Formazione all’utilizzo delle Attrezzature di lavoro

Oggi 12 marzo 2013 entra in vigore l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, previsto dal D.Lgs. 81/2008, riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Con l’entrata in vigore dell’accordo (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.), le attrezzature di lavoro in esso specificate potranno essere utilizzate solo dai lavoratori in possesso di una abilitazione e frequenza di specifici corsi di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell’apprendimento.

Le attrezzature considerate sono le seguenti:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili.
  • Gru a torre.
  • Gru mobile.
  • Gru per autocarro.
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.
  • Trattori agricoli o forestali.
  • Macchine movimento terra.
  • Pompe per calcestruzzo.

Alla data di entrata in vigore dell'accordo, sono ritenuti validi i corsi già effettuati, per ciascuna tipologia di attrezzatura, purché soddisfino i requisiti previsti dal punto 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo utilizzano le attrezzature previste nell’accordo, devono effettuare i corsi entro i prossimi 24 mesi.

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