DM 03 settembre 2021: “Decreto strategia antincendio”

08/11/2021

DM 03 settembre 2021 (“Decreto strategia antincendio”): “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008″.
Completata la trilogia dei decreti di settembre che abrogano il DM 10 marzo 1998.

Con la pubblicazione del DM 03 settembre 2021 (GU del 29 ottobre 2021, s.g. n. 259) recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice”) si completa la trilogia di settembre dei decreti emanati dal Ministero dell’Interno intesi ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998.

Ricordiamo che precedentemente erano stati pubblicati: Scopo del nuovo decreto è di definire i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze in caso di evento, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Si applica in particolare a luoghi di lavoro a basso rischio di incendio con decorrenza dal 29 ottobre 2022.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV), aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo minore/uguale 100 occupanti (intendendo per occupanti le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività;
b) con superficie lorda complessiva minore/uguale 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) dove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2);
e) dove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 
Viene precisato che la valutazione dei rischi incendi è parte integrante del DVR ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett a del D.Lgs. 81/08 e complementare alla valutazione del rischio esplosione di cui al Tit XI.
Per le valutazioni delle attività a basso rischio di incendio, si applicano i criteri di cui all’allegato 1 oppure, in maniera facoltativa, i criteri di cui al DM 03 agosto 2015.

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
a) individuazione dei pericoli d’incendio;
b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

 
Ricordiamo che per le attività non a rischio basso e per le quali non trovano applicazione le regole di prevenzione incendi, si applica il c.d. Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03 agosto 2015) a far tempo dal 20 ottobre 2019. Il DM 12 aprile 2019 aveva ampliato il campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi sancendone la sua centralità nella Prevenzione Incendi.

 
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