamente sulla natura della delega in atti e sulla sua eventuale portata liberatoria, delega in questo caso conferita dal Consiglio di Amministrazione della società ad un componente del Consiglio stesso (A.A.). A giudizio della Corte di Cassazione si pone dunque l’esigenza di chiarire l’esatta posizione di garanzia assunta nella vicenda in esame dal ricorrente P.R. e delle condotte doverose a lui attribuibili.
Pertanto tale chiarimento risulta assorbente gli altri motivi del ricorso, che risultano in tal modo secondari. Viene quindi rimandata nuovamente la decisione al giudice di merito (Corte di Appello in altra sezione) per un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Pertanto la pronuncia è di annullamento con rinvio per delineare il corretto perimetro dei doveri di controllo.
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