COVID-19: DPCM 3 novembre 2020

04/11/2020

Approvato il DPCM 3 novembre che dispone misure di contenimento e restrizioni sull’intero territorio nazionale a fronte dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e che rimanda a ordinanze e provvedimenti regionali la gestione di chiusure o limitazioni parziali di aree (aree rosse – arancio – giallo) a fronte dell’evoluzione del quadro pandemico a livello territoriale. Tale mappatura sarà realizzata in base a indicazioni che perverranno su base giornaliera ai Governatori regionali dall’Istituto Superiore di Sanità, in coordinamento con il Ministero della Salute e il CTS.

Potranno esser disposte chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene una Regione.

Il nuovo Dpcm avrà validità fino al 3 dicembre a far tempo dal 6 novembre, in sostituzione di quanto contenuto nel DPCM 24 ottobre 2020.

Per quanto attiene alle Aziende si segnala

  • sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, potranno proseguire nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso Governo Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 12); analogamente per il settore cantieri per il quale è fatto richiamo al rispetto del Protocollo 24 aprile (All. 13) e il settore trasporto e logistica con Protocollo del 20 marzo (All.14);
  • fortemente raccomandato il ricorso al lavoro agile sia in ambito privato che pubblico;
  • possibilità di proseguire i corsi in materia di sicurezza in accordo con le disposizioni contenute nel Protocollo condiviso per la Formazione professionale (art. 1 comma 9 lett s; All. 8);
  • continuano ad essere consentite le attività delle mense e di catering continuativo su base contrattuale (art. 1 comma 9 lett. ee, Allegato 10);
  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  • nel settore trasporti il coefficiente di riempimento di mezzi pubblici per trasporto locale o interregionale non potrà essere superiore al 50%, in deroga con quanto già disposto dai precedenti Protocolli di settore; sono possibili riduzioni, soppressioni o limitazioni ai servizi di trasporto internazionali, regionali o su base locale disposte dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero della Salute per mezzi su gomma, rotaia, aerei o fluviali;
  • consentiti gli spostamenti per ragioni di lavoro e comunque anche dalle 22.00 alle 5.00;
  • per le attività professionali si raccomanda l’attuazione anche mediante modalità di lavoro agile ove possibile; da incentivare ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché ad altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; è fatto richiamo al rispetto o assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • possibile la prosecuzione delle attività nelle strutture ricettive a condizione del rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati (All. 10)

Il DPCM riprende i Principi per il monitoraggio del rischio sanitario sul territorio nazionale già richiamati nell’ All. 10 al DPCM n.108 del 27-04-2020.

Si ribadisce che le Regioni sono tenute ad adottare misure di contenimento scalabili sulla base degli scenari di trasmissione descritti nel documento in base al verosimile livello di rischio che potrebbe essere identificato nella classificazione settimanale fornita a ciascuna Regione/PA in base ai dati provenienti da ISS e CTS.

Per aree del territorio nazionale caratterizzate scenari di elevata gravità e da un livello di rischio alto il Ministro della Salute con Ordinanza valida per un periodo minimo di 15 gg., sentiti i Presidenti delle Regioni interessate e verificati i dati elaborati dal CTS, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Prevenzione e risposta a COVID- 19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome dell'8 ottobre 2020 (allegato 25), potrà disporre l’adozione di speciali misure restrittive quali:

“Scenari di tipo 3” (Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo)

Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5

  • divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori salvo che gli stessi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

“Scenari di tipo 4” (Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo)

Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente maggiori di 1,5

Analogamente potranno essere dichiarati “scenari di tipo 4” per i quali potranno essere disposte le seguenti misure restrittive:

  • divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori salvo che gli stessi siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • i datori di lavoro pubblici sono richiesti di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Dal punto di vista della sorveglianza sanitaria sull’intero territorio nazionale per rendere efficace il sistema di tracciamento è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale di accedere al sistema centrale di Immuni e di caricare il codice chiave in presenza di ogni caso di positività.

Vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante autodichiarazione:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f);

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (Dir. 2003/109/CE);

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h).

Vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo i casi espressamente indicati (art. 4).

Previsti obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 6).

Si ribadisce (art. 11) che spetta al Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, il compito di assicurare l'esecuzione e il monitoraggio delle misure contenute nel decreto, avvalendosi anche alle Forze dell’ordine o all’esercito e con possibilità di ricorrere per gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'Ispettorato nazionale del lavoro e al Comando carabinieri per la tutela del lavoro, dandone comunicazione al Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.
 

Area Legale

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