Energie rinnovabili e incentivi alle imprese
18/12/2023
l Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, di recente pubblicazione in GU, prevede disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e comprende interventi per zone colpite dagli eventi alluvionali della stagione primaverile.
A seguire si propone una sintesi di contenuti di particolare rilievo in tema di energie rinnovabili.
L’articolo 1 si propone di incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile da parte delle imprese a forte consumo, con specifiche regole e incentivi per favorire la transizione verso fonti energetiche sostenibili. Tali misure riguardano:
1 - Promozione dell'autoproduzione di energia rinnovabile:
- Fino al 31 dicembre 2030, viene data preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici per soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese.
2 - Criteri per lo sviluppo di nuova capacità:
- Nuova capacità di generazione attraverso impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con specifiche di potenza.
- Entrata in esercizio degli impianti entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto.
- Facoltà di richiedere anticipazione di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e relative garanzie di origine prima dell'entrata in esercizio.
3 - Contratti e restituzione:
- Contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il Gestore dei servizi energetici (GSE).
- Restituzione dell'energia elettrica rinnovabile entro venti anni dall'entrata in esercizio degli impianti.
- Il prezzo di cessione è definito dal GSE.
4 - Garanzie e contributi:
- Le imprese forniscono garanzie per il mancato adempimento delle obbligazioni.
- Possibilità di riconoscimento di un contributo per il premio della garanzia, rispettando la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5 - Copertura degli oneri:
- L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione e dei contributi per il premio della garanzia.
6 - Accesso ai dati:
- Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha facoltà di accedere ai dati nel Sistema informativo integrato (SII) per le finalità di legge.
L'articolo 2 affronta una serie di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, favorendo la produzione nazionale e introducendo procedure per il rafforzamento del settore energetico in Italia.
Tra i punti principali dell'articolo:
1 - Sostituzione dell'articolo 16:
Viene sostituito l'articolo 16 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge del 27 aprile 2022, n. 34. Il nuovo articolo 16 introduce misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti.
2 - Ruolo del Gestore dei servizi energetici (GSE):
Il GSE S.p.A. o le società da esso controllate (Gruppo GSE) sono incaricati di avviare, su direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli.
3 - Partecipazione alle procedure:
I titolari di concessioni esistenti sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine, con particolare attenzione alle aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile.
4 - Coltivazione di gas naturale:
Si permette la coltivazione di gas naturale in deroga alle normative vigenti, a condizione che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas significativo e che vengano rispettati determinati vincoli e procedure.
5 - Procedura unica per nuove concessioni:
Viene introdotto un procedimento unico per il rilascio di nuove concessioni, proroghe e modifiche delle concessioni esistenti, con valutazioni ambientali e semplificazioni procedurali.
6 - Procedura di allocazione:
Il Gruppo GSE, tramite procedure di allocazione, offre i diritti sul gas a clienti finali industriali a forte consumo di gas, con l'obiettivo di favorire la riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione.
7 - Contratti di acquisto di lungo termine:
Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas con i soggetti interessati, contribuendo alla stabilità dell'approvvigionamento.
8 - Ruolo dell'Autorità di regolazione:
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce le modalità per la destinazione delle differenze tra proventi di aggiudicazione e costi riconosciuti, al fine di ridurre le tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione.
L'articolo 4 mira a utilizzare parte dei proventi delle aste delle quote di emissione per finanziare misure di incentivazione delle energie rinnovabili a livello regionale, promuovendo la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile.
1 - Utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione:
Una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fino a un massimo di 200 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2032, sarà destinata a un fondo specifico. Questo fondo sarà istituito nello stato di previsione del MASE e sarà ripartito tra le regioni con l'obiettivo di adottare misure per la decarbonizzazione e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.
2 - Contributo annuo per impianti di produzione di energia rinnovabile:
I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con una potenza superiore a 20 kW, che ottengono il titolo per la costruzione tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, devono versare un contributo annuo di 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto nei primi tre anni dall'entrata in esercizio. Il contributo, al netto delle risorse per la convenzione di cui al comma 3, è versato al bilancio dello Stato e poi riassegnato al fondo menzionato nel punto precedente.
3 - Operatività delle misure:
Il GSE (Gestore dei servizi energetici) è responsabile delle attività necessarie all'operatività delle misure descritte nei punti precedenti. Queste attività sono disciplinate da una convenzione stipulata con il MASE.
4 - Riparto delle risorse tra le regioni:
Un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse tra le regioni. Si tiene conto, in via prioritaria, del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata, dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti. Per l'anno 2024, il decreto determina le modalità di riparto per le regioni che hanno individuato le aree idonee entro il termine specificato.
5 - Esclusioni:
L'articolo specifica che non si applica ai titolari di impianti geotermici tenuti al pagamento di contributi specifici, né ai titolari di impianti idroelettrici soggetti a contributi per misure di compensazione ambientale e territoriale.
L'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, riguarda le disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2. Di seguito sono evidenziate le principali modifiche apportate all'articolo 7 dal DL 9 dicembre 2023, n. 181:
1 - Aggiunta di nuove disposizioni afferenti ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2:
- Viene introdotta una definizione per i "programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2", che sono stoccaggi geologici di CO2 svolti per un periodo limitato e a fini di sperimentazione in giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.
2 - Modifiche alle autorizzazioni e licenze:
- Modifiche al procedimento di autorizzazione per i programmi sperimentali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che può rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2.
- Introduzione della possibilità di richiedere proroghe per i programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2.
3 - Criteri per l'autorizzazione e le valutazioni ambientali:
- Definizione dei criteri per l'autorizzazione di programmi sperimentali, compresa la dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie.
- Richiesta di presentare programmi di indagine idonei, garantendo la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà, nonché la protezione dell'ambiente e la sicurezza del traffico marittimo.
4 - Durata dell'autorizzazione e prescrizioni:
- L'autorizzazione per i programmi sperimentali ha una durata massima di tre anni, con possibilità di richiedere proroghe.
- Specifiche prescrizioni e condizioni da rispettare durante il periodo di validità dell'autorizzazione.
5 - Modifiche procedurali e sanzioni:
- Introduzione di norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per i programmi sperimentali di stoccaggio di CO2.
- Sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, con la possibilità di diffida e revoca dell'autorizzazione in determinate circostanze.
6 - Dichiarazione di pubblica utilità:
- Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 e per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità.
7 - Altre modifiche e disposizioni:
- Modifiche a vari articoli correlati, inclusi quelli relativi alle autorizzazioni, alle licenze di esplorazione e alle valutazioni ambientali.
Inoltre, il testo menziona l'inserimento di nuovi articoli, come l'Art. 11-bis, che stabilisce le norme per le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2. La legislazione propone anche la definizione di regolamentazioni tecniche ed economiche per la filiera della cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio di CO2 (CCUS).
L'articolo 12 riguarda la creazione e la gestione di un registro delle tecnologie per il fotovoltaico da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Mira a creare un registro di prodotti fotovoltaici che rispondono a determinati standard di efficienza e provenienza, fornendo trasparenza e informazioni affidabili per il settore.
Di seguito, sono riassunte le principali disposizioni dell'articolo:
1 - Registro delle Tecnologie per il Fotovoltaico:
- L'ENEA è incaricata della formazione e della gestione di un registro che contiene tre sezioni distinte.
- Il registro include prodotti che soddisfano specifici requisiti territoriali e qualitativi, e l'iscrizione avviene su richiesta del produttore o del distributore interessato.
2 - Requisiti per l'Iscrizione:
- La registrazione riguarda principalmente i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.
- I requisiti di efficienza variano a seconda del tipo di modulo: a) Moduli fotovoltaici: Efficienza di modulo almeno pari al 21,5%. b) Moduli fotovoltaici con celle: Efficienza di cella almeno pari al 23,5%. c) Moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem: Efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
3 - Procedura di Registrazione:
- L'ENEA, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio delle richieste di inserimento nel registro e la documentazione necessaria.
- Un elenco dei prodotti, produttori e distributori registrati viene pubblicato sul sito dell'ENEA, con la possibilità di effettuare controlli documentali e prestazionali.
Area Legale
Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181_Decreto energia