
Il Comitato ETS ha pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente le FAQ sul Monitoraggio CO2 aggiornate alla Versione 1.9.
La nuova versione presenta sia aggiornamenti/modifiche a FAQ già presenti nella precedente versioni sia nuove FAQ. Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono riconoscibili per l'indicazione della data di riferimento della "Domanda e risposta" successiva al 09/10/2014.
In particolare si evidenzia che sono stati apportati aggiornamenti alle sezioni relative a:
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Compilazione del Foglio A
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Compilazione del Foglio B
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Compilazione del Foglio C
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Valutazione dell'incertezza del dato attività (Sezione D.7.c)
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Modalità di invio del piano di monitoraggio
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Allegati al piano di monitoraggio. Per quanto riguarda tale sezione si evidenzia la presenza di una nuova risposta relativa alla valutazione dei costi sproporzionatamente elevati. Si precisa inoltre che nella prima risposta, pur se non evidenziata come aggiornata, sono stati aggiunti alla lista dei documenti da allegare al piano laddove pertinente, due ulteriori documenti (Certificato di accreditamento norma ISO 17025 del laboratorio utilizzato con le relative schede; Evidenza del rispetto delle normative metrologiche nazionali vigenti)
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Classificazione dimensionale degli impianti e dei flussi;
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Monitoraggio del gas naturale;
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E' stata inserita in fondo una nuova sezione relativa alla "Frequenza di analisi". Per tale sezione si evidenzia una risposta relativa al come procedere se l'applicazione del livello 3, per esempio per l’esecuzione delle analisi ai sensi degli articoli da 32 a 35, comportasse dei costi eccessivi.
Si precisa che, qualora tali FAQ comportino modifiche del piano di monitoraggio (cfr. art. 15 del Regolamento), l'aggiornamento dello stesso deve essere presentato per approvazione al Comitato ETS, secondo le modalità riportate sul sito web del Ministero dell'Ambiente al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-delle-emissioni-di-gas-ad-effetto-serra-il-periodo-2013-2020-gli-impianti
A tutti gli impianti soggetti, si ricorda, infine, quanto ribadito con nota Ministeriale prot. 1560, ovvero che è obbligatorio comunicare (pena sanzione):
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Entro il 31 gennaio di ogni anno, le interruzioni delle attività in atto al 1 gennaio del rispettivo anno (art. 23 D.Lgs.30/2013)
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La cessazione totale delle attività entro 10 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la cessazione si è verificata (art. 24 D.Lgs.30/2013)
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La cessazione parziale di attività entro il 31 dicembre dell’anno in cui la cessazione parziale si è verificata (art. 25 D.Lgs.30/2013)
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Ogni riduzione sostanziale della capacità entro 60 giorni e, comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la riduzione sostanziale di capacità si è verificata (art. 26 D.Lgs.30/2013).