Rispondendo ad un interpello di Confindustria, il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che le aziende che sottoscrivono un contratto di somministrazione di lavoro, non hanno alcun obbligo di inviare agli uffici territoriali della Direzione del Lavoro il DVR, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale ispezione, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, esibendo il relativo documento.
Rispondendo ad un ulteriore interpello, era già stato chiarito che il somministratore, deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso”.