5.1 Autorizzazione (art. 42-quinquies, D.Lgs. 47/2020)
I soggetti regolamentati devono essere in possesso dell'autorizzazione ETS2 rilasciata dal Comitato ETS2 (MASE) dal 1° gennaio 2025 per poter legalmente immettere in consumo combustibili nei settori ricompresi nel sistema. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione e approvazione del Piano di Monitoraggio.
5.2 Piano di Monitoraggio (Reg. UE 2018/2066, MRR)
Il Piano di Monitoraggio (PM) è il documento tecnico fondante dell'adempimento ETS2. Deve descrivere: la tipologia di combustibili immessi in consumo e i relativi usi finali (codici CRF), i metodi di misurazione e calcolo, le fonti di dati, i fattori di emissione applicati (o, in alternativa, i parametri standard nazionali pubblicati dall'ANC). Il PM può essere modificato su richiesta del soggetto regolamentato, con procedura semplificata (modifiche non significative) o ordinaria (modifiche significative, ex Comunicato 06/2025).
5.3 Monitoraggio annuale delle emissioni (art. 42-terdecies, comma 1)
A partire dall'anno civile 2025, ciascun soggetto regolamentato è tenuto a monitorare continuativamente le emissioni di CO₂ equivalenti alle quantità di combustibili immessi in consumo, conformemente al PM approvato e alle norme unionali applicabili (Reg. 2018/2066 e s.m.i., Allegato III, Parte C, D.Lgs. 47/2020).
5.4 Verifica da Organismo accreditato (Reg. UE 2018/2067, Capo III-bis)
A partire dalla comunicazione relativa all'anno 2025 (scadenza 30 aprile 2026), le emissioni monitorate devono essere sottoposte a verifica indipendente da un verificatore accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo di accreditamento nazionale riconosciuto) ai sensi del Reg. 2018/2067. La verifica consiste in: analisi strategica e dei rischi, verifica documentale, ispezione in sito, valutazione della completezza delle fonti e della correttezza metodologica. Il verificatore emette una Dichiarazione di Verifica, nel formato predisposto dall'ANC, che deve essere allegata obbligatoriamente all'istanza COM. L'elenco dei verificatori accreditati è consultabile nella banca dati ACCREDIA (
https://www.accredia.it/banche-dati/).
IMPORTANTE - Comunicato 03/2026 (DEROGA 2026): Il Comitato ETS2 ha accertato l'oggettiva impossibilità per molti soggetti regolamentati di acquisire l'attestato di verifica entro il 30 aprile, a causa dell'accertata carenza di verificatori accreditati disponibili rispetto al numero dei soggetti regolamentati. Per il solo anno 2026 è previsto un regime derogato. Vedere Sezione 6bis per il testo integrale e le istruzioni operative.
5.5 Comunicazione annuale delle emissioni — Istanza COM (art. 42-terdecies, comma 2)
A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto regolamentato deve comunicare al Comitato ETS2 le emissioni verificate relative all'anno precedente e iscriverle nel Registro dell'Unione. La prima comunicazione ordinaria, relativa all'anno 2025, scade il 30 aprile 2026.
L'istanza COM comprende (regime ordinario a regime):
- Il template della Comunicazione delle Emissioni 2025 (modello Excel scaricabile dal portale ETS2, sez. Modulistica — pubblicato il 17 febbraio 2026)
- La Dichiarazione di Verifica emessa dal verificatore accreditato (template verifica 2025 pubblicato il 23 febbraio 2026)
- Eventuali ulteriori allegati richiesti (documentazione aggiuntiva caricabile dalla scheda Allegati nel portale)
Regime derogato per il solo anno 2026 (Comunicato 03/2026) - da presentare entro il 30 aprile:
- Comunicazione delle emissioni (anche in assenza della Dichiarazione di Verifica - aggiornabile successivamente)
- Copia del contratto con l'Ente di certificazione che attesti l'impegno al rilascio della Dichiarazione di Verifica entro il 30 giugno 2026
La trasmissione avviene esclusivamente tramite il Portale ETS2 (area riservata, menù 'Nuova Comunicazione delle emissioni annuali — COM'), con firma digitale del documento PDF riepilogativo. In caso di procura o delega, il soggetto delegato seleziona il numero di autorizzazione del soggetto regolamentato mandante. La guida operativa aggiornata è la: EU-ETS2-Guida Istanza COM 2025.03.28.v.1.0.
5.6 Iscrizione nel Registro dell'Unione e restituzione quote (dal 2028)
Contestualmente alla comunicazione, le emissioni verificate devono essere iscritte nel Registro dell'Unione gestito da ISPRA (sezione ETS2). A partire dal 31 maggio 2028, i soggetti regolamentati saranno tenuti a restituire un numero di quote ETS2 pari alle emissioni di CO₂ generate nell'anno 2027, con cadenza annuale per gli anni successivi. Le quote saranno acquistabili esclusivamente mediante aste gestite da EEX per conto del GSE: non è prevista alcuna assegnazione gratuita.