DPI: Verifica di conformità in assenza di norma CE

Con la sentenza 34/2010 il T.A.R. Friuli Venezia Giulia si è occupato di DPI.

In particolare, il tribunale ha stabilito che, nell’ipotesi in cui non sia disponibile una norma armonizzata CE per i dispositivi di protezione individuale, la "certificazione CE di Tipo" debba essere rilasciata da un organismo notificato, mediante la verifica di conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza, ovvero verificando il rispetto delle prescrizioni dell’art. 7, co. 6 e 8 del D.Lgs. 475/1992 (art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE).

Nel caso trattato, una società esclusa da una gara per l’affidamento della fornitura di DPI aveva fatto ricorso: l’azienda lamentava l'aggiudicazione del bando a due società che avevano offerto un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da agenti biologici non conforme, in quanto accompagnato da certificato CE basato sui rapporti di prova di un laboratorio.

Il Tar, appurando la non esistenza nello specifico di alcuna norma armonizzata CE per dispositivi di protezione delle vie respiratorie rivolti agli utilizzatori di agenti biologici, ha ritenuto legittimo che le due società convenute abbiano emesso una certificazione sulla base delle prove effettuate da organismo notificato, avendo quest'ultimo correttamente verificato la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti di sicurezza, ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 7, co. 6 e 8 del D.Lgs. 475/1992.

Il ricorso della società è stato quindi respinto ed il bando è stato aggiudicato alle due società convenute. 

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