Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Parte Quinta (Emissioni in Atmosfera) ART. 281 - disposizioni transitorie e finali:
1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati.[...] La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro [...] il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988.
Scadono il 31 dicembre 2011 i termini di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti esistenti prima del 1988 autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/1988 (in forma tacita o esplicita). Per sapere se ci si trova nel caso in oggetto, non si deve considerare la data di emissione dell'autorizzazione, ma bensì i riferimenti legislativi citati nel provvedimento (o nella domanda presentata).
In caso di incertezza, è buona regola contattare l'amministrazione provinciale per chiarimenti.
Si tenga presente che se un stabilimento è dotato di più impianti autorizzati con provvedimenti tra loro indipendenti, è sufficiente che anche una sola autorizzazione sia ricompresa nel caso in oggetto, perché sia applicabile la scadenza del 31/12/2011 e dunque sia obbligatorio presentare una nuova domanda per l'intero stabilimento.