È (quasi) fatta: approvato l’atto 59/CSR su salute e sicurezza, ma la Gazzetta si fa attendere

23/04/2025

Dopo una lunga attesa durata oltre due anni, è stato finalmente approvato, nella seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il tanto atteso Accordo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, atto n. 59/CSR, adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
 
Una notizia che, per chi opera da tempo nel settore, non può che suscitare un misto di soddisfazione e perplessità.

Soddisfazione perché l’accordo rappresenta un importante passo avanti nell’armonizzazione della formazione e nell’aggiornamento degli operatori. Perplessità perché, a distanza di oltre ventiquattro mesi dalla diffusione della cosiddetta “bozza definitiva”, ci si attendeva che eventuali ritocchi o integrazioni fossero già noti e non giustificassero tempi di elaborazione tanto lunghi.
 
Per ora, l’atto è disponibile sul sito ufficiale della Conferenza Stato-Regioni ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 
Una circostanza che, come ben sappiamo, ne posticipa l’efficacia e impedisce agli operatori del settore di confrontare in via ufficiale il testo approvato con le versioni precedenti, verificando se (e come) siano stati recepiti i molti rilievi sollevati dagli addetti ai lavori.
 
Restiamo in attesa, quindi, della pubblicazione definitiva in Gazzetta per poter finalmente avviare un’analisi puntuale del testo normativo, con particolare attenzione alle modalità, contenuti e durate della formazione, agli obblighi dei soggetti formatori e agli aspetti sanzionatori.
Vi terremo aggiornati non appena il testo sarà reso disponibile in via ufficiale.
 
Nel frattempo, rimane la curiosità, e un pizzico di ironico scetticismo, tipica di chi in questo settore ha imparato che l’attesa di una norma è spesso più lunga della sua pratica ed efficace attuazione.

1. La scrittura di un unico corpus normativo che abroga i precedenti testi

L'Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 rappresenta un importante punto di svolta, almeno sulla carta, nella disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso unifica e abroga i precedenti accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 (quelli del 21 dicembre 2011 e successivi), in ossequio al mandato normativo dell'art. 37, comma 2, del medesimo decreto. L'intento è di fornire un corpus unico, organico e coerente, capace di garantire uniformità applicativa, maggiore chiarezza normativa e aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta negli ultimi anni.

2. Soggetti legittimati all’organizzazione dei corsi (“Soggetti formatori”)

Il nuovo accordo distingue i soggetti formatori in tre categorie: istituzionali (ministeri, Regioni, INAIL, INL, Università, Vigili del Fuoco, ecc.), accreditati (secondo gli standard regionali e con almeno tre anni di esperienza, salvo deroghe), e altri soggetti (fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali rappresentative). È previsto l'istituzione, con successivo atto, di un repertorio nazionale dei soggetti formatori.

La possibilità per i datori di lavoro di organizzare direttamente la formazione dei propri dipendenti è confermata, purché siano rispettati i requisiti previsti dall'Accordo. In particolare, il datore di lavoro può svolgere direttamente l’attività formativa nei confronti di lavoratori, dirigenti e preposti, se supportato da un RSPP interno che abbia effettiva conoscenza dei rischi aziendali, come formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Tale organizzazione interna richiede che:
 
  • sia redatto un progetto formativo coerente con la valutazione dei rischi;
  • siano impiegati docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013;
  • sia assicurata la tracciabilità documentale attraverso la predisposizione del fascicolo del corso;
  • sia garantita l’omogeneità dei gruppi in base al profilo di rischio e mansioni;
  • siano osservati gli obblighi di frequenza, verifica dell’apprendimento e rilascio dell’attestato.
L’attività formativa così svolta, ancorché interna, deve rispettare gli stessi standard qualitativi richiesti ai soggetti formatori esterni, in quanto finalizzata a garantire la parità di trattamento formativo tra tutti i lavoratori.

3. Soggetti legittimati alla docenza

I docenti devono possedere i requisiti previsti dal DM 6 marzo 2013, eventualmente integrati da requisiti specifici per determinati percorsi, come ad esempio i corsi per l'uso di attrezzature particolari o quelli destinati ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Tali requisiti comprendono, tra gli altri, un’adeguata esperienza lavorativa e/o formativa nel settore, una formazione in didattica e una specializzazione nei contenuti oggetto del corso.

In ambito aziendale, è ammesso l’impiego di docenti interni, purché anch’essi rispondano pienamente ai requisiti normativi previsti. In particolare, è valorizzata la figura del RSPP o di altri professionisti della sicurezza aziendale, qualora in possesso delle qualifiche richieste, nella funzione di docenza per corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti della medesima impresa. Questo consente una trasmissione delle conoscenze maggiormente aderente ai rischi specifici e al contesto operativo aziendale.

La verifica del possesso dei requisiti spetta al soggetto formatore, che ha l’obbligo di documentare e conservare le evidenze attestanti la conformità. La mancata conformità dei docenti rende invalida la formazione impartita, con conseguenze anche in termini di responsabilità per il datore di lavoro.

4. Cosa si prevede espressamente per gli RSPP che intendano fare formazione aziendale in materia di sicurezza

Particolare attenzione è rivolta agli RSPP che, all’interno delle aziende, intendano assumere anche il ruolo di docenti per i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti o preposti. In tal caso, oltre al possesso dei moduli formativi richiesti, è necessario che l’RSPP:
 
  • sia in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza;
  • abbia maturato una conoscenza effettiva, documentata e aggiornata dei rischi presenti in azienda, come rilevati nel DVR;
  • collabori alla redazione del progetto formativo, assicurandone la coerenza con i fabbisogni specifici dell’organizzazione;
  • garantisca l’aderenza dei contenuti formativi al contesto operativo dell’azienda e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
L’Accordo valorizza così il ruolo dell’RSPP come figura ponte tra valutazione del rischio e formazione, riconoscendogli un compito centrale nella promozione di una cultura della sicurezza fondata sulla personalizzazione dell’intervento formativo e sulla prossimità tra docente e realtà produttiva. Tuttavia, si ribadisce che tale funzione è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti per la validità della formazione, pena l’invalidazione degli attestati e le relative conseguenze sanzionatorie per l’azienda.

5. I soggetti che devono essere formati

Oltre a lavoratori, dirigenti e preposti, il testo disciplina la formazione obbligatoria per datori di lavoro (anche quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP), RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) e operatori di attrezzature particolari (art. 73, comma 5).

5.1. Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro

Il datore di lavoro è soggetto a obbligo formativo specifico nel caso in cui intenda assumere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008). Il nuovo Accordo conferma tale obbligo e ne ridefinisce con maggiore chiarezza i contenuti, le durate e le modalità di aggiornamento.

La formazione è articolata su base di rischio aziendale (basso, medio, alto), con una durata minima rispettivamente di 16, 32 o 48 ore. I contenuti comprendono moduli giuridico-normativi, tecnico-organizzativi, di comunicazione e di gestione delle emergenze. È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Il corso può essere erogato in presenza, in modalità e-learning (limitatamente ad alcune aree tematiche), o con modalità mista, purché siano rispettati i criteri previsti dall’Accordo e siano adottati strumenti tracciabili e idonei alla verifica dell’apprendimento. Il datore di lavoro non può formarsi autonomamente, ma deve avvalersi di soggetti formatori abilitati, secondo quanto previsto dalla Parte I del nuovo Accordo.
 
Accanto alla formazione prevista per i datori di lavoro che intendano assumere direttamente il ruolo di RSPP, il nuovo Accordo introduce un'importante novità: anche il datore di lavoro che non svolga tale funzione è destinatario di un obbligo formativo specifico. Tale obbligo si fonda sull’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come integrato dalla legge 215/2021, e mira a rafforzare la cultura della prevenzione all'interno dell'organizzazione aziendale, rendendo consapevole il datore di lavoro delle proprie responsabilità nella gestione della sicurezza.

La durata della formazione obbligatoria per il datore di lavoro non RSPP è stabilita in almeno 16 ore. Tale obbligo dovrà essere assolto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. Il contenuto formativo dovrà coprire ambiti giuridico-normativi, relazionali, organizzativi e gestionali legati alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla responsabilità in materia di vigilanza sui preposti, al ruolo di garanzia e all’organizzazione delle risorse in funzione della sicurezza.

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro non RSPP si concentra su contenuti giuridico-organizzativi e di sistema, ed è finalizzata a garantire una comprensione piena delle dinamiche aziendali in materia di prevenzione, con particolare riferimento alla gestione dei preposti, alla valutazione dei rischi, all'organizzazione della sorveglianza sanitaria e ai rapporti con i soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Tale formazione non coincide con quella prevista per i dirigenti, ma rappresenta un percorso autonomo, con criteri che saranno dettagliati a livello attuativo.

Un’attenzione particolare è poi rivolta al datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili, per il quale l’Accordo ribadisce il ruolo centrale nella gestione operativa della sicurezza. Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha il compito di coordinare gli interventi di sicurezza tra le imprese presenti e di vigilare sull’applicazione corretta delle misure di prevenzione e protezione da parte delle imprese esecutrici.

L’Accordo prevede pertanto che la formazione obbligatoria di tale figura debba garantire una piena comprensione delle responsabilità specifiche nei cantieri, con particolare attenzione agli obblighi di cooperazione, coordinamento e controllo, anche in relazione all’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidate e alla corretta attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali aspetti saranno parte integrante del percorso formativo, secondo le modalità che saranno meglio dettagliate in sede di attuazione del nuovo dispositivo normativo.

6. La struttura del progetto formativo

Ogni corso deve essere basato su un progetto formativo dettagliato (Parte IV, punto 2.6), comprendente obiettivi, contenuti, metodologie didattiche, modalità di verifica, profili dei docenti e durata. Deve essere garantita la coerenza tra fabbisogni formativi e offerta didattica, anche con riferimento ai contesti aziendali. Sono previste modalità didattiche differenziate (presenza, videoconferenza, e-learning e modalità mista), con precisi requisiti tecnico-organizzativi.

7. Condizioni di riconoscimento degli attestati

Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, purché rilasciati da soggetti legittimati e contenenti tutti gli elementi obbligatori: anagrafica del partecipante, soggetto formatore, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, firma digitale. La frequenza minima richiesta è del 90%.

8. Il Fascicolo del corso per corsi di formazione e aggiornamento

Per ogni corso è obbligatoria la conservazione (per almeno 10 anni) del fascicolo contenente: anagrafica dei partecipanti, registro presenze, elenco docenti, progetto formativo, programma del corso, verbale della verifica finale. Questo strumento è fondamentale per la tracciabilità e la verifica della qualità formativa.

9. Controllo delle attività formative e monitoraggio

L’accordo introduce una sistematica attività di controllo e monitoraggio sull'applicazione degli obblighi formativi, affidata agli organi competenti. Il monitoraggio riguarda sia i soggetti formatori sia i destinatari della formazione. Sono previste modalità di verifica dell’efficacia formativa anche durante l’esercizio della prestazione lavorativa, in linea con quanto richiesto dalla L. 215/2021.

10. Repertorio dei soggetti formatori

È prevista l’istituzione, con successivo atto, di un repertorio nazionale dei soggetti formatori, comprendente anche le strutture formative di diretta emanazione di organismi paritetici e associazioni sindacali. Questo strumento, atteso da tempo, rappresenta una svolta in termini di trasparenza, tracciabilità e qualità del sistema formativo.

11. Decorrenze degli obblighi formativi secondo il nuovo Accordo

L’Accordo stabilisce un quadro transitorio per la piena entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare, esso entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data, i soggetti formatori saranno obbligati ad adeguarsi ai nuovi requisiti previsti, sia per quanto riguarda l’organizzazione didattica, sia per la documentazione, le modalità di erogazione e i criteri di validità dei corsi.

Per i corsi già avviati prima dell’entrata in vigore, è previsto un regime di salvaguardia che consente la conclusione secondo la normativa previgente. Restano validi gli attestati già emessi ai sensi dell’accordo del 21 dicembre 2011, che mantengono il proprio valore di credito formativo.

Particolare attenzione è richiesta per l’aggiornamento dei preposti, che, se svolto da più di due anni alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, dovrà essere effettuato entro 12 mesi da tale data. Viene inoltre previsto che la formazione dei lavoratori somministrati e quella relativa ai nuovi obblighi per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati debba essere ricalibrata sui nuovi standard entro la medesima tempistica transitoria.

Le Regioni e le Province autonome, infine, mantengono la facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli, purché in linea con gli obiettivi minimi fissati dal presente Accordo.