La sentenza del Tar del Veneto 5 maggio 2014, n. 573, ha stabilito che le emissioni odorigene possono essere valutate, secondo le migliori tecniche disponibili, in sede di rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività produttive.
L’inquinamento atmosferico al quale fa riferimento l'articolo 268, comma 1, Dlgs 152/2006, anche se non vi è un riferimento esplicito alle emissioni odorigene, deve essere inteso come esteso anche ad esse, poiché la molestia olfattiva intollerabile, può essere sia fattore di pericolo per la salute o la qualità dell'ambiente, sia compromette altri usi dell'ambiente. Dunque, in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dovendo verificare che l'inquinamento atmosferico sia ridotto al minimo, ovvero verificando che il progetto dell'impianto da autorizzare indichi le soluzioni adottate per limitare le emissioni e la loro qualità e quantità (art. 296, comma 2, lettera a, Dlgs 152/2006), l'Amministrazione competente può valutare anche i profili che arrecano molestie olfattive, facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.