D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196: Riduzione di prodotti in plastica monouso (Approfondimento)

06/12/2021

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato in GU n. 285 del 30 novembre 2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, disciplina la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, promuovendo strategie imprenditoriali e di mercato orientate all’impiego di materiali innovativi e sostenibili, supportate dalla diffusione di comportamenti virtuosi di riutilizzo dei materiali e da modalità di corretta gestione dei rifiuti. Entra in vigore il 14 gennaio 2022 (45 gg dopo la data di pubblicazione in GU).

Si tratta di un Decreto di derivazione europea che porta le firme congiunte del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, e della salute.

Si applica in particolare a prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato al Decreto, ai prodotti in plastica oxo-degradabile (costituiti cioè da materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica) e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Tale norma è di complemento alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA).

Obiettivo del Decreto in recepimento della Direttiva europea promuovere a far tempo da gennaio 2022 l’acquisto e l’utilizzo di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso della tipologia di quelli elencati nell’allegato (principalmente destinati a contenere o imballare alimenti), riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificati secondo la normativa UNI EN 13432 o UNI EN 14995, monitorando nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore del decreto i risultati. Per quanto non biodegradabile si prevedono circuiti per la restituzione, la sanificazione e il reimpiego dei prodotti.

Per numerosi prodotti viene richiamato il “regime di responsabilità estesa del produttore”, vale a dire quell’insieme di misure volte ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase dell’intero ciclo di vita del prodotto, fino a quando lo stesso diventa rifiuto.

Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento del consumo di prodotti in materie plastiche monouso (con particolare riferimento ai prodotti che possono venire in contatto con alimenti) richiamati nella parte A dell’Allegato, entro il 2026 si prevedono:
  • specifici piani di settore per riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti (ad esempio per i servizi di ristorazione)
  • sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie a minor impatto
  • incentivi alla modifica di cicli produttivi, componenti, macchine e strumenti di controllo
  • attività di sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile
  • attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso
  • sperimentazioni a livello territoriale di iniziative di promozione all’impiego di prodotti durevoli e riutilizzabili, pratiche di consumo sul posto di alimenti e bevande ecc.
Attraverso l’elaborazione di accordi e contratti di settore si intendono elaborare standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione e la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo.

Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 % delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

Nel sinottico allegato si riportano le prescrizioni relative a limitazioni all’immissione sul mercato dei prodotti, le modalità di gestione dei rifiuti e di raccolta differenziata.

Il sistema è supportato da un apparato sanzionatorio, nel caso di violazioni, richiamato all’art. 14.
 
Tipologia prodotti/rifiuti A far tempo da/entro il Cosa occorre fare Rif.ti
Nuovi prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile da gennaio 2022 divieto di immissione sul mercato; consentita la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata
l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo
Art. 5, Parte B Allegato
Prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica dal 3 luglio 2024 possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto Art. 6; parte C Allegato
Bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») dal 2025 devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale Art. 6; parte F Allegato
Bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato dal 2030 devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale Art. 6; parte F Allegato
Prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato e immessi sul mercato da gennaio 2022 devono riportare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura secondo le modalità indicate dal Reg. (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 indicante appropriate modalità di gestione e smaltimento del rifiuto e incidenza negativa sull’ambiente nel caso di dispersione o altre forme improprie di smaltimento Art. 7
Rifiuti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’Allegato entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto ai sensi art. 178 bis comma 1 D.Lgs. 152/2006;
i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:
a) i costi delle misure di sensibilizzazione;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
Art. 8 comma 1
Rifiuti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione II, dell’Allegato entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto ai sensi art. 178 bis comma 1 D.Lgs. 152/2006;
Art. 8 comma 2
Rifiuti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’Allegato entro il 5 gennaio 2023 gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore;
i produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:
a) misure di sensibilizzazione relativamente ai suddetti prodotti;
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo
178 -ter , comma 3, punto 5 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Art. 8 commi 2 e 3
Rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica entro il 31 dicembre 2024 gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178 -bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta, i costi di trasporto e trattamento, i costi delle misure di sensibilizzazione
Art. 8 comma 4
Rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato entro il 2025 raccolta differenziata pari al 77% in peso di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento Art. 9 comma 1
Rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato entro il 2029 raccolta differenziata pari al 90% in peso di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento Art. 9 comma 1
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