D.Lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 - Acque ad uso umano
20/03/2023
Il 6 marzo 2023 è stato pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.55 il D.Lgs. n.18 del 23 febbraio 2023, recepimento della Direttiva UE 2020/2184 che riguarda le acque destinate al consumo umano e che entra in vigore il 21 marzo 2023.
Il Decreto Legislativo n.18 del 23 febbraio 2023, abroga di fatto il D. Lgs.31/2001 e tutte le sue integrazioni ed aggiornamenti.
Il nuovo decreto incorpora il D. Lgs.31/2001 aggiornandolo e modificandolo in diversi punti.
Rispetto al D.Lgs 31/2001, che comprendeva 20 articoli e 3 allegati, è costituito da 26 articoli e 9 allegati.
Il nuovo Decreto, oltre ad abrogare la precedente normativa introduce alcune novità significative:
La Valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile esterno (Art.8) e la valutazione dei rischi attraverso i Water Safety Plan (Art.7).
La Valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari (Art.8), descritti nell’allegato VIII, compresa la valutazione dei rischi legati alla distribuzione, riguardante il tratto domestico che separa il contatore dal rubinetto (Art.9 e Art.10). A questo proposito si menzionano le” Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184” raccolte nei Rapporti Istisan 22/32 dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’ obbligo da parte dei gestori idro-potabili di provvedere, in un’ottica di trasparenza e comunicazione verso il cittadino di rendere pubblici i dati sulla qualità dell’acqua erogata (Art.14-Art.18) ed Allegato IV.
I gestori del ciclo idrico integrato e quelli delle reti interne domestiche risultano responsabili della qualità delle acque erogate, di fatto i gestori di impianti interni prioritari ed in particolare delle strutture sanitarie, ristorazione nelle varie sue forme, alberghi, campeggi, centri sportivi, palestre, centri benessere, caserme, scuole, centri odontoiatrici, navi, stazioni, aeroporti, istituti penitenziari e stabilimenti balneari.
Ciò comporta una implementazione dei vari piani di sicurezza con il coinvolgimento dei Laboratori autorizzati ad eseguire le analisi sulle acque destinate al consumo umano.
Il decreto, nell’ ALLEGATO III (rif.art.7), specifica che i Laboratori devono essere accreditati UNI Cei EN ISO/IEC 17025 ed inoltre dichiara per quali parametri è obbligatorio.
La gestione delle “case dell’acqua” viene chiarita e normata.
Riguardo i MOCA (materiali a contatto con le acque potabili) e quelli di depurazione (trattamento e filtrazione), sono stati introdotti controlli e definite le responsabilità.
I controlli analitici interni ed esterni (ufficiali) sono stati così di seguito aggiornati:
gli allegati e le tabelle comprendenti i parametri chimici e microbiologici ed in particolare alcuni limiti di legge, per i quali si possono avere prescrizioni temporali diverse, sono stati modificati così come le caratteristiche di prestazione minima “Incertezza di misura” (ALLEGATI I,II,III).
L’ALLEGATO I è così strutturato:
- Parte A (Parametri microbiologici)
- Parte B (Parametri chimici)
- Parte C (C1: Parametri indicatori - C2: Parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)
- Parte D – Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni
PARTE A
Per quanto riguarda le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori, non compare più la specifica tabella e non vengono presi in considerazione i parametri Pseudomonas aeruginosa, Conteggio delle colonie a 22 e 37°C che vengono disciplinati nel decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 fondamento della legislazione delle acque minerali.
PARTE B
Sono stati aggiunti i seguenti nuovi parametri: bisfenolo, clorato, Acidi aloacetici (HAAs), Microcistina-LR, Uranio e PFAS, sostanze utilizzate nei materiali plastici ed imballaggi anche alimentari e di fatto persistenti, tossiche e bioaccumulanti particolarmente dannose per il sistema riproduttivo in quanto in grado di interferire con il sistema endocrino.
Particolarmente interessante è la PARTE B che è importante per i gestori dei sistemi di distribuzione interni e prevede il monitoraggio della Legionella e del Piombo.
Si osserva come alcuni limiti di legge, per diversi parametri siano cambiati, ed in alcuni casi siano più restrittivi, in altri meno, ed inoltre alcuni limiti variano in un intervallo temporale cha va dal 2023 al 2036.
L’Art. 24
Decreta che entro e non oltre il 12 gennaio 2026, le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
Infine, va ricordato che il valore di parametro del Cromo fino al 12 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l. Da quella data in poi il limite da rispettare sarà di 25 µg/l.
Infine, in caso di mancata osservanza alle prescrizioni, sono previste sanzioni, anche pesanti e descritte specificatamente nell’ ART.23.
I nostri Laboratori, accreditati ACCREDIA (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018), hanno prontamente provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi ed i profili analitici inerenti le acque ad uso umano e sono disponibili, con i nostri tecnici, a fornirvi adeguata consulenza.
Laboratori di Analisi MADE HSE
Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18