5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore
b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.
I contenuti minimi della relazione di riferimento sono richiamati all’art.5, e nel dettaglio tecnico sono presenti nell’Allegato 2.
L’Allegato 1 tratta della procedura per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti e individua tre fasi:
Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, individuate in base alla classificazione del Reg. CE 1272/2008, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;
Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza (Tabella 1) in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.
L’Allegato 3 contiene i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.
Divisione Legale