D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29: Batterie, nuovo assetto nazionale

13/04/2026

1. Funzione del decreto e perimetro applicativo (artt. 1-5)

Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29 costituisce il provvedimento nazionale di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542. Non riproduce una disciplina europea già direttamente applicabile, ma costruisce il presidio interno necessario a renderla effettiva: autorità competenti, organismi notificati, Registro dei produttori, sistemi di responsabilità estesa del produttore, Centro di coordinamento batterie, controlli, sanzioni e regime transitorio.

Per le imprese, il dato rilevante è un altro. La batteria non è più trattata solo come prodotto o solo come rifiuto, ma come oggetto regolatorio unitario, nel quale si saldano conformità di prodotto, immissione sul mercato, documentazione commerciale, raccolta, trattamento e responsabilità economica di filiera. Ne deriva una compliance più trasversale, che non può essere lasciata né al solo presidio ambientale né alla sola gestione consortile del fine vita.

2. Soggetti coinvolti e primo snodo qualificatorio (artt. 1-3, 20, 25, 30-31)

Il decreto ruota attorno al produttore che mette a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli. Il sistema, tuttavia, coinvolge stabilmente anche rappresentanti autorizzati, fabbricanti, importatori, distributori, piattaforme online, sistemi individuali e collettivi, Centro di coordinamento, impianti di trattamento e punti di raccolta.

L’art. 25 amplia inoltre il perimetro soggettivo, includendo l’operatore economico che immette sul mercato batterie risultanti da preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione. Per le aziende il primo passaggio utile non è quindi esecutivo, ma qualificatorio: occorre chiarire chi assuma, nella concreta catena commerciale e logistica, la veste di produttore ai fini del decreto e quali soggetti, pur non essendo produttori in senso stretto, entrino nel perimetro degli obblighi di filiera.

3. Prodotto, operatori economici e dovere di diligenza (artt. 6-17)

La prima area di attenzione riguarda la conformità di prodotto. Gli artt. 6-12 disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre gli artt. 13-15 incidono direttamente sugli obblighi degli operatori economici: dichiarazione UE di conformità tradotta in lingua italiana, recapiti chiari di fabbricante e importatore, disciplina dell’apposizione della marcatura CE e del numero dell’organismo notificato.

La parte più esposta, però, è quella del dovere di diligenza. L’art. 16 impone strategie proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività e collega tali strategie a un procedimento di controllo tipizzato: contestazione della non conformità, osservazioni dell’operatore, misure correttive e, se necessario, limitazione o divieto di messa a disposizione sul mercato, fino al ritiro o richiamo delle batterie. L’art. 17, con linee guida, modelli procedurali e strumenti informatici, conferma che la tenuta del presidio documentale di supply chain diventerà un elemento sempre più rilevante anche in sede di verifica pubblica.

Per le funzioni HSE il punto è chiaro: la materia batterie non si esaurisce nella gestione del rifiuto, ma interseca qualità, ufficio tecnico, legale, acquisti e commerciale. Dove questo raccordo interno manca, il rischio di non conformità si sposta rapidamente dalla carta all’organizzazione.

4. Registro dei produttori e documentazione commerciale (artt. 20-21)

Registro dei produttori di batterie è uno dei passaggi più incisivi del decreto. L’iscrizione costituisce condizione per l’immissione sul mercato nazionale e richiede l’indicazione della modalità con cui il produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa. Il Registro, tuttavia, non ha una funzione meramente anagrafica: è parte del Registro nazionale dei produttori ex art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006 e si inserisce in un sistema informativo interconnesso con Camere di commercio, ISPRA, Comitato di vigilanza e controllo e, per i profili specifici, Centro di coordinamento batterie.

Il passaggio di maggiore impatto operativo è contenuto nell’art. 20, comma 7. Entro trenta giorni dal rilascio del numero di iscrizione, questo deve comparire nei documenti di trasporto e nelle fatture commerciali; in caso di vendita a distanza, deve essere reso visibile sul sito internet e comunicato secondo il meccanismo previsto dal DM 144/2024. La regolarità EPR entra così nella documentazione commerciale ordinaria e si presta a controlli diffusi lungo la catena distributiva.

L’art. 21 aggiunge il profilo annuale del dato: entro il 31 marzo i produttori comunicano le quantità immesse sul mercato nell’anno civile precedente. Per molte imprese il rischio non starà nell’omessa iscrizione in sé, ma nel disallineamento tra classificazione delle batterie, anagrafiche, ERP, flussi commerciali e comunicazioni istituzionali.

5. Responsabilità estesa del produttore, sistemi individuali e collettivi (artt. 25-29)

L’art. 25 conferma la responsabilità estesa del produttore come asse del sistema, ma la carica di contenuti più sostanziali. Il produttore deve assicurare, direttamente o per il tramite del sistema prescelto, che i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato siano raccolti separatamente e gestiti senza discriminazioni di marca, composizione o origine. L’obbligo economico copre raccolta, trasporto, trattamento, analisi merceologiche, informazione agli utilizzatori finali e comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento.

Il decreto distingue nettamente tra adempimento individuale e collettivo. L’art. 26 consente il sistema individuale solo previa domanda di riconoscimento corredata da un progetto descrittivo idoneo a dimostrare capacità organizzativa, copertura nazionale e raggiungimento degli obiettivi; lo esclude però per le batterie portatili e per quelle destinate ai mezzi di trasporto leggeri, con possibile estensione ad altre categorie. L’art. 27 disciplina invece il sistema collettivo in forma consortile, con statuto conforme allo statuto-tipo e obblighi di trasparenza, equilibrio organizzativo e capacità operativa su scala nazionale.

Gli artt. 28 e 29 completano il quadro: comunicazioni annuali all’autorità competente sui dati previsti dal Regolamento e obbligo di prestare una garanzia finanziaria al momento dell’immissione sul mercato. Per le imprese il punto non è solo scegliere il modello EPR, ma verificare che esso regga sul piano giuridico, organizzativo, economico e documentale.

6. Centro di coordinamento, impianti e punti di raccolta (artt. 22-23, 30-33)

Il Centro di coordinamento batterie è uno degli snodi più rilevanti del decreto. Succede al precedente Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, opera come soggetto terzo indipendente e diventa il luogo di raccordo tecnico della filiera. Tutti i sistemi individuali e collettivi devono aderirvi; entro sei mesi deve essere inoltre predisposto il registro telematico degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie.

Il suo ruolo non è solo logistico. Il Centro uniforma le modalità di raccolta e ritiro, assegna i punti di raccolta ai sistemi, monitora i flussi, raccoglie dati e partecipa alla costruzione degli accordi di programma con associazioni dei produttori, ANCI, distribuzione e operatori della raccolta. In questa prospettiva, il controllo pubblico si appoggia sempre di più alla coerenza dei dati e alla riconoscibilità delle relazioni di filiera.

L’art. 30 inserisce nel sistema gli impianti di trattamento di veicoli fuori uso e RAEE, imponendo la consegna dei rifiuti di batterie ai sistemi di gestione o ai gestori selezionati e la tracciabilità delle consegne.
L’art. 31 disciplina invece i punti di raccolta con una semplificazione vigilata: meno oneri autorizzativi, trasporto con DDT ed esonero da alcuni obblighi di tracciabilità, ma solo entro un sistema formalizzato di censimento, conservazione documentale e rapporti contrattuali o convenzionali con produttori, sistemi collettivi o Centro di coordinamento. Gli artt. 32 e 33 chiudono il quadro affidando al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA e del Centro, la verifica degli obiettivi di raccolta e la pubblicazione aggregata dei dati.

7. Sanzioni, transitorio e criticità applicative (artt. 34-39)

L’art. 34 prevede un apparato sanzionatorio esteso, che colpisce tanto le non conformità di prodotto quanto i difetti di assetto della filiera nazionale: iscrizione al Registro, adesione al Centro di coordinamento, comunicazioni dei dati, organizzazione del ritiro, obblighi della distribuzione e delle piattaforme online. Il presidio sanzionatorio conferma che il decreto non considera la nuova disciplina come un sistema meramente programmatico.

Il vero punto critico, però, è il transitorio dell’art. 35. Sistemi collettivi e Centro di coordinamento proseguono temporaneamente secondo il previgente D.Lgs. 188/2008 nelle more dell’approvazione dei nuovi statuti; i sistemi individuali già esistenti devono presentare domanda di riconoscimento entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto; il vecchio Registro resta attivo fino alla completa implementazione del nuovo; i punti di raccolta e i soggetti già sottoposti a regimi EPR devono adeguarsi entro centottanta giorni. 

Per le imprese la criticità principale è la falsa continuità. La regolarità nel vecchio sistema non garantisce, da sola, la tenuta nel nuovo. Registro, modello EPR, adesione ai sistemi, rapporti contrattuali, dati annuali, canali digitali e gestione dei punti di raccolta richiedono quindi un riesame coordinato.

8. Profili di interesse per funzioni HSE e verifiche interne prioritarie (artt. 13-17, 20-31, 34-35)

Dal punto di vista aziendale, il decreto interessa le funzioni HSE meno per l’introduzione di un singolo nuovo adempimento e più per l’aumento dei punti di contatto tra conformità di prodotto, gestione del rifiuto, istruzioni operative, contratti di filiera e qualità del dato. In questo quadro, una verifica interna efficace dovrebbe concentrarsi almeno su cinque profili:
 
  • corretta individuazione del produttore e del relativo perimetro di responsabilità;
  • posizione nel Registro e gestione del numero di iscrizione nella documentazione commerciale e nei canali digitali;
  • tenuta del modello EPR prescelto, individuale o collettivo, anche alla luce del transitorio;
  • rapporti con punti di raccolta, impianti, sistemi di gestione e Centro di coordinamento;
  • coerenza tra dati interni, comunicazioni annuali, classificazione delle batterie e presidi di conformità di prodotto.

È su questo terreno, più che sulla mera lettura del precetto, che il D.Lgs. 29/2026 mostra la propria reale portata applicativa: richiede un presidio meno frammentato, più documentato e più stabile lungo l’intera filiera.