D.Lgs. 152/06: Aggiornamenti Rifiuti/TARI

17/05/2021

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs 116/2020 al DLgs 152/06, a partire dal 1 Gennaio 2021 viene meno la possibilità da parte dei Comuni, con propri Regolamenti, di assimilare per qualità e quantità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

A partire dal 1 Gennaio 2021 si applica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la definizione di rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del DLgs 152/06 e sono pertanto superate le precedenti diciture di “rifiuti assimilati”.
Anche le utenze non domestiche possono produrre rifiuti che rientrano nella definizione degli urbani.
In particolare, sono rifiuti urbani quelli elencati nell’allegato L-quater provenienti da una o più delle attività NON domestiche elencate nell’allegato L-quinquies del DLgs 152/06 – Parte IV come di seguito riportati (vedasi dettaglio allegato).
 
Con riferimento alle comunicazioni che alcuni Comuni/Gestori del servizio di pubblica raccolta hanno già iniziato ad inoltrare, si riportano di seguito alcune indicazioni relative anche alle modalità di applicazione della TARI.

Alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, si noti che:
  1. uffici e mense (allegato L-quinquies, p.ti 11 e 22) anche inseriti all’interno di stabilimenti industriali possono produrre rifiuti rientranti nella definizione degli urbani (che potranno quindi essere gestiti nelle modalità previste per tali tipologie, ovvero tramite servizio pubblico).
  2. nessuna tipologia di rifiuto proveniente da attività industriali può rientrare nella definizione di rifiuti urbani (e quindi non è possibile avvalersi del servizio pubblico). Ne consegue che sono escluse dalla TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, tutte le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti.

Le utenze non domestiche che generano rifiuti urbani (es. caso 1) possono comunque scegliere se avvalersi del gestore del pubblico servizio o se affidarli a fornitori privati al pari di tutti gli altri rifiuti speciali, per un periodo non inferiore a 5 anni.

La modalità di gestione preferibile deve essere scelta entro il 31 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e solo per l’anno 2021 deve essere comunicata entro il 31 MAGGIO con effetto dal 1° gennaio 2022.

Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato al servizio pubblico prima della scadenza dei 5 anni, tale scelta è subordinata ad esplicita richiesta da presentare al Gestore del servizio pubblico che verificherà la propria disponibilità a riprendere l’erogazione del servizio.

I contratti di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 (26/09/2020) continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla normativa.
 
La necessità di conoscere con anticipo le intenzioni delle utenze non domestiche è connessa alle esigenze da parte del servizio pubblico di raccolta di organizzare le modalità operative e di stimare i costi del servizio.
La mancata comunicazione non comporta sanzioni, ma potrebbe precludere la possibilità di ottenere la completa esenzione dal versamento della componente variabile della tassa a seguito della scelta di avviare al recupero i propri rifiuti urbani servendosi di operatori privati.

La comunicazione della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve essere inviata:

  • al Comune, nel caso in cui sia applicata la tassa rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 147/2013;
  • al Gestore del servizio pubblico, se nel Comune di pertinenza si applica la tariffa corrispettiva.

Limitatamente all’anno 2021, i  Comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021.

Qualora si scelga di conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblicola TARI si applica, sia per la quota fissa che variabile, alle superfici produttive di rifiuti urbani (quindi solo alle mense, uffici o locali funzionalmente connessi).
La tassazione è applicata secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Qualora si scelga di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, sarà comunque dovuta la quota fissa della TARI e sarà viceversa possibile escludere il versamento della quota variabile solo se si dimostra che i rifiuti urbani sono stati avviati al recupero (compreso anche l’operazione di riciclo di cui all’allegato C della Parte IV del DLgs 152/06) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Concludendo, la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo rispetto al servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall’anno successivo a quello della comunicazione.

Se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani per almeno 5 anni.
Diversamente l’utenza non domestica può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni. Il gestore del servizio pubblico, su esplicita richiesta dell’utenza non domestica può comunque riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

In mancanza di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile.

MADE HSE è a vostra disposizione per la stesura ed invio della comunicazione.

 

Area Ambiente, Salute e Qualità


Allegato L-quinquies
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