ETICHETTATURA:
Come previsto dal REG CE 1272/08 (CLP), anche le miscele devono essere etichettate conformemente al regolamento stesso dal 01/06/2015.
Tuttavia, sempre il REG CLP lascia una finestra di due anni nella quale le miscele già immesse sul mercato prima del 01/06/2015 possono mantenere la vecchia etichettatura (DIR 1999/45/CE) fino al 01/06/2017.
Citando il regolamento:
In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.
Al fine di chiarire l’interpretazione della definizione di “immissione sul mercato” il Ministero della Salute ha emanato una circolare in data 26/05/2015 dalla quale si evince che:
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L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. Perciò per “immissione sul mercato” si intende fondamentalmente la messa in vendita, quindi, prima ancora della fornitura fisica, la stesura di un contratto di vendita.
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Anche l’importazione è intesa come “immissione sul mercato”
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Per attestare che la miscela era già sul mercato prima del 01/06/2015 (quindi può godere della deroga di due anni), le aziende possono esibire:
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Ordine di acquisto
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Contratto di fornitura/acquisto
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Fattura di vendita della miscela
Dal 01/06/2017, qualsiasi miscela che ha usufruito della deroga dovrà essere rietichettata conformemente al REG CLP.
SCHEDE DI SICUREZZA:
Il REG UE 830/15, che va a sostituire l’All. II del REG REACH e diventa quindi il riferimento ufficiale per il governo delle schede di sicurezza, prescrive che:
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Le schede di sicurezza fornite dopo il 01/06/2015 devono essere predisposte ai sensi del REG 830/15
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Le schede di sicurezza fornite prima del 01/06/2015 possono essere utilizzate fino al 31/05/2017 (a meno che i produttori non debbano aggiornarle a seguito di nuove informazioni, modifica composizione, ecc., in tal caso devono usare il REG 830/15)
Si ricorda che con il REG 830/15 la classificazione ed etichettatura riportate al p.to 2 e 3 della scheda di sicurezza saranno conformi unicamente al REG 1272/08 (CLP)