Tipologia prodotti/rifiuti |
A far tempo da/entro il |
Cosa occorre fare |
Rif.ti |
Nuovi prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile |
da gennaio 2022 |
divieto di immissione sul mercato; consentita la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata
l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo |
Art. 5, Parte B Allegato |
Prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica |
dal 3 luglio 2024 |
possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto |
Art. 6; parte C Allegato |
Bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») |
dal 2025 |
devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale |
Art. 6; parte F Allegato |
Bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato |
dal 2030 |
devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale |
Art. 6; parte F Allegato |
Prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato e immessi sul mercato |
da gennaio 2022 |
devono riportare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura secondo le modalità indicate dal Reg. (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 indicante appropriate modalità di gestione e smaltimento del rifiuto e incidenza negativa sull’ambiente nel caso di dispersione o altre forme improprie di smaltimento |
Art. 7 |
Rifiuti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’Allegato |
entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 |
gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto ai sensi art. 178 bis comma 1 D.Lgs. 152/2006;
i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:
a) i costi delle misure di sensibilizzazione;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. |
Art. 8 comma 1 |
Rifiuti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione II, dell’Allegato |
entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 |
gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto ai sensi art. 178 bis comma 1 D.Lgs. 152/2006; |
Art. 8 comma 2 |
Rifiuti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’Allegato |
entro il 5 gennaio 2023 |
gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore;
i produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:
a) misure di sensibilizzazione relativamente ai suddetti prodotti;
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo
178 -ter , comma 3, punto 5 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. |
Art. 8 commi 2 e 3 |
Rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica |
entro il 31 dicembre 2024 |
gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178 -bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta, i costi di trasporto e trattamento, i costi delle misure di sensibilizzazione |
Art. 8 comma 4 |
Rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato |
entro il 2025 |
raccolta differenziata pari al 77% in peso di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento |
Art. 9 comma 1 |
Rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato |
entro il 2029 |
raccolta differenziata pari al 90% in peso di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento |
Art. 9 comma 1 |