DL 4 maggio 2023 n. 48 (“Decreto Lavoro”) Art. 17 e nuove tutele nell'alternanza scuola lavoro

22/05/2023

Fondo di sostegno ai familiari degli studenti vittime di infortuni mortali periodo alternanza scuola-lavoro

L’art. 17 del DL 4 maggio 2023 n. 48 (“Decreto Lavoro”) dispone il riconoscimento di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado rimasti vittime di infortuni mortali nel periodo di alternanza scuola lavoro successivo al 1° gennaio 2018, attraverso un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con previsione di copertura a decorrere dal 2023.
 
Si prevede la definizione dei requisiti e delle modalità di accesso al Fondo entro 60 gg dalla data di conversione del Decreto Lavoro con ulteriore Decreto interministeriale (Lavoro-Istruzione-Università).

Progettazione del periodo di alternanza coerente con il ciclo di studi e assegnazione di docente coordinatore di progettazione

L’art. 17 interviene anche in relazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, ora ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento “, che si articolano in durata complessiva:
 
  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei,
prevedendo che la progettazione dei percorsi trasversali e di orientamento sia coerente con il piano di studi e richiedendo alle istituzioni scolastiche di individuare un docente coordinatore di progettazione incaricato.
Con futuro Decreto del Ministro dell’istruzione verranno definiti i criteri di monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Analisi e valutazione dei rischi del periodo di alternanza scuola-lavoro per le imprese in convenzione

Le imprese iscritte nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro devono integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con un’apposita sezione dedicata ai rischi collegati al periodo di accoglienza evidenziando le misure specifiche di prevenzione adottate e i DPI messi a disposizione degli studenti.
Tale integrazione deve essere trasmessa all’istituzione scolastica e allegata alla convenzione.

Il Registro nazionale presso le C.C.I.A. e la Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Il Decreto Lavoro interviene anche a parziale modifica dell’art. 1 comma 41 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in relazione al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di Commercio.
 
In tale registro, istituito di intesa con il Ministero dell’istruzione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’attuale Ministero delle imprese e del made in Italy, sono visibili:
 
  • l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a volgere i percorsi di alternanza, con indicazione per ciascuna impresa del numero massimo di studenti ammissibili e i periodi dell’anno di disponibilità all’accoglienza;
  • una sezione speciale del Registro delle imprese (art. 2188 c.c.) a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza, che riporta anagrafica, attività svolta, soci e collaboratori, fatturato e patrimonio netto, rapporti con altri operatori di filiera impegnati nei percorsi di alternanza e contatti;
ed ora anche dati integrativi in relazione a
 
  • capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 
Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro viene inoltre integrato, secondo le nuove previsioni, con una “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, al fine di assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e dati per la proficua progettazione dei percorsi.
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