Formazione sicurezza in Lombardia: cosa cambia davvero con la L.R. 4/2026

23/02/2026

Formazione sicurezza in Lombardia: cosa cambia davvero con la L.R. 4/2026

È entrata in vigore la Legge Regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non si tratta di un semplice aggiornamento: cambia il modello di controllo dei corsi, nasce l’elenco regionale dei soggetti formatori e arriva la piattaforma di tracciamento degli attestati.

Per Datori di Lavoro, RSPP e consulenti significa verificare chi può davvero erogare formazione valida e quali procedure resteranno obbligatorie nel periodo di transizione.

Ma cosa cambia subito? E cosa solo dopo le delibere attuative?

Nella nostra analisi spieghiamo il raccordo con la DGR 4515/2025, i nuovi obblighi e i rischi sanzionatori.

Un approfondimento operativo per evitare errori documentali e contestazioni ispettive.

1. Ambito di applicazione

La legge regionale disciplina, nel rispetto della normativa statale di riferimento, le disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottica di prevenzione di infortuni e malattie professionali (art. 1, comma 1).

1.1  Esclusioni espresse

Sono esclusi dall’ambito di applicazione (art. 1, comma 2): i corsi riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008; i corsi abilitanti per la conduzione di generatori a vapore (art. 73-bis del D.Lgs. 81/2008); i corsi di formazione professionale per addetti alla rimozione/smaltimento amianto e bonifica aree interessate (art. 10, comma 2, lett. h), L. 27 marzo 1992, n. 257); i corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.

2. Elenco regionale dei soggetti formatori e requisiti

2.1 Istituzione e articolazione

È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2, comma 1), articolato in tre sezioni:
 
  • Sezione I: soggetti formatori istituzionali;
  • Sezione II: soggetti formatori accreditati;
  • Sezione III: altri soggetti formatori.

2.2 Sezione I – Soggetti formatori istituzionali

Sono “istituzionali” (art. 2, comma 2):
 
  • quelli individuati al punto 1.1 della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
nonché, espressamente, i seguenti soggetti:
 
  • Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
  • Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
  • Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
  • Polis-Lombardia. Tali soggetti sono iscritti di diritto nell’elenco regionale (art. 2, comma 3).

2.3 Sezione II – Soggetti formatori accreditati e requisiti ulteriori

Sono “accreditati” i soggetti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro di cui alla L.R. 6 agosto 2007, n. 19, che possiedono, in aggiunta ai requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni, dall’allegato XXI al D.Lgs. 81/2008, dai decreti attuativi ministeriali/interministeriali e dalla stessa L.R. 19/2007, i seguenti requisiti (art. 2, comma 4):
 
  • esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, salvo per i corsi per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni, per i quali è sufficiente l’accreditamento regionale;
  • assenza di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
  • assenza, nei due anni precedenti l’istanza, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/2008.

2.4 Sezione III – Altri soggetti formatori e requisiti ulteriori

Sono “altri soggetti formatori” quelli individuati al punto 1.3 della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni (es. organismi paritetici, associazioni datoriali e sindacali, ordini o collegi professionali, enti bilaterali e soggetti analoghi previsti dall’Accordo), in possesso dei requisiti ulteriori (art. 2, comma 5):
 
  • esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, salvo per i corsi per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni;
  • assenza, nei due anni precedenti l’istanza, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/2008.

2.5 Strutture formative “di diretta emanazione”

L’elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori (sez. III), ad eccezione dei fondi interprofessionali (art. 2, comma 6).

2.6 Effetto abilitante dell’iscrizione

L’iscrizione nell’elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore a erogare corsi di formazione o aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale (art. 2, comma 7).

2.7 Dove è pubblicato l’elenco regionale

L’elenco è pubblicato sul sito della Regione (art. 2, comma 8).

2.8 Modalità di iscrizione, tenuta/aggiornamento, verifica dei requisiti

La legge non disciplina direttamente la procedura amministrativa di iscrizione e gestione; rinvia a una deliberazione attuativa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008, definisce (art. 2, comma 9):
 
  • le modalità di iscrizione nell’elenco regionale;
  • le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco;
  • le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti.
È inoltre istituito un Tavolo tecnico permanente, richiamato nel protocollo d’intesa su salute e sicurezza del 1° luglio 2025, per (art. 2, comma 9) definire un cronoprogramma attuativo, definire la piattaforma, articolare un piano mirato a valenza regionale da condividere nel Comitato.

2.9 Piattaforma dei soggetti formatori

La piattaforma informatica è prevista dall’art. 3 (non come “portale elenco”, ma come sistema di tracciamento e comunicazione dei corsi a fini di vigilanza e controllo) ed è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità.

3. Vigilanza e controllo

3.1 Impianto generale

Per finalità istituzionali connesse alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e aggiornamento, è realizzata una piattaforma informatica presso la struttura regionale competente in materia di sanità, in cui sono riportate le informazioni sui corsi (art. 3, comma 1).

Le ATS accedono alle informazioni per programmare e svolgere attività di vigilanza e controllo (art. 3, comma 1). Analoga facoltà di accesso è riconosciuta, previa intesa, all’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 3, comma 1).

3.1 Procedura per attivazione dei corsi

La legge collega l’“attivazione” operativa dei corsi agli obblighi di comunicazione nella piattaforma.

Obblighi di comunicazione (art. 3, comma 2):
 
  • i soggetti formatori istituzionali indicati all’art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d) e i soggetti iscritti alle sezioni II e III:
  • inseriscono nella piattaforma la comunicazione di avvio di ciascun corso, comprensiva di elenco degli allievi, calendario;
  • entro 30 giorni dalla conclusione del corso, danno comunicazione della conclusione tramite piattaforma.
Estensione ai datori di lavoro (art. 3, comma 3):
 
  • anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi per propri lavoratori, preposti e dirigenti (alle condizioni dell’Accordo Stato-Regioni) devono assolvere gli obblighi di inserimento in piattaforma.
Rinvio a disciplina attuativa (art. 3, comma 4):
 
  • la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore, sentito il Comitato, definisce:
  • contenuti, modalità e tempistiche delle comunicazioni (avvio e obblighi dei datori di lavoro), tenendo conto delle diverse modalità di formazione;
  • misure per garantire interoperabilità con altre piattaforme.

3.2 Tempi di attivazione della piattaforma

La legge non indica una data certa di avvio; prevede un percorso attuativo.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale (sentito il Comitato) definisce (art. 3, comma 4):
 
  • le caratteristiche della piattaforma;
  • le regole sul rilascio di attestati con gli elementi minimi dell’Accordo Stato-Regioni;
  • contenuti/modalità/tempistiche delle comunicazioni;
  • le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma.
È altresì previsto che la deliberazione disciplini le modalità di trattamento dei dati personali (tipi di dati, operazioni, misure di sicurezza) nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 3, comma 4).

4. Sanzioni previste

Le sanzioni sono amministrative e sono irrogate dalle ATS (art. 4, comma 5).

4.1 Erogazione corsi senza iscrizione (sezioni II e III)

L’erogazione di corsi in mancanza dell’iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale comporta (art. 4, comma 1):
 
  • sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000;
  • divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a 12 mesi.

4.2 Mancate comunicazioni in piattaforma

Per i soggetti formatori e i datori di lavoro tenuti alle comunicazioni (art. 4, comma 2):
 
  • se non ottemperano, nei tempi e modi della deliberazione attuativa (art. 3, comma 4), all’invio delle comunicazioni (art. 3, comma 2), si applica:
  • sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 per ogni corso;
  • sanzione accessoria: sospensione dell’iscrizione nell’elenco fino a 6 mesi.

4.3 Attestati non generati dalla piattaforma

Salvo che il fatto costituisca reato, il rilascio di attestati non generati dalla piattaforma comporta (art. 4, comma 3):
 
  • sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni attestato;
  • invalidità degli attestati rilasciati in tal modo.

4.4 Dichiarazioni non veritiere e revoca iscrizione

Fatto salvo l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’iscrizione è revocata se sono accertate dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di requisiti (art. 4, comma 4). Dopo 12 mesi dalla revoca, il soggetto può presentare nuova istanza.

4.5 Destinazione degli introiti

Gli introiti derivanti dalle sanzioni sono ripartiti tra le ATS e utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 60-quater, comma 1-bis, L.r. 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato (art. 4, comma 6).

5. Monitoraggio

Il Comitato (richiamato dall’art. 2, comma 9) monitora l’applicazione della legge per coordinare le politiche regionali in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (art. 5, comma 1).

6. Tempi di applicazione delle disposizioni

La legge introduce regimi di applicazione differenziati (art. 7).

6.1 Decorrenza subordinata alle deliberazioni attuative

Si applicano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL delle deliberazioni di cui:
 
  • art. 2, comma 9 (modalità elenco regionale);
  • art. 3, comma 4 (caratteristiche piattaforma e modalità comunicazioni); le seguenti disposizioni (art. 7, comma 1):
  • art. 2, comma 7 (effetto abilitante dell’iscrizione);
  • art. 3, commi 2 e 3 (obblighi di comunicazione avvio/conclusione e obblighi dei datori di lavoro);
  • art. 4, commi 1 e 4 (sanzione per corsi senza iscrizione nelle sez. II-III e revoca per dichiarazioni non veritiere).

6.2 Decorrenza collegata all’attivazione della piattaforma

Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3 (sanzioni per mancata comunicazione e per attestati non generati dalla piattaforma) si applicano trascorsi 6 mesi dalla data di attivazione della piattaforma (art. 7, comma 1).

7. Clausola valutativa, tempi previsti di verifica ed elementi statistici

7.1 Oggetto della valutazione

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare vigilanza e controllo sulla formazione (art. 8, comma 1).

7.2 Periodicità e contenuto della relazione

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che informa e descrive (art. 8, comma 1):
 
  • stato di attuazione del sistema di tracciamento e delle fasi per la realizzazione della piattaforma, sviluppi e interoperabilità (lett. a);
  • composizione dell’elenco regionale: numero iscritti, sezioni, distribuzione territoriale (lett. b);
  • numero corsi registrati in piattaforma, numero partecipanti e attestati rilasciati, settori produttivi interessati (lett. c);
  • attività sanzionatoria: numero sanzioni rispetto ai controlli, tipologie di violazione, modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni (lett. d);
  • iniziative di formazione/informazione/sensibilizzazione finanziate con introiti (lett. e);
  • criticità emerse e misure adottate o proposte (lett. f).

Note operative su aspetti rinviati a provvedimenti attuativi

Ai fini dell’operatività (iscrizione/aggiornamento elenco; caratteristiche piattaforma; tempi/modi delle comunicazioni; standard attestati; data di attivazione della piattaforma), la legge effettua un rinvio espresso a deliberazioni della Giunta regionale (art. 2, comma 9; art. 3, comma 4).
Pertanto, gli elementi procedurali di dettaglio richiesti (es. workflow di istruttoria, modulistica, controlli documentali, criteri di audit e aggiornamento) non risultano determinati nella fonte primaria e dovranno essere ricostruiti sulla base degli atti attuativi una volta pubblicati.

Raccordo con la DGR Lombardia XII/4515 del 9 giugno 2025 (indirizzi ai soggetti formatori)

La L.R. 10 febbraio 2026, n. 4 non sostituisce immediatamente l’assetto operativo introdotto dalla DGR XII/4515, ma lo evolve e lo stabilizza in fonte primaria.
Le due discipline devono quindi essere lette in continuità temporale e funzionale.

1. Funzione della DGR 4515 (fase transitoria – organizzativa)

La deliberazione regionale ha avuto la funzione di garantire, nell’immediata applicazione dell’Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025, un sistema uniforme di governo dell’offerta formativa, introducendo regole operative quali:
 
  • comunicazione preventiva di avvio corso alla ATS;
  • controlli ex‑ante, in itinere ed ex‑post sulla qualità della formazione;
  • standard documentali (fascicolo corso, registro presenze, verbali verifiche);
  • invalidità degli attestati non conformi agli indirizzi regionali;
  • monitoraggio annuale dei corsi comunicati. Si tratta quindi di una disciplina procedurale e immediatamente applicabile, volta a permettere alle ATS di vigilare prima della realizzazione del sistema informativo regionale.

2. Funzione della L.R. 4/2026 (fase strutturale – a regime)

La legge regionale introduce invece un sistema stabile composto da:
 
  • elenco regionale dei soggetti formatori con requisiti giuridici e organizzativi;
  • piattaforma informatica regionale di tracciamento dei corsi;
  • obblighi informativi standardizzati e interoperabili;
  • apparato sanzionatorio tipizzato;
  • monitoraggio istituzionale biennale. La normativa passa quindi da un modello di controllo procedurale caso‑per‑caso ad un modello di abilitazione preventiva + tracciabilità digitale + vigilanza sistemica.

3. Regola pratica di coordinamento per operatori (DdL, RSPP, consulenti, enti formatori)

Fino all’adozione delle deliberazioni attuative della L.R. 4/2026 e all’attivazione della piattaforma regionale:
 
  • la DGR XII/4515 continua ad essere la disciplina operativa di riferimento;
  • gli obblighi di comunicazione alle ATS restano necessari per la validità dei corsi;
  • gli attestati seguono ancora i criteri di validità previsti dagli indirizzi regionali.
Dopo l’entrata in vigore delle deliberazioni attuative e l’attivazione della piattaforma:
 
  • la comunicazione preventiva ATS sarà sostituita dagli adempimenti in piattaforma;
  • la legittimazione del soggetto formatore deriverà dall’iscrizione nell’elenco regionale;
  • la validità degli attestati dipenderà dalla generazione tramite sistema regionale.

4. Sintesi operativa

  • DGR 4515 = disciplina transitoria di controllo amministrativo dei corsi.
  • L.R. 4/2026 = sistema definitivo di qualificazione dei soggetti e tracciamento digitale.

Pertanto la DGR non è in contrasto con la legge, ma costituisce la fase ponte fino alla piena operatività del nuovo sistema regionale.