DM 15 aprile 2019 n. 95: Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento

09/09/2019

DM 15 aprile 2019 n. 95 _ Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(GU 26 agosto 2019, n. 199 _ in vigore dal 10 settembre 2019)

Il DM richiama i contenuti della “relazione di riferimento” che riporta informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività per insediamenti produttivi o aree in cui sono state impiegate sostanze pericolose o dove si sospetta la presenza di contaminanti.

Tale relazione deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione integrata relativa:
a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;

ALLEGATO XII

Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2)(…);
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:


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5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore

b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.

contenuti minimi della relazione di riferimento sono richiamati all’art.5, e nel dettaglio tecnico sono presenti nell’Allegato 2.

L’Allegato 1 tratta della procedura per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti e individua tre fasi:

Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, individuate in base alla classificazione del Reg. CE 1272/2008, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;
Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza (Tabella 1) in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

L’Allegato 3 contiene i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

 

Divisione Legale

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