Il
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato in GU n. 285 del 30 novembre 2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019,
disciplina la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, promuovendo strategie imprenditoriali e di mercato orientate all’impiego di materiali innovativi e sostenibili, supportate dalla diffusione di comportamenti virtuosi di riutilizzo dei materiali e da modalità di corretta gestione dei rifiuti. Entra in vigore il 14 gennaio 2022 (45 gg dopo la data di pubblicazione in GU).
Si tratta di un Decreto di derivazione europea che porta le firme congiunte del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, e della salute.
Si applica in particolare a prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato al Decreto,
ai prodotti in plastica oxo-degradabile (costituiti cioè da materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica) e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Tale norma è di complemento alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA).
Obiettivo del Decreto in recepimento della Direttiva europea promuovere a far tempo da gennaio 2022 l’acquisto e l’utilizzo di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso della tipologia di quelli elencati nell’allegato (principalmente destinati a contenere o imballare alimenti), riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificati secondo la normativa UNI EN 13432 o UNI EN 14995, monitorando nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore del decreto i risultati. Per quanto non biodegradabile si prevedono circuiti per la restituzione, la sanificazione e il reimpiego dei prodotti.
Per numerosi prodotti viene richiamato il “regime di responsabilità estesa del produttore”, vale a dire quell’insieme di misure volte ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase dell’intero ciclo di vita del prodotto, fino a quando lo stesso diventa rifiuto.
Al fine di perseguire gli
obiettivi di contenimento del consumo di prodotti in materie plastiche monouso (con particolare riferimento ai prodotti che possono venire in contatto con alimenti) richiamati nella parte A dell’Allegato, entro il 2026 si prevedono:
- specifici piani di settore per riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti (ad esempio per i servizi di ristorazione)
- sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie a minor impatto
- incentivi alla modifica di cicli produttivi, componenti, macchine e strumenti di controllo
- attività di sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile
- attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso
- sperimentazioni a livello territoriale di iniziative di promozione all’impiego di prodotti durevoli e riutilizzabili, pratiche di consumo sul posto di alimenti e bevande ecc.
Attraverso l’elaborazione di accordi e contratti di settore si intendono elaborare standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione e la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo.
Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 % delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.
Nel sinottico allegato si riportano le prescrizioni relative a limitazioni all’immissione sul mercato dei prodotti, le modalità di gestione dei rifiuti e di raccolta differenziata.
Il sistema è supportato da un apparato sanzionatorio, nel caso di violazioni, richiamato all’art. 14.