D.L. 24 dicembre 2021, n. 221: Proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 e ulteriori misure di contenimento

27/12/2021

Il nuovo Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 sancisce il differimento dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 in ragione del protrarsi delle condizioni di diffusione degli agenti virali Covid 19 e dell’andamento del quadro sanitario, introducendo modifiche a disposizioni previgenti e nuovi obblighi.

Riportiamo nel sinottico una sintesi dei principali adempimenti previsti e delle novità introdotte.
Da quando Tipologia certificazione Per chi Per fare cosa Dove Fino a quando Riferimento/Note
Dal 1 febbraio 2022 Durata certificazione vaccinale (Green Pass "rafforzato"*) Per tutti coloro che si sono sottoposti a ciclo vaccinale completo e somministrazione della dose di richiamo Attività varie Per tutte le zone 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 6 mesi a far data dalla medesima somministrazione
Art. 3 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 25 dicembre 2021 Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Per tutti anche all’aperto. Per attività varie all’aperto.

Richiesta mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso o all’aperto e contestuale divieto di consumare cibi o bevande in luoghi diversi dai servizi di ristorazione
Per tutte le zone.

Sale teatrali, sale da concerto, , sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo o altri locali assimilati, eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto

Accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto
Fino al 31 gennaio 2022 per attività all’aperto.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) per le specifiche attività richiamate
Art. 4 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 25 dicembre 2021 Consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Green Pass "rafforzato"*) Accesso a locali con servizi di ristorazione Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 5 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 25 dicembre 2021 Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche e locali assimilati Vietate feste comunque denominate, eventi a queste assimilate e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Sospese medesime attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Feste, balli, concerti Per tutte le zone Fino al 31 gennaio 2022 Art. 6 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 30 dicembre 2021 Accesso di visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice Accesso consentito a soggetti muniti di certificazione verde Covid 19 rilasciata a seguito di. somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

soggetti in possesso di certificazione rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48h ore precedenti l’accesso.
Accesso a strutture socio sanitarie/assistenziali e assimilate Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 7 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 10 gennaio 2022 Accesso a musei, istituti e luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Green Pass "rafforzato"*) Accesso a musei, piscine, palestre, centri termali, parchi tematici Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Dal 10 gennaio 2022 Corsi di formazione privati se svolti in presenza
 
Consentito solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett a), b) c-bis) nonche soggetti di cui all’art. 9 bis comma 3 primo periodo DL 52/2021 (Green Pass "rafforzato"*) Accesso a corsi privati in presenza Per tutte le zone Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) Art. 8 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221

Legenda *

Per Green Pass "rafforzato" si intende:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.



Area Legale

DL 24 dic 2021, n. 221
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