La normativa italiana si è adeguata al regolamento europeo (UE) N. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione, emanando il Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 9 agosto 2017; il decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n.246/1993, attuazione della direttiva 89/106/CEE.
Tale decreto specifica a livello nazionale i seguenti aspetti:
- costituzione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione “Comitato” (art.3) e costituzione dell’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea “ITAB” (art.7);
- definizione Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (Art. 4);
- condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione (art.5);
- contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza (art.6);
- definizione e modalità di autorizzazione/notifica degli organismi Notificati (Capo III articoli da 8 a 12);
- definizione del regime sanzionatorio (Capo V controllo, vigilanza e sanzioni).
Il capo V costituisce un punto di grande interesse per tutti i soggetti coinvolti, ovvero gli «operatori economici», il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario, ma anche il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore e il progettista.
Tutte le sanzioni sono più che duplicate in caso si tratti di materiali e prodotti per uso strutturale e/o materiali e prodotti per uso antincendio e, spesso, comportano l’aggiunta della sanzione penale con l’arresto fino a sei mesi.
L’art.20 “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione” definisce le sanzioni attribuibili sia in fase di realizzazione dell’opera che in fase di progettazione.
Tali sanzioni riguardano quindi il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o al collaudatore, e anche il progettista. I casi sanzionabili sono riferiti alla prescrizione/utilizzo di prodotti non conformi (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011) e al non rispetto delle specifica legislazione per i materiali e prodotti per uso strutturale (rif. art. 52 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.) e per i materiali e prodotti per uso antincendio (rif. art. 15 D.Lgs 8 marzo 2006, n.139).
Le attività di controllo e vigilanza sono definite nei primi articoli del capo V (art.16, 17) e riguardano sia le verifiche sugli organismi notificati che la vigilanza sul mercato e nei cantieri.
Gli enti preposti alle attività di controllo e vigilanza sono le Amministrazioni competenti, così come definite nell’articolo 2, comma 1, lettera m, ovvero, in base agli specifici requisiti definiti Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011, il Consiglio superiore dei lavori pubblici (presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il Ministero dell’interno e il Ministero dello sviluppo economico.
Le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell’Agenzia delle dogane, dei monopoli e del Corpo della Guardia di Finanza. Inoltre il Consiglio superiore dei lavori pubblici (presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero; il Ministero dell’interno può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Area Sicurezza impianti e processi produttivi