Formaldeide: Modifiche ai limiti di emissione dal nuovo Regolamento 2023/1464
31/07/2023
Il Regolamento (UE) 2023/1464 del 14 luglio 2023 (in GUUE del 17 luglio 2023) apporta modifiche ai limiti di emissione previsti per la formaldeide, già richiamati nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
La formaldeide è un gas noto per essere altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica, è sostanza classificata nell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.
E’ una sostanza presente in natura ma anche prodotta artificialmente per la realizzazione di resine, schiume e leganti impiegati in un’ampia gamma di articoli di arredo in legno e complementi per interni, applicazioni nell’industria automobilistica ed aerospaziale, nell’edilizia, nella produzione di prodotti tessili ed in pelle. E’ infatti sostanza intermedia nella produzione di resine, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche.
A seguito di espressa richiesta della Commissione UE all’Agenza Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) è stato presentato un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all’Allegato XV del Regolamento CE n. 1907/2006 per rivalutare i rischi per la salute umana da sostanze contenute in miscele ed articoli di consumo comune che rilasciano formaldeide.
Dallo studio è emerso che il rischio di irritazione oculare e delle vie respiratorie a seguito di esposizione alla formaldeide in ambienti chiusi e all’interno di veicoli stradali è quello con effetti più rilevanti nel breve termine, mentre una esposizione di lungo termine potrebbe determinare cancro nasofaringeo.
Lo studio si è anche interrogato su vantaggi e costi per l’industria relativi a ricerca e sviluppo nonché sull’adozione di limiti più restrittivi alle emissioni di formaldeide rispetto a quelli vigenti e ai possibili effetti negativi sui settori del riciclaggio e sull’economia circolare.
La maggior parte degli articoli attualmente immessi sul mercato deve già essere conforme al valore limite di 0,124 mg/m3 mentre le attuali concentrazioni all’interno dei veicoli stradali sono per lo più conformi al valore limite proposto di 0,1 mg/m3.
La Commissione UE ha ritenuto appropriati e affrontabili per l’industria a livello Europeo nuovi limiti nell’aria in ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali di 0,062 mg/m3 per gli articoli a base di legno e i mobili e il valore limite di 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli
L’esposizione dei lavoratori industriali e professionali alla formaldeide rimane disciplinata dalla Direttiva 98/24/CE del Consiglio e dalla Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
In ragione del periodo accordato di transitorio per l’adeguamento tecnologico richiesto e il perfezionamento delle metodiche di misura il Regolamento ha dunque disposto:
- divieto di immissione sul mercato di mobili e articoli a base di legno che non rispettano il limite di formaldeide di 0,062 mg/m3 dal 26 agosto 2026;
- divieto di immissione sul mercato per tutti gli altri articoli che rilasciano formaldeide di 0,080 mg/m3 con decorrenza 6 agosto 2027.
Tali nuovi limiti modificano dunque il contenuto dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ma NON si applicano:
- agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
- agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
- agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
- agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Area Legale
Regolamento UE 14 luglio 2023, n. 1464 - Formaldeide