Soggetti beneficiari |
Condizioni |
Contributo |
Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21 dicembre 2017 |
i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell’anno 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 |
riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 |
Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21 dicembre 2017 anche autoprodotta e autoconsumata |
con incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell’energia elettrica |
riconosciuto un credito di imposta determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica |
Imprese a forte consumo di gas naturale che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre
2021, n. 541 (con consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno) |
con maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2023, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 % del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del DM 21 dicembre 2021, n. 541 al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. |
riconosciuto contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 |
Imprese dotate di contatori
di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica |
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia |
riconosciuto contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 |
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17 |
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale |
riconosciuto contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 |