D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24: Recepimento Dir UE 2019/1937 in materia di “Whistleblowing”

27/03/2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, recependo la Direttiva UE 2019/1937, disciplina anche per il nostro Paese la protezione di persone che, nell’ambito lavorativo pubblico o privato, segnalano, sulla base di fondati sospetti, violazioni di norme nazionali o dell’Unione Europea che ledono un interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o di un Ente privato, a seguito di informazioni intercettate o raccolte dal lavoratore durante l’esercizio della propria attività professionale.
 
La pratica di denunciare ad un Ente di controllo sovraordinato, attraverso informazioni circostanziate e adeguatamente protette (cd whistleblowing, letteralmente “segnalazione” o “soffiata”) le violazioni che possono ricorrere nel mondo del lavoro, è da tempo ritenuta una componente valoriale dei rapporti di lavoro di molti Paesi dell’Unione Europea, in particolare per impedire fenomeni di corruzione, di mobbing, di danno a interessi o diritti pubblici o per contrastare comportamenti che possono dar adito alla commissione di reati presupposto da parte di soggetti apicali di un Ente, quali quelli attualmente rubricati nel D.Lgs. 231/01 che disciplina i Modelli Organizzativi.
 
Dall’ambito di applicazione di questo decreto sono esclusi tutti quei reati che riguardano la sfera privata e quelle situazioni o materie che già hanno una disciplina di tutela nel diritto civile, amministrativo o penale e che dispongono di idonei meccanismi procedurali di denuncia di fronte alle autorità preposte.
 
Allo stesso modo il decreto non si sostituisce all’applicazione di disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti sindacali nel caso di condotte o atti illeciti posti in essere nei loro confronti, a contrasto delle disposizioni previste nei CCNL, nello Statuto dei Lavoratori o nelle relative norme complementari.
 
I reati che dunque si intendono contrastare attraverso una sensibilizzazione della popolazione lavorativa alla tutela degli interessi e diritti comuni sono, ad esempio, quelli che possono essere commessi nei settori degli appalti pubblici, dei servizi e dei prodotti dei mercati finanziari, nelle operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, della sicurezza e della conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito della salute pubblica e della protezione dei consumatori, nell’ambito della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
 
Di fronte alla denuncia effettuata ad una autorità giudiziaria o contabile da una persona segnalante, venuta a conoscenza di violazioni o possibili violazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo, il decreto appronta strumenti di protezione contro possibili comportamenti ritorsivi.
 
Tra questi strumenti sono previsti canali di segnalazione interna o esterna approntati dagli stessi Enti privati o pubblici, dove l’identità del segnalante rimane criptata in modo da garantire il carattere di riservatezza della comunicazione e della relativa documentazione di supporto. I Modelli di Organizzazione e di Gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231 del 2001, già prevedono canali di segnalazione interna all’Organismo di Vigilanza (OdV) conformi al presente decreto.
 
La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione dele segnalazioni, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale adeguatamente formato. Nell’ambito della PA, dove è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, viene affidata a quest’ultimo la gestione del canale di segnalazione. Le modalità di accesso e di fruizione del servizio di comunicazione con l’ufficio preposto alla ricezione delle denunce devono essere rese pubbliche sul sito internet dell’Ente.
 
Tra le autorità preposte alla ricezione delle denunce il decreto prevede l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione), che provvede secondo proprio regolamento alla ricezione e trattazione delle denunce con piattaforma dedicata, dando opportuno riscontro alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione, della eventuale necessità di documentazione integrativa e dell’esito finale dell’inchiesta entro tre mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione. L’ANAC può disporre l’invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, con contestuale avviso alla persona segnalante.
 
Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (a tutela della riservatezza del segnalante e di protezione e corretto trattamento dei dati trasmessi)
 
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 per gli enti pubblici e privati con almeno 250 dipendenti. A decorrere dal 17 dicembre 2023 si prevede l’obbligo di predisporre un canale di segnalazione interna per tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno fino a 249 (duecentoquarantanove) lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
 
Sull’argomento si veda anche un nostro precedente approfondimento.
 
Area Legale

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24_Whistleblowing
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