DM 28 giugno 2024 n. 127: Criteri per cessazione classifica di rifiuto per inerti
21/10/2024
Il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n 127 (in GU dell’ 11 settembre 2024, n. 213) stabilisce i criteri specifici secondo cui i rifiuti inerti cessano di essere classificati come tali, una volta recuperati e trattati.
Si applica principalmente ai rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e agli altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1. I rifiuti inerti ammessi devono essere trattati in impianti autorizzati e sottoposti a specifiche procedure per garantire il rispetto degli standard di qualità ambientale. Questo provvedimento risponde all'esigenza di ottimizzare il riutilizzo dei materiali, riducendo la dipendenza da risorse naturali.
Soggetti coinvolti
Il decreto si rivolge a diverse categorie di soggetti:
- Produttori di rifiuti inerti: le imprese che generano rifiuti inerti attraverso attività di costruzione, demolizione o attività minerarie.
- Gestori di impianti di recupero: le aziende che operano impianti di trattamento per il recupero dei rifiuti inerti, che devono rispettare standard rigorosi per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- Autorità competenti: gli enti pubblici (Regioni, ISPRA, ARPA) che rilasciano le autorizzazioni necessarie e monitorano l’applicazione del decreto, attraverso controlli sulle attività di gestione e recupero dei rifiuti.
Termini e definizioni essenziali
I termini chiave definiti nel decreto includono:
- Rifiuti inerti: materiali che non subiscono modificazioni chimiche o fisiche significative e non causano effetti nocivi in contatto con altre sostanze. Sono inclusi i rifiuti elencati nell'Allegato 1.
- Aggregato recuperato: materiale derivante dal trattamento e recupero di rifiuti inerti, utilizzabile per specifici scopi definiti dal regolamento.
- Produttore di aggregato recuperato: soggetto che gestisce l’impianto di produzione di aggregati recuperati, responsabile della conformità del prodotto alle normative.
Obblighi e responsabilità delle imprese
Le imprese devono rispettare vari obblighi relativi alla gestione e trattamento dei rifiuti:
- Attribuzione dei codici CER: Il produttore deve correttamente identificare i rifiuti in ingresso attraverso i codici dell'elenco europeo dei rifiuti (CER).
- Dichiarazione di conformità: Ogni lotto di aggregato recuperato deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità, redatta secondo le indicazioni dell’Allegato 3. Questa dichiarazione deve essere conservata per cinque anni e inviata alle autorità competenti entro sei mesi dalla produzione del lotto.
- Conservazione dei campioni: Il produttore deve prelevare e conservare un campione per ciascun lotto di aggregato recuperato, seguendo le norme tecniche di riferimento (UNI 10802), per garantire la possibilità di controlli successivi.
Obiettivi del provvedimento
Gli obiettivi principali del decreto prevedono:
- Promuovere il riciclo: Ridurre l’uso di materie prime naturali e incentivare il recupero dei materiali inerti.
- Garantire la qualità ambientale: Assicurare che i materiali riciclati rispettino standard di sicurezza per la salute umana e l’ambiente.
- Creare un mercato per i materiali recuperati: Favorire l’uso di aggregati recuperati in opere di ingegneria civile, come strade, piazzali, e riempimenti, garantendo che questi materiali abbiano un valore economico e soddisfino gli standard di prestazione.
Autorizzazioni richieste
Le imprese devono ottenere specifiche autorizzazioni per poter gestire e recuperare i rifiuti inerti. Le autorizzazioni si basano su una valutazione della conformità agli standard previsti per il trattamento dei rifiuti e per la cessazione della qualifica di rifiuto. Gli impianti devono aggiornare le loro autorizzazioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, tramite la presentazione di una domanda di aggiornamento all'autorità competente.Metodologie e procedure per la corretta applicazione
Il decreto prevede che il processo di recupero dei rifiuti inerti includa fasi meccaniche come:
- Frantumazione: Riduzione delle dimensioni dei rifiuti inerti.
- Vagliatura: Selezione granulometrica per ottenere materiali con dimensioni adatte all’utilizzo finale.
- Separazione di frazioni metalliche: Eliminazione di componenti indesiderati come metalli o altre impurità.
- Test di cessione: Ogni lotto di aggregato recuperato deve essere sottoposto a test per garantire il rispetto dei limiti di concentrazione per sostanze come amianto e idrocarburi.
Tipologie di controlli previsti
Sono previsti diversi controlli, sia documentali che visivi e analitici tra cui:
- Controlli sui rifiuti in ingresso: Verifica della documentazione, controllo visivo del carico e eventuali controlli supplementari per garantire che i rifiuti in ingresso siano conformi alle specifiche normative.
- Controlli sui lotti di aggregato recuperato: Ogni lotto di materiale deve rispettare i parametri chimico-fisici definiti nel decreto. Sono inclusi test per sostanze nocive come l’amianto e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Sanzioni
Le sanzioni previste per il mancato rispetto del decreto includono:
- Sanzioni amministrative: per la produzione di aggregati non conformi agli standard di qualità.
- Sanzioni per violazioni procedurali: Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e registrazione può comportare multe e sospensione delle attività di recupero.
Decorrenza e time-line di applicazione
Il decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le imprese hanno un termine di 180 giorni per adeguare le proprie autorizzazioni e procedure alle nuove disposizioni.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente procederà a una revisione del provvedimento sulla base dei dati raccolti tramite il monitoraggio.