ETICHETTATURA: Come previsto dal REG CE 1272/08 (CLP), anche le miscele devono essere etichettate conformemente al regolamento stesso dal 01/06/2015. Tuttavia, sempre il REG CLP lascia una finestra di due anni nella quale le miscele già immesse sul mercato prima del 01/06/2015 possono mantenere la vecchia etichettatura (DIR 1999/45/CE) fino al 01/06/2017. Citando il regolamento:
In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017. Al fine di chiarire l’interpretazione della definizione di “immissione sul mercato” il Ministero della Salute ha emanato una circolare in data 26/05/2015 dalla quale si evince che:
Dal 01/06/2017, qualsiasi miscela che ha usufruito della deroga dovrà essere rietichettata conformemente al REG CLP. SCHEDE DI SICUREZZA: Il REG UE 830/15, che va a sostituire l’All. II del REG REACH e diventa quindi il riferimento ufficiale per il governo delle schede di sicurezza, prescrive che:
Si ricorda che con il REG 830/15 la classificazione ed etichettatura riportate al p.to 2 e 3 della scheda di sicurezza saranno conformi unicamente al REG 1272/08 (CLP)