Il DPR 16/11/2018 n. 146 (entrato in vigore il 9 gennaio 2019) dà attuazione al Regolamento europeo n. 517/2014 sulle apparecchiature contenenti gas ad effetto serra e abroga il DPR 43/2012.
Il nuovo Decreto prevede le seguenti novità:
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L’istituzione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
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L’obbligo di certificazione/attestazione/iscrizione al Registro telematico nazionale per imprese e persone fisiche che svolgono le diverse attività sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati.
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L’istituzione della Banca dati per la tenuta dei Registri delle Apparecchiature.
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Abrogazione del DPR 43/2012, in particolare dell’art.16 comma 1, relativo alla Dichiarazione F-gas (entro 31/05 di ogni anno).
Il Registro telematico nazionale è istituito presso il Ministero dell’Ambiente ed gestito dalle CCIAA competenti, alle quali gli organismi, le persone fisiche e le imprese versano i diritti di segreteria per la gestione e la tenuta dello stesso.
È accessibile dal sito www.fgas.it e contiene diverse sezioni attraverso le quali sarà possibile consultare l’elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione della formazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i relativi certificati e/o attestati, a seconda delle operazioni da svolgere sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati, e l’elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori o i proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi per le proprie necessità.
Le persone e le imprese che intendono avvalersi del certificato/attestazione devono presentare domanda alla Camera di Commercio competente assieme alla domanda di iscrizione al Registro.
A partire dall’ottavo mese dall’entrata in vigore del nuovo DPR 146/2018, le imprese certificate e/o le persone fisiche che effettuano attività di controllo e manutenzione sulle apparecchiature contenenti f-gas ne danno comunicazione alla Banca Dati per via telematica. In questo modo non ci sarà più l’obbligo della tenuta dei Registri delle Apparecchiature.
In sostituzione dello stesso, si potrà scaricare un attestato che conterrà tutte le informazioni circa le attività sulle singole apparecchiature.
Il Decreto prevede infine, all’art.23, l’abrogazione del DPR 43/2012, pertanto non dovrà più essere trasmessa la Dichiarazione F-gas (art.16) relativa alle informazioni sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Rimane salvo l’obbligo di Etichettatura, che deve essere redatta in italiano e secondo il formato stabilito dall’art.2 del Regolamento UE n.2068/2015.
Divisione Ambiente e Salute