Avere punti di emissioni in atmosfera non autorizzati (art.279 comma 1 D.Lgs.152/2006), costituisce illecito formale e di pericolo indipendentemente dal fatto che tali punti di emissione siano effettivamente attivi, ovvero indipendentemente dal fatto che l’attività inquinante sia effettivamente iniziata.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 1 settembre 2016 n°36115), confermando la sussistenza dell’illecito amministrativo in caso di esercizio in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
Secondo la suprema Corte, l’illecito sussiste anche se l’attività inquinante non ha avuto inizio, poiché il solo fatto che non risulti soggetta all’attività di controllo da parte degli Enti preposti, determina il reato permanente, formale e di pericolo.