2.1 Istituzione e articolazione
È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2, comma 1), articolato in tre sezioni:
- Sezione I: soggetti formatori istituzionali;
- Sezione II: soggetti formatori accreditati;
- Sezione III: altri soggetti formatori.
2.2 Sezione I – Soggetti formatori istituzionali
Sono “istituzionali” (art. 2, comma 2):
- quelli individuati al punto 1.1 della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
nonché, espressamente, i seguenti soggetti:
- Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
- Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
- Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
- Polis-Lombardia. Tali soggetti sono iscritti di diritto nell’elenco regionale (art. 2, comma 3).
2.3 Sezione II – Soggetti formatori accreditati e requisiti ulteriori
Sono “accreditati” i soggetti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro di cui alla L.R. 6 agosto 2007, n. 19, che possiedono,
in aggiunta ai requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni, dall’allegato XXI al D.Lgs. 81/2008, dai decreti attuativi ministeriali/interministeriali e dalla stessa L.R. 19/2007, i seguenti requisiti (art. 2, comma 4):
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, salvo per i corsi per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni, per i quali è sufficiente l’accreditamento regionale;
- assenza di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- assenza, nei due anni precedenti l’istanza, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/2008.
2.4 Sezione III – Altri soggetti formatori e requisiti ulteriori
Sono “altri soggetti formatori” quelli individuati al punto 1.3 della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni (es. organismi paritetici, associazioni datoriali e sindacali, ordini o collegi professionali, enti bilaterali e soggetti analoghi previsti dall’Accordo), in possesso dei requisiti ulteriori (art. 2, comma 5):
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, salvo per i corsi per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni;
- assenza, nei due anni precedenti l’istanza, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/2008.
2.5 Strutture formative “di diretta emanazione”
L’elenco regionale ricomprende anche le
strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori (sez. III),
ad eccezione dei fondi interprofessionali (art. 2, comma 6).
2.6 Effetto abilitante dell’iscrizione
L’iscrizione nell’elenco regionale
abilita ciascun soggetto formatore a erogare corsi di formazione o aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale (art. 2, comma 7).
2.7 Dove è pubblicato l’elenco regionale
L’elenco è pubblicato sul
sito della Regione (art. 2, comma 8).
2.8 Modalità di iscrizione, tenuta/aggiornamento, verifica dei requisiti
La legge
non disciplina direttamente la procedura amministrativa di iscrizione e gestione; rinvia a una deliberazione attuativa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la
Giunta regionale, sentito il
Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008, definisce (art. 2, comma 9):
- le modalità di iscrizione nell’elenco regionale;
- le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco;
- le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti.
È inoltre istituito un
Tavolo tecnico permanente, richiamato nel protocollo d’intesa su salute e sicurezza del 1° luglio 2025, per (art. 2, comma 9) definire un
cronoprogramma attuativo, definire la
piattaforma, articolare un
piano mirato a valenza regionale da condividere nel Comitato.
2.9 Piattaforma dei soggetti formatori
La piattaforma informatica è prevista dall’art. 3 (non come “portale elenco”, ma come
sistema di tracciamento e comunicazione dei corsi a fini di vigilanza e controllo) ed è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità.