EU ETS 2: adempimenti, regime derogato e scadenze del ciclo 2026

27/04/2026

1. Origine del Comunicato 02/2026

Il Comunicato 02/2026 è stato pubblicato il 16 marzo 2026 dal Comitato ETS2, organo costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con funzioni di Autorità Nazionale Competente (ANC) per l'attuazione del sistema ETS2 in Italia.

Il comunicato annuncia la disponibilità dell'istanza di Comunicazione delle Emissioni (istanza COM) anche per l'anno di monitoraggio 2025, ai sensi dell'art. 42-terdecies, comma 2, del D.Lgs. 47/2020. Il portale ETS2 (https://www.ets.minambiente.it/ets2/) costituisce l'unico canale ufficiale per l'invio delle pratiche: qualsiasi comunicazione trasmessa a indirizzi e-mail o PEC diversi non ha garanzia di gestione.
 
Nota operativa: Il Comunicato 02/2026 deve essere letto congiuntamente al Comunicato 03/2026 (Modalità di adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, art. 42-terdecies, comma 2, D.Lgs. 47/2020), che specifica le procedure operative per la compilazione e trasmissione dell'istanza COM. I due comunicati formano un corpus istruttorio unitario e complementare.

2. Il Sistema ETS2: Definizione e differenze rispetto al sistema tradizionale

Il sistema EU ETS 2 (Emission Trading System 2) è stato introdotto dal Capo IV-bis della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959, e recepito in Italia dall'art. 42-ter del D.Lgs. 47/2020, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147 (G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024).

Si tratta di un sistema cap and trade distinto e parallelo rispetto all'EU ETS tradizionale (ETS 1), concepito per estendere il meccanismo di carbon pricing ai settori storicamente esclusi dal sistema originario: edilizia, trasporto stradale e piccola industria/artigianato. Entrambi i sistemi condividono i principi di fondo (monitoraggio, comunicazione, verifica, restituzione di quote), ma si differenziano in modo sostanziale su diversi aspetti strutturali.

Tavola comparativa ETS 1 vs ETS 2
 
Denominazione EU ETS (ETS 1) EU ETS 2 (ETS 2)
Base normativa UE Direttiva 2003/87/CE (Capi I–IV) Direttiva 2003/87/CE, Capo IV-bis (ins. da Dir. 2023/959/UE)
Recepimento nazionale D.Lgs. 47/2020 (Capi I–V) D.Lgs. 47/2020, Capo V-bis (ins. da D.Lgs. 147/2024)
Settori coperti Grandi impianti industriali, produzione energia, aviazione, navigazione marittima Edilizia, trasporto stradale, piccola industria/artigianato non già ETS, immissione in consumo combustibili
Punto di regolazione Emettitore diretto (operatore impianto) A monte: chi immette in consumo il combustibile (distributore, fornitore, depositario fiscale)
Quote gratuite Sì (parzialmente, in riduzione) No - solo aste (100% a pagamento dal 2027)
Avvio mercato quote Dal 2005 (in fasi) Dal 2027
Primo obbligo di restituzione Posticipato al 30 settembre di ogni anno dal 2024 per allineare la scadenza agli impianti opt-out (modifica introdotta dalla Direttiva (UE) 2023/959). 31 maggio 2028 (per emissioni 2027)
Verifica emissioni Obbligatoria ogni anno da verificatore accreditato Obbligatoria dal 2026 (per emissioni 2025) da verificatore accreditato
Sanzione mancata restituzione € 100 per tonnellata CO₂ € 100 per tonnellata CO₂ (art. 42-octiesdecies, comma 6)
Registro Registro dell'Unione (ISPRA) Registro dell'Unione (ISPRA) — sezione separata
Fondo collegato Innovation Fund, Modernisation Fund Fondo Sociale per il Clima (dal 2026)

Un elemento differenziante di primaria importanza è il punto di regolazione: mentre nell'ETS 1 l'obbligo grava sull'operatore dell'impianto che produce fisicamente le emissioni, nell'ETS 2 l'obbligo è collocato a monte della filiera, sui soggetti che immettono in consumo i combustibili (distributori, depositi fiscali, fornitori di gas). I consumatori finali non sono soggetti regolamentati ETS2, ma subiranno indirettamente i costi di sistema tramite il meccanismo di trasferimento previsto a partire dal 2027 (Art. 42-terdecies, comma 7 D. Lgs 47/2020: “ A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale”) .

Clausola di posticipo: l'avvio della fase di mercato (2027) potrà essere posticipato di un anno qualora la Commissione europea accerti, entro il 15 luglio 2026, condizioni eccezionali nei prezzi del gas (TTF) o del greggio Brent nel semestre conclusosi il 30 giugno 2026 (art. 30-duodecies, Direttiva 2003/87/CE). In tal caso l'intera sequenza temporale slitterebbe di 12 mesi.

3. Soggetti interessati e norme di riferimento

3.1  Chi è il soggetto regolamentato ETS2

Ai sensi dell'art. 3, lett. eee-vicies), D.Lgs. 47/2020, il soggetto regolamentato ETS2 è «qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I-bis». In termini concreti, rientrano nella definizione:
 
  • Distributori e rivenditori di combustibili (gas naturale, gasolio, GPL, carbone, biomasse) per uso edifici o trasporto
  • Gestori di depositi fiscali e operatori registrati che immettono in consumo carburanti per trasporto stradale (benzina, gasolio)
  • Fornitori di energia termica a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento
  • Operatori che immettono in consumo combustibili per la piccola industria e artigianato non ricompresi nell'ETS 1 (allegato I-bis, D.Lgs. 47/2020)

Sono esclusi dall'ETS2 i combustibili già soggetti a ETS 1 (allegato I, direttiva 2003/87/CE), salvo che utilizzati per stoccaggio geologico di CO₂ o in impianti "molto piccoli emettitori" esclusi ex art. 27-bis.

4. Ambito di applicazione

Il sistema ETS2 si applica alle emissioni di CO₂ derivanti dall'immissione in consumo di combustibili nei settori elencati nell'Allegato III della Direttiva 2003/87/CE (come modificata dalla Dir. 2023/959/UE) e nel corrispondente Allegato I-bis del D.Lgs. 47/2020. La classificazione dei clienti finali avviene attraverso i codici CRF (Common Reporting Format) derivati dalle linee guida IPCC 2006.

Settori inclusi:
 
  • Settore edilizio: combustibili per riscaldamento/raffrescamento di edifici residenziali e non residenziali (gas naturale, gasolio da riscaldamento, biomasse solide, ecc.)
  • Trasporto stradale: benzina, gasolio, GPL per autotrazione su strada (esclusi i voli aerei, già coperti da ETS 1)
  • Ulteriori settori ("altri settori"): piccole industrie, artigianato, attività commerciali, servizi e processi produttivi energetici e manifatturieri non già soggetti a ETS 1 — es. panetterie, officine, fonderie artigianali, ecc.

Settori/combustibili esclusi:
 
  • Combustibili per attività già elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE (grandi impianti ETS 1: acciaio, cemento, raffinazione, generazione elettrica, ecc.)

ATTENZIONE per la parte di esclusioni!!! Sono esclusi i combustibili per le attività elencate all'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis (molto piccoli emettitori). Praticamente se i combustibili sono destinati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis (molto piccoli emettitori) perché esclusi dagli obblighi del sistema ETS questi sono conteggiati nel sistema ETS2.
 
Gas ad effetto serra rilevanti: solo CO₂ (biossido di carbonio). Non sono attualmente inclusi metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O) nell'ETS2.

5. Obblighi dei soggetti regolamentati

5.1  Autorizzazione (art. 42-quinquies, D.Lgs. 47/2020)

I soggetti regolamentati devono essere in possesso dell'autorizzazione ETS2 rilasciata dal Comitato ETS2 (MASE) dal 1° gennaio 2025 per poter legalmente immettere in consumo combustibili nei settori ricompresi nel sistema. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione e approvazione del Piano di Monitoraggio.

5.2  Piano di Monitoraggio (Reg. UE 2018/2066, MRR)

Il Piano di Monitoraggio (PM) è il documento tecnico fondante dell'adempimento ETS2. Deve descrivere: la tipologia di combustibili immessi in consumo e i relativi usi finali (codici CRF), i metodi di misurazione e calcolo, le fonti di dati, i fattori di emissione applicati (o, in alternativa, i parametri standard nazionali pubblicati dall'ANC). Il PM può essere modificato su richiesta del soggetto regolamentato, con procedura semplificata (modifiche non significative) o ordinaria (modifiche significative, ex Comunicato 06/2025).

5.3  Monitoraggio annuale delle emissioni (art. 42-terdecies, comma 1)

A partire dall'anno civile 2025, ciascun soggetto regolamentato è tenuto a monitorare continuativamente le emissioni di CO₂ equivalenti alle quantità di combustibili immessi in consumo, conformemente al PM approvato e alle norme unionali applicabili (Reg. 2018/2066 e s.m.i., Allegato III, Parte C, D.Lgs. 47/2020).

5.4  Verifica da Organismo accreditato (Reg. UE 2018/2067, Capo III-bis)

A partire dalla comunicazione relativa all'anno 2025 (scadenza 30 aprile 2026), le emissioni monitorate devono essere sottoposte a verifica indipendente da un verificatore accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo di accreditamento nazionale riconosciuto) ai sensi del Reg. 2018/2067. La verifica consiste in: analisi strategica e dei rischi, verifica documentale, ispezione in sito, valutazione della completezza delle fonti e della correttezza metodologica. Il verificatore emette una Dichiarazione di Verifica, nel formato predisposto dall'ANC, che deve essere allegata obbligatoriamente all'istanza COM. L'elenco dei verificatori accreditati è consultabile nella banca dati ACCREDIA (https://www.accredia.it/banche-dati/).
 
IMPORTANTE - Comunicato 03/2026 (DEROGA 2026): Il Comitato ETS2 ha accertato l'oggettiva impossibilità per molti soggetti regolamentati di acquisire l'attestato di verifica entro il 30 aprile, a causa dell'accertata carenza di verificatori accreditati disponibili rispetto al numero dei soggetti regolamentati. Per il solo anno 2026 è previsto un regime derogato. Vedere Sezione 6bis per il testo integrale e le istruzioni operative.
 
5.5  Comunicazione annuale delle emissioni — Istanza COM (art. 42-terdecies, comma 2)

A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto regolamentato deve comunicare al Comitato ETS2 le emissioni verificate relative all'anno precedente e iscriverle nel Registro dell'Unione. La prima comunicazione ordinaria, relativa all'anno 2025, scade il 30 aprile 2026.

L'istanza COM comprende (regime ordinario a regime):
 
  • Il template della Comunicazione delle Emissioni 2025 (modello Excel scaricabile dal portale ETS2, sez. Modulistica — pubblicato il 17 febbraio 2026)
  • La Dichiarazione di Verifica emessa dal verificatore accreditato (template verifica 2025 pubblicato il 23 febbraio 2026)
  • Eventuali ulteriori allegati richiesti (documentazione aggiuntiva caricabile dalla scheda Allegati nel portale)
Regime derogato per il solo anno 2026 (Comunicato 03/2026) - da presentare entro il 30 aprile:
 
  • Comunicazione delle emissioni (anche in assenza della Dichiarazione di Verifica - aggiornabile successivamente)
  • Copia del contratto con l'Ente di certificazione che attesti l'impegno al rilascio della Dichiarazione di Verifica entro il 30 giugno 2026
La trasmissione avviene esclusivamente tramite il Portale ETS2 (area riservata, menù 'Nuova Comunicazione delle emissioni annuali — COM'), con firma digitale del documento PDF riepilogativo. In caso di procura o delega, il soggetto delegato seleziona il numero di autorizzazione del soggetto regolamentato mandante. La guida operativa aggiornata è la: EU-ETS2-Guida Istanza COM 2025.03.28.v.1.0.

5.6  Iscrizione nel Registro dell'Unione e restituzione quote (dal 2028)

Contestualmente alla comunicazione, le emissioni verificate devono essere iscritte nel Registro dell'Unione gestito da ISPRA (sezione ETS2). A partire dal 31 maggio 2028, i soggetti regolamentati saranno tenuti a restituire un numero di quote ETS2 pari alle emissioni di CO₂ generate nell'anno 2027, con cadenza annuale per gli anni successivi. Le quote saranno acquistabili esclusivamente mediante aste gestite da EEX per conto del GSE: non è prevista alcuna assegnazione gratuita.

6. Comunicato 03/2026 - Deroga alla verifica: testo e analisi

6.1  Contesto: perché il Comitato ha emanato il Comunicato 03/2026

Il Comitato ETS2 ha rilevato e accertato una situazione di fatto eccezionale: l'oggettiva impossibilità per la generalità dei soggetti regolamentati di acquisire l'attestato di verifica da parte degli Enti accreditati entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. La causa è individuata espressamente in fattori esterni non imputabili alla volontà dei soggetti obbligati, specificamente: l'accertata oggettiva carenza di verificatori accreditati disponibili rispetto all'elevato numero di soggetti regolamentati che devono adempiere contestualmente per la prima volta all'obbligo di verifica.
La carenza di verificatori accreditati è strutturale e non transitoria: ETS2 è un sistema nuovo, e il numero di organismi che hanno completato il percorso di estensione dell'accreditamento ACCREDIA per la verifica ETS2 è ancora insufficiente a soddisfare la domanda del mercato nella finestra temporale ristretta (gennaio–aprile) imposta dalla scadenza normativa.
 
6.2  Analisi giuridica e impatti operativi

Il Comunicato 03/2026 introduce una deroga istruttoria di natura temporanea che modifica le modalità di adempimento dell'art. 42-terdecies, comma 2, D.Lgs. 47/2020 per il solo ciclo 2026. L'atto è qualificabile come provvedimento amministrativo general-astratto del Comitato ETS2, nella sua veste di Autorità Nazionale Competente, fondato sul principio di impossibilità oggettiva dell'adempimento per causa non imputabile.
 
Profilo Contenuto / Implicazione
Applicabilità temporale Esclusivamente per l'anno 2026 (comunicazione emissioni 2025). Non costituisce precedente automatico per gli anni futuri.
Obbligo entro il 30 aprile 2026 Trasmettere la Comunicazione delle Emissioni (anche priva di verifica) + copia del contratto con l'Ente di certificazione
Obbligo entro il 30 giugno 2026 Rilascio dell'attestato di verifica da parte dell'Ente accreditato e caricamento sul portale ETS2 (termine ultimo per trasmissione alla Commissione UE)
Aggiornamento COM La comunicazione trasmessa entro il 30 aprile potrà essere aggiornata (integrata con la Dichiarazione di Verifica) una volta ottenuto l'attestato, entro il 30 giugno 2026
Profilo sanzionatorio Il Comitato si riserva di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga (impossibilità oggettiva + contratto stipulato) ai fini dell'accertamento di eventuali profili sanzionatori. La deroga NON è automatica: il soggetto deve dimostrare di aver adottato tutte le misure in suo potere.
Autorità firmataria Presidente del Comitato ETS2

6.3  Avvertenze pratiche per i soggetti regolamentati
 
  • Il contratto con l'Ente di certificazione deve essere già firmato prima del 30 aprile 2026: non è sufficiente avere avviato trattative o ricevuto un'offerta. Il documento da allegare deve essere il contratto sottoscritto da entrambe le parti.
  • Il contratto deve contenere esplicitamente l'indicazione della data di rilascio dell'attestato di verifica non oltre il 30 giugno 2026. Contratti con date successive o indeterminate non soddisfano il requisito.
  • La comunicazione delle emissioni trasmessa entro il 30 aprile deve essere comunque la più accurata possibile, anche in assenza di verifica. L'aggiornamento successivo è ammesso per integrare la Dichiarazione di Verifica, non per correggere dati sostanzialmente errati.
  • Chi non ha ancora stipulato un contratto con un verificatore accreditato deve farlo immediatamente: la disponibilità residua dei verificatori è limitata. Consultare la banca dati ACCREDIA per l'elenco aggiornato degli organismi con accreditamento ETS2.
  • I soggetti che abbiano già acquisito la Dichiarazione di Verifica entro il 30 aprile devono trasmettere l'istanza COM completa nel regime ordinario — la deroga vale solo per chi si trova nell'impossibilità accertata.

Attenzione: La deroga del Comunicato 03/2026 si applica esclusivamente per l'anno 2026. Dal 2027 il regime ordinario — comunicazione con Dichiarazione di Verifica entro il 30 aprile — tornerà ad applicarsi integralmente. I soggetti regolamentati devono pianificare per tempo il contratto con il verificatore per evitare di trovarsi nella stessa situazione.

7. Regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio ETS2 è definito dall'art. 42-octiesdecies del D.Lgs. 47/2020. La norma si articola su due piani: le sanzioni per i comportamenti omissivi o difformi nella fase di monitoraggio e comunicazione, e le sanzioni per la mancata restituzione delle quote nella fase di mercato (dal 2028).
 
Fattispecie Riferimento normativo Sanzione
Mancata comunicazione emissioni entro il 30 aprile Art. 42-octiesdecies, commi 6-7, D.Lgs. 47/2020 Sanzione pecuniaria da € 2.500 a € 50.000 (importo fisso); ulteriori misure conseguenti
Comunicazione tardiva (post-scadenza) o successiva ad annullamento e sostituzione fuori termine Art. 42-octiesdecies, commi 6-7; Guida istanza COM ETS2 v.1.0 Stesse sanzioni della mancata comunicazione - il termine del 30 aprile è perentorio anche per pratiche sostitutive
Comunicazione falsa o mendace Art. 42-octiesdecies, D.Lgs. 47/2020 Sanzione penale/pecuniaria applicabile; le falsità in comunicazioni ufficiali possono configurare ulteriori fattispecie
Mancata restituzione delle quote (dal 2028) Art. 42-octiesdecies, comma 6, D.Lgs. 47/2020 € 100 per ogni quota non restituita, salvo obbligo di restituzione residua l'anno successivo
Operare senza autorizzazione ETS2 Art. 42-quinquies e ss., D.Lgs. 47/2020 Inibizione all'attività; sanzioni amministrative; comunicazione all'Autorità giudiziaria

Avviso critico: Pratiche sostitutive: ai sensi della Guida istanza COM v.1.0, le stesse sanzioni previste per la mancata comunicazione si applicano anche alle pratiche COM che siano state tempestivamente inviate entro il 30 aprile ma poi annullate e sostituite con una nuova pratica dopo la scadenza. Il termine è perentorio anche per le sostituzioni.

 8. Scadenzario operativo ETS2

Scadenza Adempimento
Entro 01/01/2025 Ottenimento autorizzazione ETS2 per immissione in consumo di combustibili (art. 42-quinquies, D.Lgs. 47/2020)
Entro 30/04/2025 Comunicazione emissioni storiche 2024 (monitoraggio semplificato, senza verifica di terzo accreditato)
Dal 01/01/2025 Avvio monitoraggio a regime delle emissioni CO₂ per anno civile 2025 (art. 42-terdecies, comma 1)
 Entro 30/04/2026 PRIMA COMUNICAZIONE ORDINARIA - Istanza COM: comunicazione emissioni 2025 + (regime ordinario) Dichiarazione di Verifica; oppure (deroga Comunicato 03/2026) comunicazione anche senza verifica + contratto con l'Ente accreditato che garantisce il rilascio entro il 30 giugno 2026. SCADENZA IMMINENTE.
 Entro 30/06/2026 TERMINE DEROGA Comunicato 03/2026 - Rilascio attestato di verifica da Ente accreditato + aggiornamento istanza COM sul portale ETS2. Termine ultimo per trasmissione alla Commissione UE. Applicabile ai soli soggetti che abbiano usufruito della deroga.
Dal 2026 → Ogni anno, entro il 30 aprile: comunicazione emissioni anno precedente + iscrizione Registro dell'Unione; verifica da Organismo accreditato obbligatoria a regime
Dal 2027 Avvio fase di mercato: messa all'asta delle quote di emissione (cap and trade operativo). Gestione aste tramite piattaforma EEX per conto del GSE
Entro 31/05/2028 Prima restituzione quote: ciascun soggetto regolamentato restituisce le quote corrispondenti alle emissioni generate nell'anno 2027
Dal 30/04/2028 Comunicazione quota media dei costi trasferiti ai consumatori finali per l'anno precedente (art. 30-septies, Direttiva (UE) 2023/959 recante modifica della modifica della direttiva 2003/87/CE)
Al 2030 Obiettivo di riduzione delle emissioni del 42% rispetto ai livelli del 2005. Riduzione cap annua del 5,10% fino al 2027, poi 5,38% dal 2028

9. Link e risorse ufficiali

Portale ufficiale ETS2 (comunicati, modulistica, guide operative):

www.ets.minambiente.it/ets2 - Homepage e comunicati
Comunicato 02/2026 - Disponibilità istanza COM
Comunicato 03/2026 - Modalità di adempimento (art. 42-terdecies, comma 2)
Guida Istanza COM v.1.0 (PDF operativo)
 
Normativa UE (EUR-Lex):

Direttiva 2003/87/CE consolidata (con mod. Dir. 2023/959/UE)
Reg. Esecuzione (UE) 2018/2066 - MRR Monitoraggio
Reg. Esecuzione (UE) 2018/2067 - Verifica e accreditamento
Scheda EUR-Lex - EU ETS (sintesi del sistema)
 
Normativa nazionale:

D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 (testo su Normattiva)
D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147 - G.U. n. 241/2024 (modifica D.Lgs. 47/2020)
 
Accreditamento verificatori ETS2:

Banca dati verificatori accreditati ACCREDIA
 
Note legali e disclamer
La presente scheda è redatta a scopo informativo da MADE HSE. Non costituisce parere legale né consulenza professionale. I soggetti regolamentati sono tenuti a verificare direttamente le fonti normative ufficiali e a rivolgersi a consulenti specializzati per la valutazione del proprio specifico profilo di rischio e adempimento. 
Area Legale