D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101-Sicurezza: Radiazioni ionizzanti

25/08/2020

Pubblicato il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, di riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
 
In un poderoso testo di 348 pagine composte da 245 articoli e 35 Allegati tecnici definisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in situazioni di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l’ambiente. In particolare disciplina:
  • protezione sanitaria di persone soggette ad esposizione a radiazioni ionizzanti
  • sicurezza degli impianti nucleari civili
  • gestione del combustibile nucleare
  • sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi
Richiamiamo alcuni punti significativi del decreto.
 
Il sistema di radioprotezione illustrato si basa sui principi di giustificazione per nuovi tipi o classi di pratiche prima della loro adozione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
 
Il Decreto richiama le Autorità competenti con le relative funzioni di vigilanza.
 
L’art. 72 si sofferma sulla sorveglianza radiometrica di materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo con richiamo alla Direttiva  2013/59/EURATOM, articolo 93 e al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157, prevedendo per i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o riciclaggio di altri materiali metallici di risulta o altra operazione metallurgica, l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
 
L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata da esperti di radioprotezione.
 
Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili, i soggetti sopra richiamati debbono adottare le misure idonee al contenimento e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei materiali o prodotti trasportati.
 
Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni ne dà comunicazione all’ISIN, l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione.
Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso e in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
 
L’art. 109 dispone obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti con riferimento alla Dir. 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett.b ) e al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61) nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. In particolare il DdL prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal Decreto acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
 
E pertanto è tenuto a fornire all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
  • descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
  • organizzazione del lavoro;
  • mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
  • ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione, comprese variazioni tecniche ed organizzative o migliorie intervenute.
 La relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 81/08 per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Sulla base della predetta relazione i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze provvedono affinché
  • gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
  • i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informati, anche in relazione ai risultati delle dosimetrie individuali effettuate dall’esperto di radioprotezione e dai medici autorizzati in relazione agli aspetti sanitari;
  • siano predisposte norme interne di protezione e sicurezza opportunamente diffuse e consultabili dai lavoratori;
  • siano forniti mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
  • siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Previste dagli artt. 110 e 111 specifiche attività di informazione, formazione e addestramento per dirigenti, preposti e lavoratori e aggiornamento almeno ogni tre anni. L’informazione e la formazione richieste, di cui sono riportati i contenuti obbligatori, sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.
 
La nomina dell’esperto in radioprotezione è obbligatoria in base all’art. 128, in accordo con la Dir. 59/2013/ EURATOM, articolo 82 e il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, articolo 77 e le funzioni non possono essere assolte dal DdL né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono.
 
E’ prevista una specifica abilitazione, ripartita in diversi gradi con relative attribuzioni, per gli esperti di radioprotezione, con elenco nominativo presso il Min. Lavoro ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Disposizioni particolari riguardano poi la sorveglianza sanitaria da parte dei medici autorizzati, tenuti ad elaborare un documento sanitario personale per ogni lavoratore esposto.
 
Il Tit. XIII è dedicato a esposizioni in ambito sanitario per:
a) pazienti nell’ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
b) persone nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) persone nell’ambito di programmi di screening sanitario;
d) individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
e) persone nell’ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche.
 
Il Tit. XIV riguarda la Preparazione e la risposta alle emergenze.
 
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