D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5: Nuovo quadro regolatorio energie rinnovabili (FER)

16/02/2026

Quadro generale e finalità

Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 interviene principalmente sul D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (quadro nazionale sulle energie rinnovabili), aggiornandone obiettivi, definizioni, misure e allegati, e coordinando la disciplina con l’evoluzione della normativa dell’Unione europea richiamata nel testo del decreto.

L’impianto complessivo è orientato ad aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, rafforzare la programmazione per edifici e industria, rivedere la disciplina per i trasporti (obblighi ai fornitori di combustibili), precisare criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni per biocarburanti/biomasse e introdurre prescrizioni su tracciabilità, garanzie di origine, dati e funzionalità infrastrutturali (batterie e ricarica).

Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2026

A chi si rivolge

Il decreto si rivolge, in modo differenziato, a soggetti istituzionali, operatori economici e utenti finali. Vediamo chi è coinvolto.

1.1.Soggetti istituzionali e regolatori
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): è il perno dei decreti attuativi e degli indirizzi operativi, inclusi i criteri per emissioni nelle zone di offerta elettriche, misure di incentivo e modalità di attuazione per nuovi obblighi.
GSE: è richiamato come soggetto attuatore in funzioni di gestione, verifica e controllo di regimi di sostegno e di tracciabilità/monitoraggio collegati alle nuove misure.
ARERA: è coinvolta per criteri e modalità informative verso i clienti finali e per la disponibilità di informazioni sulla quota rinnovabile e sulle emissioni associate all’energia elettrica nelle zone di offerta.
Gestore della rete di trasmissione nazionale: deve rendere disponibili informazioni (quota rinnovabile e tenore di emissioni) per zona di offerta, secondo criteri regolatori e decreti MASE.
ISPRA: è richiamata in più punti come possibile supporto tecnico (in particolare per metodologie e controlli in ambiti legati alle emissioni e alla sostenibilità).

1.2. Operatori delle fonti rinnovabili e filiere correlate

Produttori e gestori di impianti a fonti rinnovabili: impattati da aggiornamenti su regimi di sostegno, specifiche tecniche ammissibili e requisiti per accesso agli incentivi, oltre che da nuove traiettorie/target di settore.
Operatori biomassa/biogas/biometano: interessati sia dai principi generali sull’uso energetico delle biomasse (nuovo articolo 4-bis), sia dall’aggiornamento dei criteri di sostenibilità e delle soglie di potenza per obblighi di verifica/certificazione.
Soggetti della catena di certificazione e della tracciabilità: organismi/sistemi di certificazione e operatori che devono alimentare o interfacciarsi con banche dati e sistemi di tracciabilità previsti dalla disciplina.
 
A seguire indichiamo i settori coinvolti:

1.3. Settore edilizio e impiantistico

Progettisti, imprese, committenti e PA locali: coinvolti dagli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili negli edifici (estesi e aggiornati tramite modifiche all’allegato III e all’allegato IV), con ricadute su titoli edilizi, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici.

1.4. Trasporti e combustibili

Fornitori di combustibili destinati al settore trasporti (inclusa energia elettrica): destinatari dell’obbligo di conseguire entro il 2030 una quota minima di rinnovabili nei trasporti, con regole di calcolo e sotto-obiettivi specifici.
Imprese di produzione o importazione di combustibili e rete di distribuzione: interessate anche dalle modifiche al D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (qualità/tenore FAME e informazione agli utenti).

1.5. Mobilità elettrica, stoccaggio e servizi di flessibilità

Operatori di ricarica non accessibile al pubblico e installatori: coinvolti dall’obbligo di certificazione dei punti di ricarica “di potenza standard” non accessibili al pubblico, nuovi o sostituiti.
Soggetti interessati all’accesso ai dati delle batterie: operatori e servizi di flessibilità/bilanciamento e utenti, in relazione all’accessibilità ai dati di batterie industriali, domestiche e dei veicoli.

Cosa prevede

2.1. Obiettivi e traiettorie nazionali

Il decreto aggiorna il quadro obiettivi del D.Lgs. 199/2021. In particolare:
 
  • obiettivo nazionale 2030: quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo pari al 39,4%;
  • tecnologie innovative: obiettivo 2030 pari al 5% della nuova capacità installata;
  • riscaldamento e raffrescamento: revisione della traiettoria di incremento medio annuo (con indicazione di valori “almeno” e aggiornamento dei punti percentuali);
  • edifici: obiettivo indicativo al 2030 di quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze (considerando anche energia rinnovabile da rete) pari ad almeno il 40,1%:
  • ndustria: obiettivo indicativo di aumento della quota rinnovabile sulle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale, articolata sui periodi indicati nel testo. 
2.2. Idrogeno e combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria

Viene introdotto l’articolo 11-bis nel D.Lgs. 199/2021: il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, rispetto all’idrogeno usato a scopi finali energetici e non energetici nell’industria, deve essere almeno 42% entro il 2030 e 60% entro il 2035.
Il decreto demanda a uno o più decreti MASE la definizione di modalità, criteri e strumenti di attuazione; le modalità di calcolo sono rinviate alla sezione H dell’allegato I.

2.3. Regimi di sostegno, specifiche tecniche e ruolo del GSE

Il decreto rafforza la governance dei regimi di sostegno: prevede che il GSE possa essere incaricato di gestione, verifica e controllo dei regimi stessi e introduce/rafforza il tema delle specifiche tecniche che apparecchiature e sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per accedere agli incentivi ed essere ammissibili anche negli appalti pubblici.
Il tema delle specifiche tecniche è ripreso anche mediante modifica dell’articolo 10 del D.Lgs. 199/2021.

2.4. Biomasse: principi di impiego energetico e presidio “circolare”

È introdotto l’articolo 4-bis (principi in materia di biomassa), che orienta le misure per l’uso energetico delle biomasse in coerenza con gerarchia dei rifiuti, economia circolare e “uso a cascata” del legno, con l’obiettivo di favorire gli impieghi a maggior valore e limitare sostegni che possano incentivare usi meno efficienti o in competizione con filiere materiali.
Il decreto ricollega espressamente la disciplina delle misure sulle biomasse ai principi dell’articolo 4-bis.

2.5. Cooperazione tra Stati membri e progetti comuni (incluso off-shore)

Sono introdotti nuovi commi all’articolo 16 del D.Lgs. 199/2021: entro 60 giorni è prevista la concordata istituzione con uno o più Stati membri di un quadro di cooperazione sui progetti comuni, con obiettivo di individuare almeno due progetti entro il 31 dicembre 2030 e un terzo progetto entro il 31 dicembre 2033, sulla base di un’analisi costi-benefici.
Per i progetti off-shore, l’identificazione deve tener conto dei piani strategici di alto livello per lo sviluppo della rete offshore integrata per bacino marittimo e del piano di sviluppo della rete a livello dell’Unione elaborato da ENTSO-E, oltre che degli esiti delle consultazioni pubbliche.

2.6. Edifici: ampliamento e puntualizzazione degli obblighi di integrazione rinnovabili

Il decreto modifica l’allegato III (“Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici”), estendendo il campo di applicazione: non solo edifici di nuova costruzione, ma anche edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, con decorrenza collegata alla presentazione del titolo edilizio oltre 180 giorni dall’entrata in vigore.
Sono aggiornate le sezioni e i criteri dell’allegato per chiarire campo di applicazione e obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.
In parallelo, sono aggiornate disposizioni tecniche (allegato IV) con requisiti che condizionano l’accesso ai regimi di sostegno o la conformità degli interventi (con richiami a norme e decreti tecnici indicati nel testo).

2.7. Batterie, stoccaggio e dati: abilitazione dei servizi di flessibilità

È inserito l’articolo 29-bis nel D.Lgs. 199/2021: l’accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli è disciplinato nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e “in aggiunta” ai requisiti di omologazione e vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2018/858.
Entro 12 mesi, un decreto MASE deve definire criteri e modalità di attuazione, considerando il diverso grado di contribuzione agli obiettivi di servizi di flessibilità, bilanciamento e mobilità elettrica di specifiche tipologie di veicoli.

2.8. Ricarica intelligente

È introdotto l’articolo 45-bis: dal 30 giugno 2026, tutti i punti di ricarica di potenza standard, nuovi o sostituiti, non accessibili al pubblico, installati sul territorio nazionale, devono essere certificati ai sensi dell’allegato X alla norma tecnica CEI 021, per garantire ricarica intelligente e comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti.

2.9. Trasporti: nuovo impianto dell’obbligo rinnovabili e sotto-obiettivi

Il decreto sostituisce la rubrica del titolo V e riscrive parti centrali dell’articolo 39 del D.Lgs. 199/2021.
Obbligo principale: i fornitori di combustibili per i trasporti, inclusa energia elettrica, devono conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 29% di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nei trasporti, calcolata sul contenuto energetico.

Il testo precisa numeratore e denominatore della quota (includendo, tra l’altro, bunkeraggi marittimi internazionali) e disciplina condizioni di computo per combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato, oltre a collegamenti con obblighi preesistenti (D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81).
Sotto-obiettivi e componenti: sono aggiornate le quote minime per biocarburanti avanzati, biometano avanzato, biogas avanzati e combustibili rinnovabili di origine non biologica, con indicazione di quote al 2030 e specificazioni sulla componente “diretta” dei combustibili rinnovabili di origine non biologica; sono inoltre richiamati i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) in relazione agli strumenti attuativi.

2.10. Limitazioni e transizioni sui biocarburanti ad alto rischio ILUC

Sono modificate disposizioni del D.Lgs. 199/2021 finalizzate a regolare il contributo/phase-out di alcune tipologie di biocarburanti (con aggiornamenti delle percentuali per gli anni fino al 2030 e soppressione di alcuni riferimenti temporali e categorie specifiche nel testo), coerentemente con la logica di riduzione del rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

2.11. Criteri di sostenibilità e riduzione emissioni: biomassa, biocarburanti e nuovi combustibili

Il decreto aggiorna la rubrica del capo II del D.Lgs. 199/2021 e modifica l’articolo 42, intervenendo su: soglie di potenza (riduzione a 7,5 MW in specifiche fattispecie), requisiti di gestione e controlli, e misure transitorie.

È prevista la definizione di sistemi di certificazione semplificati per impianti tra 7,5 e 20 MW e l’istituzione/aggiornamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità; fino all’adozione dei decreti attuativi e comunque non oltre il 30 giugno 2027, è prevista una disciplina transitoria per la rilevanza ai fini obiettivi/obblighi e per l’ammissibilità ai regimi di sostegno in determinate condizioni.

È inserito l’articolo 42-bis: per combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato la contabilizzazione è subordinata a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 70% rispetto al combustibile/carburante fossile di riferimento, a prescindere dall’origine (prodotti o importati nell’Unione).

2.12. Tracciabilità, banca dati unionale e garanzie di origine

La rubrica del titolo VI del D.Lgs. 199/2021 è aggiornata (“Informazione, formazione, garanzie di origine e tracciabilità”).

Garanzie di origine: sono ampliate e precisate (inclusione dei combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica; possibilità di frazionamento purché multiplo di 1 Wh; granularità temporale più fine, con riferimenti al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e base oraria o sub-oraria in altri casi; procedure semplificate per impianti sotto 50 kW e per comunità di energia rinnovabile).

Banca dati unionale: è introdotto un articolo 47-bis per la banca dati unionale della tracciabilità, con effetti sui flussi informativi e sul regime transitorio di certificazione (fino alla piena operatività della banca dati è prevista la possibilità di certificati sostitutivi in specifiche condizioni).

2.13. Trasparenza dell’energia elettrica verso i clienti finali

Con modifiche al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il decreto prevede che ARERA adotti criteri e modalità per rendere disponibili, per ogni zona di offerta, informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili; un decreto MASE, anche avvalendosi di ISPRA, deve disciplinare criteri e modalità per rendere disponibili anche informazioni sul tenore di emissioni di gas a effetto serra.

Il coordinamento con la disciplina del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93 rafforza il perimetro delle informazioni che devono essere rese ai clienti finali e inserisce nuovi riferimenti alla trasparenza sulle caratteristiche ambientali dell’energia fornita.

2.14. Valutazione del potenziale rinnovabile per riscaldamento e raffrescamento

Con modifica all’articolo 10 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, è rafforzata la valutazione del potenziale (anche) di fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, in connessione con la programmazione e gli strumenti di pianificazione richiamati dalla disciplina.

2.15. Qualità dei combustibili e informazione agli utenti (D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66)

Il decreto aggiorna definizioni e obblighi per la commercializzazione del diesel con tenore FAME non superiore al 7% (con percentuale minima di punti di distribuzione per provincia) e introduce obblighi informativi per i combustibili con FAME superiore al 7% (elenco veicoli incompatibili accessibile agli utenti, con caratteristiche di visibilità e leggibilità).

Sono inoltre aggiornate ulteriori disposizioni del D.Lgs. 66/2005 (anche su controlli e sanzioni) coerentemente con l’obiettivo di tutela del consumatore e corretta informazione tecnica in fase di rifornimento.
Area Legale