Il DM presenta il quadro aggiornato della disciplina di settore disponendo l’abrogazione del DM 1 marzo 1974 entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
E’ fatto obbligo di abilitazione per la conduzione generatori a vapore con 4 distinti gradi di patentini necessari per l’esercizio:
- il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore o aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
- il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore o aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
- il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore o aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
Il titolare del patentino deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del DLgs. 81/2008. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
L’utilizzatore all’atto dell’incarico deve acquisire copia del patentino di abilitazione del tecnico e copia del giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente.
Prevista l’esclusione dal campo di applicazione del decreto per i generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, ma rimane l’obbligo di affidamento della conduzione a maggiorenne giudicato idoneo alla mansione dal Medico Competente.
Per la determinazione del valore di producibilità del generatore da prendere in considerazione occorre fare riferimento a quello di producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.
I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell’esame presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Il candidato all’esame di abilitazione deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II.
Sono ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione i candidati che rispondono ai requisiti di formazione tecnica riportati all’art. 4 o che sono in possesso di precedente esperienza di conduzione.
Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
Area Legale
DM-94-del-07082020-aggiornamento-disciplina-abilitazione-conduzione-generatori-di-vapore