DM 2 settembre 2021 (“Decreto Gestione Sicurezza Antincendio” - GSA): Formazione di lavoratori e addetti squadre antincendio
10/10/2022
Importanti aspetti di novità introdotti relativi alla formazione di lavoratori e addetti squadre antincendio
Riprendiamo brevemente il DM 2 settembre 2021 (cd Decreto Gestione Sicurezza Antincendio”- GSA), già in commento sulle nostre colonne, richiamando importanti aspetti di novità introdotti relativi alla formazione:
(novità !) Informazione e formazione obbligatoria per TUTTI i lavoratori in base alle evidenze del DVR (in funzione dei fattori di rischio correlati alla specifica attività) e in accordo con i contenuti minimi previsti all’Allegato I. Informazione da estendere obbligatoriamente ad addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. Durata formazione non specificata, informazione e istruzioni anche attraverso avvisi scritti (se occorre nelle lingue dei frequentatori) e planimetrie. Prevista la partecipazione obbligatoria a prove di evacuazione almeno 1 volta l’anno.
Allegato I prevede
Informazione e formazione antincendio per TUTTI I LAVORATORI sui seguenti argomenti
a) i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza;
d) l’ubicazione delle vie d’esodo;
e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
- le azioni da attuare in caso di incendio;
- l’azionamento dell’allarme;
- le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- (novità !) Cambiano i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento (non le durate) per gli ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO, sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio (Allegato III). l’Allegato IV definisce i luoghi di lavoro per i quali è richiesto il conseguimento dell’idoneità tecnica per gli addetti al servizio antincendio e gestione dell’emergenza (tra cui ad es. stabilimenti soggetti a RIR, depositi di rifiuti ecc.)
- Si segnala inoltre che il DM 02 settembre 2021 all’Allegato III nelle attività di livello 3, per le quali è richiesto il corso da 16 ore, ha introdotto la nuova voce:
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
La stessa voce è presente nell’Allegato IV inerente l’idoneità tecnica degli addetti antincendio:
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
A tale proposito si richiama il contenuto dell’Art. 183 del D.Lgs.152/2006 - Definizioni
Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché' le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.