Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (G.U. n. 59 del 11 marzo 2019)
Il decreto in vigore dal 12 marzo apporta modifiche al previgente D.Lgs. 475/92 e smi, agli artt. 74 “Definizioni” e 76 “Modifiche” del D.Lgs. 81/08.
Tra le principali novità si segnalano quelle relative a:
- Requisiti essenziali di sicurezza (art. 3) - I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI. Si considerano conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, o relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.
- Procedura di valutazione della conformità (art. 5) - Prima dell’immissione sul mercato il fabbricante è tenuto ad eseguire o a far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità richiamata all'articolo 19 del regolamento DPI e a redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine produrla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
- Organismi notificati (art. 6) - Si precisa che l'autorizzazione degli organismi ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è soggetta a vigilanza e controlli periodici per il mantenimento.
- Marcatura CE (art.12).
- Vigilanza del mercato sui DPI (art. 13) - Si prevedono controlli sul territorio per fabbricante, mandatario, importatore, distributore o operatore economico da parte di CCIAA ed Ispettorato del Lavoro che potranno segnalare eventuali inadempienze al Ministero dello sviluppo Economico per l’assunzione dei relativi provvedimenti.
- Sanzioni e disposizioni penali (art. 14) - In caso di contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente decreto, si prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per fabbricante e importatore che producono o mettono a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento, in caso di omissioni nelle Dichiarazioni di conformità o di marcatura CE, mancata esibizione della documentazione richiesta dalle autorità di controllo, contraffazione di marcature.
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