Energia: Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 - Rimodulati i crediti di imposta per le imprese per energia elettrica e gas

11/04/2023

“Decreto Omnibus” Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 (GU n. 76 del 30 marzo 2023)_Rimodulati i crediti di imposta per le imprese per energia elettrica e gas
 
Il Decreto si pone nel segno della parziale continuità con i precedenti “Decreti Aiuti” per quanto attiene alla materia energia, disponendo per il trimestre 1° aprile - 30 giugno la riduzione dell’IVA al 5% per somministrazioni di gas per fini civili e industriali. La disposizione si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
 
Le aliquote negative della componente tariffaria UG2C (che serve a garantire che gli importi versati dai clienti tramite la componente Commercializzazione equivalgano a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di mercato e i clienti serviti in regime di tutela) applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.
 
Previsto un contributo in quota fissa a favore di clienti domestici residenti, differenziato in base alle zone climatiche dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh
 
Si segnala il mantenimento fino al 30 giugno 2023 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale secondo le condizioni riportate nel nostro sinottico.
 
I crediti d'imposta richiamati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023.

Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la cessione effettuata a soggetti autorizzati da leggi in materia bancaria e creditizia o a imprese di assicurazione autorizzate).
 
Soggetti beneficiari Condizioni Contributo
Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell’anno 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21 dicembre 2017 anche autoprodotta e autoconsumata con incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell’energia elettrica riconosciuto un credito di imposta determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica
Imprese a forte consumo di gas naturale che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre
2021, n. 541 (con consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno)
con maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2023, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 % del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del DM 21 dicembre 2021, n. 541 al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. riconosciuto contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019
Imprese dotate di contatori
di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia riconosciuto contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019
 

Area Legale
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