D.Lgs. n 103 2024: Semplificazione controlli sulle attività economiche e controlli dell'INL

02/09/2024

Ambito di applicazione del D.Lgs. 103/2024

Il Decreto Legislativo n. 103/2024, emanato il 12 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, ha lo scopo di semplificare i controlli sulle attività economiche, attuando la delega al Governo prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 5 agosto 2022. Il decreto si applica ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche, inclusi quelli effettuati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il decreto disciplina, tra le altre cose, la programmazione della vigilanza e la sanzionabilità di condotte che violano disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

La nota INL n. 1357 del 31 Luglio 2024 approfondisce in particolare il provvedimento della “diffida amministrativa”.

Ambito di applicazione della procedura di diffida amministrativa e articolo di riferimento

L'articolo 6 del D.Lgs. 103/2024 introduce la diffida amministrativa, definita come un invito contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti previsti dalla legge, a sanare la violazione prima della contestazione.

Questa procedura si applica esclusivamente alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 5.000 euro. 

La diffida è uno strumento prodromico alla contestazione degli illeciti accertati e non si applica a violazioni di obblighi relativi alla tutela della salute, sicurezza e incolumità pubblica e sui luoghi di lavoro.

Chi ha competenza ad emettere un provvedimento di diffida amministrativa

La competenza ad emettere un provvedimento di diffida amministrativa spetta all'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili. Il personale ispettivo dell'INL è quindi autorizzato a emettere tali diffide durante le loro attività di controllo.

Tipologie di violazioni per le quali è prevista la diffida amministrativa

La diffida amministrativa si applica alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 5.000 euro. Queste violazioni devono essere sanabili e accertate per la prima volta nell'arco di un quinquennio.

Esempi di tali violazioni includono irregolarità documentali che non influiscono direttamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tipologie di violazioni per le quali non è prevista la diffida amministrativa

Non è prevista la diffida amministrativa per le seguenti tipologie di violazioni:
 
  • Violazioni costituenti reato.
  • Violazioni relative alla tutela della salute, sicurezza e incolumità pubblica e sui luoghi di lavoro.
  • Violazioni con sanzioni pecuniarie superiori a 5.000 euro.
  • Violazioni sanabili già accertate nei cinque anni precedenti.
  • Violazioni di obblighi derivanti da vincoli dell'ordinamento europeo e del diritto internazionale.

Cosa succede in caso di ottemperanza da parte del Datore di Lavoro

In caso di ottemperanza alla diffida entro il termine massimo di venti giorni dalla notificazione, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. Se la violazione viene accertata e sanata contemporaneamente, si ha lo stesso effetto estintivo, che verrà documentato negli atti ispettivi.

Cosa succede in caso di mancata ottemperanza

In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà alla contestazione dell'illecito entro novanta giorni dall'accertamento e applicherà gli importi sanzionatori previsti dalla legge. Inoltre, il mancato adempimento comporta la revoca del “Report certificativo”(*), ove rilasciato all'operatore economico. La diffida non ottemperata comporta quindi l'avvio del normale procedimento sanzionatorio.

(*) Report Certificativo nel D.Lgs. 103 del 2024
Il Decreto Legislativo n. 103 del 2024 introduce diverse disposizioni finalizzate a semplificare i controlli sulle attività economiche. Tra queste, una delle novità più rilevanti è l'introduzione del Report Certificativo, uno strumento volto a migliorare l'efficienza e la trasparenza dei controlli amministrativi.
 
COS'È IL REPORT CERTIFICATIVO

Il report certificativo è un documento che attesta il livello di rischio "basso" di un'azienda in riferimento a vari ambiti, tra cui la sicurezza dei lavoratori, la protezione ambientale, l'igiene e la salute pubblica, e la sicurezza pubblica. Questo report viene elaborato sulla base di norme tecniche o prassi di riferimento predisposte dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).
 
PROCESSO DI EMISSIONE DEL REPORT CERTIFICATIVO
 
Identificazione e Gestione del Rischio:


Identificazione e Gestione del Rischio:
  • Il sistema di identificazione e gestione del rischio è volontario e basato su parametri specifici, come l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni e il settore economico in cui opera il soggetto controllato.
Elaborazione delle Norme:
  • UNI elabora norme tecniche o prassi di riferimento per definire un livello di rischio basso.
Rilascio del Report:
  • Il report certificativo può essere rilasciato su richiesta dell'azienda da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento, riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
Inserimento nel Fascicolo Informatico di Impresa:
  • Una volta rilasciato, il report certificativo viene inserito nel fascicolo informatico di impresa, mantenuto dalle Camere di Commercio. Questo fascicolo è consultabile dalle amministrazioni che svolgono funzioni di controllo per coordinare e programmare le attività di vigilanza evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
 
FUNZIONI E BENEFICI DEL REPORT CERTIFICATIVO
 
Coordinamento e Programmazione dei Controlli:
  • Le amministrazioni utilizzano il report certificativo per programmare i controlli ispettivi in base al profilo di rischio dell'azienda, riducendo la frequenza dei controlli per le aziende con un rischio basso.
Riduzione della Duplicazione dei Controlli:
  • Il report certificativo contribuisce a evitare duplicazioni di controlli da parte di diverse amministrazioni, migliorando l'efficienza dell'attività di vigilanza.
Sospensione dei Controlli:
  • Le aziende che ottengono il report certificativo possono essere esonerate da ulteriori controlli per un periodo stabilito, generalmente di dieci mesi dall'ultimo controllo, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Trasparenza e Affidabilità:
  • Il report certificativo aumenta la trasparenza dei controlli amministrativi e rafforza la fiducia degli operatori economici nell'azione legittima delle amministrazioni pubbliche.

Da quando decorre il termine per regolarizzare dopo la diffida amministrativa

Il termine per regolarizzare decorre dalla data di notificazione dell'atto di diffida e deve essere adempiuto entro un massimo di venti giorni.

Da quando decorre l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024

Il D.Lgs. n. 103/2024 entra in vigore il 2 agosto 2024. Le disposizioni del decreto, in particolare quelle relative alla diffida amministrativa, si applicano agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.
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