Formazione inadeguata e infortunio: il travaso di esperienza non sostituisce il formatore qualificato

31/08/2026

Scheda tecnica

Organo Corte di Cassazione Penale — Sezione IV
Udienza / deposito Udienza 13 febbraio 2020 — deposito 2 marzo 2020
Numero n. 8163/2020
Norme applicate Art. 2, co. 1, lett. aa), bb), cc) D.Lgs. 81/2008; artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; art. 2087 c.c.; artt. 113, 589 co. 1 e 2, 590 co. 3 e 5 c.p. in relazione all'art. 583 co. 2 n. 4 c.p.
Parole chiave Formazione; informazione; addestramento; attrezzature di lavoro; nesso causale; comportamento del lavoratore
Esito Annullamento senza rinvio limitatamente alle contravvenzioni dei capi D), E) ed F) per prescrizione; rigetto nel resto; pena rideterminata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione
Fonte testo Olympus UniURB (testo completo)

Orientamento al lettore.
La decisione interessa i datori di lavoro che introducono in cantiere attrezzature nuove o a noleggio, gli RSPP che progettano i percorsi formativi e i preposti che valutano l'idoneità dell'addetto. La sintesi operativa è al punto 5 e nel box finale.
Il caso. In una cava del Trentino due operai applicavano spritz-beton sulla volta con una pompa presa a nolo poche settimane prima. Staccatosi il tubo flessibile, intervennero per ricollegarlo senza scaricare la pressione: il tappo di calcestruzzo si liberò e il tubo colpì a frusta i lavoratori, uccidendone uno e ferendo gravemente l'altro.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio dipeso dalla condotta imprudente del lavoratore, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza formativa. L'obbligo non è surrogabile né dal bagaglio personale di esperienza del lavoratore, né dal travaso di conoscenze fra colleghi, né dall'affiancamento operativo prestato da un tecnico privo della qualifica di formatore per la sicurezza, la cui prospettiva è il corretto uso della macchina e non la tutela dell'incolumità degli addetti.
 

1. Fatto e iter processuale

Il 20 febbraio 2014, nella cava Rio Maggiore di Mollaro di Taio, due dipendenti della ditta U------ s.r.l. stavano applicando spritz-beton sulla volta con una pompa CIFA modello CSS-3, noleggiata dalla società P----- il mese precedente perché l'impresa non disponeva di macchine adeguate. Durante la lavorazione il «gommone» — il tubo flessibile che collega le tubazioni metalliche alla lancia — si staccò per l'assenza della spina di sicurezza sulla cravatta di chiusura, cadde per il proprio peso e determinò la formazione di un tappo di calcestruzzo in corrispondenza del raccordo. I due operai abbassarono il braccio telescopico e sostituirono cravatta e guarnizione, ma omisero la preventiva manovra di scarico della pressione mediante aspirazione del calcestruzzo in tramoggia, prescritta dal manuale d'uso prima di ogni intervento. Al riallineamento del gommone il tappo si liberò violentemente: il tubo colpì al capo e al collo l'addetto alla lancia, che decedette il 1° marzo per le lesioni cervicali riportate, mentre il collega fu investito al volto dal getto, riportando lesioni gravissime con sfregio permanente.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, all'esito di rito abbreviato, condannò il presidente del Consiglio di Amministrazione e datore di lavoro per omicidio e lesioni colpose aggravate e per una serie di contravvenzioni antinfortunistiche. La Corte d'appello di Trento nel dicembre 2018 lo assolse da tre capi contravvenzionali e ridusse la pena, confermando nel resto. Il ricorso per cassazione ha investito, sostanzialmente, un unico tema: l'assolvimento o meno dell'obbligo formativo verso i due lavoratori.
 

2. Argomentazioni difensive e loro sorte

L'addestramento in cantiere come adempimento dell'obbligo
La difesa sosteneva che l'art. 37, co. 5 D.Lgs. 81/2008 vuole l'addestramento effettuato «da persona esperta e sul luogo di lavoro», ed è esattamente ciò che era avvenuto: il tecnico della società noleggiante aveva affiancato l'operatore per due giorni, illustrando funzionamento e procedure di sicurezza, trattenendosi anche oltre il previsto per superare le titubanze iniziali. La Corte respinge: quell'attività integra addestramento, non formazione, e il tecnico — manutentore, non formatore qualificato — operava nella prospettiva del corretto uso della macchina per conto del noleggiatore, non in quella prevenzionale gravante sul datore di lavoro.

La formazione pregressa del 2007
Il lavoratore aveva seguito un corso su una diversa spruzzatrice, appartenente comunque alla famiglia degli spruzzatori di calcestruzzo. Argomento disatteso: le due macchine sono strutturalmente diverse — da 2 a 5 bar di pressione la prima, fino a circa 65 bar la CIFA — e una formazione di sette anni prima, su attrezzatura non equivalente e senza operatività continuativa nel frattempo, non rende l'addetto formato sui maggiori pericoli della macchina nuova.

L'uso intensivo nei giorni precedenti
Le bolle di consegna documentavano un impiego continuativo della pompa, che avrebbe attestato la padronanza acquisita. Respinto per difetto logico: non è dato sapere se in quei giorni si fossero verificati distacchi del tubo, né se le manovre eseguite fossero corrette o solo fortunate.

La confusione fra art. 36 e art. 37
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero addebitato come inadempimento informativo (art. 36) ciò che attiene alla formazione (art. 37), mai contestata in imputazione. La Corte censura effettivamente la tecnica redazionale del capo d'imputazione, definendola ipertrofica e narrativa, eccedente la descrizione dei profili essenziali del fatto; ma esclude ogni nullità, perché depurata della ridondanza l'imputazione restituisce un addebito chiaro e il diritto di difesa non è risultato inciso.

La differenziazione fra i due lavoratori
L'operaio ferito era mero ausiliario, subentrato da meno di sette giorni: non gli sarebbe servita formazione specifica. Disatteso: se primariamente andava addestrato l'addetto alla consolle, analoga formazione sull'attività e informazione sui rischi connessi era dovuta anche a chi lo affiancava.

Le questioni processuali si liquidano rapidamente: il concorso di colpa dei lavoratori è respinto come manifestamente infondato (§4); le doglianze sull'abilitazione ex Accordo Stato-Regioni, sul bilanciamento delle circostanze e sulla revoca della costituzione di parte civile sono dichiarate infondate o irrilevanti, non fondandosi la responsabilità sulla mancanza del patentino. Sul punto va segnalata un'imprecisione della prospettazione difensiva, ripresa senza correzione dai giudici di merito: l'Accordo del 22 febbraio 2012 attua l'art. 73, co. 5 D.Lgs. 81/2008, non l'art. 37, co. 1. Restano fuori dal perimetro della decisione anche gli artt. 71 e 73 D.Lgs. 81/2008, oggetto delle contravvenzioni dei capi D) ed E), estinte per prescrizione.

3. Accertamenti istruttori

I dati che reggono la decisione sono tecnici e testimoniali. Il manuale della macchina prescrive la presenza delle spine di sicurezza su tutti i morsetti di collegamento e la manovra di scarico della pressione — uno o due cicli di aspirazione in tramoggia — prima di ogni intervento di manutenzione o pulizia; segnala inoltre espressamente il rischio di intasamento e di colpi di frusta. La nota tecnica redatta per il costruttore ha quantificato l'efficacia della manovra omessa: un solo ciclo di aspirazione avrebbe azzerato la pressione e rimosso circa il 60% del calcestruzzo presente nelle tubazioni; due cicli le avrebbero svuotate del tutto. L'addetto alla lancia non aveva mai condotto prima quella macchina, proveniva da esperienze di escavatorista e aveva confidato a un collega di essere a disagio nell'uso della pompa; il perito d'ufficio ha definito poco prudenziale affidare quella lavorazione a chi aveva maturato esperienza su macchine diverse. Decisiva, infine, la deposizione dell'operaio che aveva preceduto l'infortunato nell'affiancamento: alla domanda su cosa fare in caso di distacco della lancia, rispose che non occorreva né risucchio né scarico di pressione, non essendovi ostruzioni in atto. È l'errore di rappresentazione che ha causato l'evento, e la prova che l'informazione, se impartita, non era stata efficace.

4. Ragionamento della Corte e principio di diritto

La sentenza muove dalla definizione legale delle tre attività che l'art. 2 D.Lgs. 81/2008 tiene distinte: la formazione è processo educativo che trasferisce conoscenze e procedure per svolgere in sicurezza i compiti aziendali; l'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili a identificare, ridurre e gestire i rischi; l'addestramento è l'apprendimento dell'uso corretto di attrezzature, macchine e dispositivi. Sono obblighi autonomi e non fungibili: l'assolvimento dell'uno non copre l'inadempimento dell'altro.

Su questa base la Corte qualifica l'affiancamento prestato dal tecnico della noleggiante come addestramento operativo — utile, ma inidoneo a soddisfare l'obbligo formativo, sia per il difetto di qualifica del soggetto, sia perché la trasmissione meramente verbale della prassi non equivale al bagaglio di conoscenze tecniche che un formatore qualificato deve possedere e saper trasmettere. Vi si aggiunge un rilievo di fatto: nei due giorni di permanenza non si verificò alcun distacco del tubo, sicché i lavoratori non ebbero modo di vedere eseguire correttamente la manovra che poi avrebbero dovuto compiere da soli.

Sul piano causale la Corte applica il paradigma Franzese: verificato con alta probabilità logica che un operaio adeguatamente formato non avrebbe compiuto quelle omissioni, il nesso fra deficit formativo ed evento è integro. Da qui il rigetto della tesi del concorso di colpa. Il comportamento del lavoratore esclude la responsabilità del garante solo se abnorme, cioè attivo di un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia; e la condotta imprudente di chi non è stato formato è, all'opposto, conseguenza diretta e prevedibile dell'omissione datoriale.

Principio di diritto.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza formativa. Tale adempimento non è escluso né surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di lunga esperienza operativa, né dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione fra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica.


La decisione lascia aperta la questione dei criteri con cui verificare in concreto l'idoneità del formatore quando l'attrezzatura sia altamente specialistica e il mercato della formazione dedicata sia limitato: la Corte afferma che l'esperienza empirica non basta, ma non indica quale titolo la sostituisca per attrezzature di nicchia.

5. Applicabilità alle imprese - profili HSE

  • Attrezzatura nuova o a noleggio significa evento formativo nuovo. L'art. 37, co. 4, lett. c) D.Lgs. 81/2008 impone formazione e addestramento in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature. Nel caso deciso la macchina era in cantiere da poche settimane e nessun percorso formativo dedicato era stato attivato. Va aggiunto un dato che la motivazione non esplicita: la pompa per calcestruzzo figurava fra le attrezzature per le quali l'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 richiedeva specifica abilitazione dell'operatore (Allegato X). La Corte fonda la responsabilità sulla carenza di informazione-formazione e non sull'assenza del patentino, ma per l'impresa di oggi l'ingresso di un mezzo a noleggio resta un trigger documentato su entrambi i fronti.
  • La consegna del noleggiatore non è formazione. La Corte distingue nettamente il servizio di istruzione all'uso e alla manutenzione, che il fornitore aveva regolarmente prestato, dalla formazione alla sicurezza, che il contratto non poneva a suo carico. Il punto è oggi rafforzato dal dato positivo: l'art. 37, co. 5 D.Lgs. 81/2008, riscritto dalla L. 215/2021, precisa che l'addestramento consiste nella prova pratica e nell'esercitazione applicata alle procedure di lavoro in sicurezza, e che gli interventi effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. L'illustrazione verbale della prassi, che nel 2014 la Cassazione ha ritenuto insufficiente in via interpretativa, oggi non integra neppure la nozione legale di addestramento.
  • La formazione pregressa non si trasferisce fra macchine «della stessa famiglia». L'equivalenza è stata esclusa sulla base di un dato misurabile — la pressione di esercizio, oltre dieci volte superiore — e del tempo trascorso senza impiego. Nella mappatura delle competenze conviene ragionare per specifico modello e per profilo di rischio, non per categoria merceologica.
  • L'ausiliario va formato e informato quanto l'addetto principale. Chi affianca l'operatore condivide l'area di rischio anche senza toccare i comandi. La posizione del lavoratore subentrato da pochi giorni, che non aveva neppure assistito alle spiegazioni iniziali, è stata considerata inadempimento autonomo.
  • L'esperienza del lavoratore non è una misura di prevenzione. Il datore di lavoro non solo predispone le misure e impartisce le direttive, ma ne controlla costantemente il rispetto; e quando esistono più misure possibili deve adottare quella su cui incide meno la scelta discrezionale del lavoratore. La verifica dell'avvenuta interiorizzazione delle nozioni di sicurezza è parte della condotta doverosa, non un adempimento formale.
La pronuncia colloca la formazione fra gli obblighi non compensabili con l'esperienza sul campo, e la lega all'evento attraverso un accertamento causale puntuale: la manovra omessa era descritta nel manuale, quantificabile nei suoi effetti e sconosciuta ai lavoratori.

Per ciascuna attrezzatura introdotta negli ultimi dodici mesi, esiste un evento formativo tracciato e riferito a quel modello? Chi ha erogato la formazione possiede i requisiti di formatore per la sicurezza, o è il tecnico del fornitore? Le procedure di emergenza e manutenzione previste dal manuale sono state mostrate in esecuzione, o solo illustrate a voce? Gli interventi di addestramento risultano dal registro previsto dall'art. 37, co. 5? I lavoratori con compiti di supporto sono formati e informati al pari degli addetti principali?

Sono domande verificabili sui documenti già in azienda: registro degli addestramenti, attestati, POS, contratto di noleggio.

Riferimenti

Fonti normative
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: art. 2, co. 1, lett. aa), bb), cc); artt. 36, 37, 71, 73. Art. 2087 c.c. Artt. 113, 583, 589, 590 c.p. Art. 37, co. 5 come sostituito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (conv. D.L. 146/2021).

Fonti amministrative
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, in attuazione dell'art. 73, co. 5 D.Lgs. 81/2008 (Rep. atti n. 53/CSR, GU Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012). Nota di vigenza: abrogato dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, GU Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, in vigore dalla stessa data); il periodo transitorio per l'avvio dei corsi secondo la disciplina previgente si è chiuso il 24 maggio 2026.

Fonti giurisprudenziali
Cass. Sez. Un. n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138. Cass. Sez. IV n. 49593 del 14 giugno 2018 (dep. 30 ottobre 2018), Rv. 274042. Cass. Sez. IV n. 39765 del 19 maggio 2015, Vallani, Rv. 265178. Cass. Sez. IV n. 22147 dell'11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266860. Cass. Sez. IV n. 21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 259219. Cass. Sez. IV n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone, Rv. 271079. Cass. Sez. IV n. 27787 dell'8 maggio 2019, Rossi, Rv. 276241. Cass. Sez. IV n. 27871 del 20 marzo 2019, Simeone, Rv. 276242. Cass. Sez. IV n. 5007 del 28 novembre 2018 (dep. 2019), Musso, Rv. 275017. Cass. Sez. III n. 16498 dell'8 novembre 2018 (dep. 2019), Di Cataldo, Rv. 275560. Cass. Sez. IV n. 22813 del 21 aprile 2015, Palazzolo, Rv. 263497.
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