Formazione SSL: nuove criticità operative in Lombardia

07/07/2025

Approfondimento sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, sulla Delibera XII/4515 del 09/06/2025 della Regione Lombardia e sul relativo Allegato B

1. Premessa

Con l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, si è proceduto alla riforma organica della disciplina in materia di formazione obbligatoria in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attraverso l’accorpamento e l’aggiornamento dei precedenti accordi applicativi del medesimo decreto. Regione Lombardia ha recepito tale Accordo mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/4515 del 09/06/2025, adottando contestualmente l’Allegato B, che detta disposizioni operative vincolanti per i soggetti formatori accreditati sul territorio regionale.

2. Elementi innovativi e profili di novità dell’Accordo 59/2025

Riordino sistematico della normativa: L’Accordo 59/2025 ha valore ricognitivo e innovativo, in quanto unifica e sostituisce integralmente i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, razionalizzando la disciplina e aggiornando l’allegato XIV del d.lgs. 81/2008.
Rafforzamento degli strumenti di verifica.


Si introduce l’obbligo generalizzato di:
 
  • verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi;
  • verifica di efficacia della formazione in costanza di rapporto di lavoro;
  • tracciabilità della documentazione formativa e conservazione pluriennale.
Ridefinizione delle categorie di soggetti formatori: Sono ora formalmente individuati tre ambiti:
 
  • soggetti istituzionali (tra cui Ministeri, Università, INAIL, INL);
  • soggetti accreditati secondo i sistemi regionali, con comprovata esperienza triennale in materia di SSL (con deroga per i corsi lavoratori, dirigenti e preposti);
  • altri soggetti (organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali comparativamente rappresentative).
Disciplina dettagliata delle modalità formative: Sono definiti puntualmente:
 
  • i requisiti per la formazione in presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning;
  • le caratteristiche tecniche delle piattaforme;
  • le modalità miste (blended learning);
  • le indicazioni progettuali e metodologiche.
Clausola speciale per la Provincia autonoma di Bolzano: È prevista la possibilità di deroghe sperimentali, d’intesa con il Ministero del Lavoro, per l’adozione di modalità formative alternative e rapporti docente/discenti diversificati.

3. Obblighi e oneri per i soggetti formatori

Requisiti di accesso all’attività formativa:
 
  • L’esperienza triennale diventa requisito vincolante per l’erogazione dei corsi più specialistici (es. RSPP/ASPP, datore di lavoro SPP, attrezzature);
  • Le strutture di diretta emanazione devono essere di proprietà esclusiva o partecipate in modo prevalente dai soggetti legittimati.
Obblighi documentali rafforzati. I soggetti formatori devono:
 
  • predisporre un progetto formativo articolato;
  • tenere un registro presenze numerato o informatizzato;
  • redigere verbali delle verifiche finali;
  • conservare l’intera documentazione per almeno 10 anni.
Comunicazioni obbligatorie (in Regione Lombardia):
 
  • Comunicazione di avvio corso almeno 10 giorni naturali prima;
  • Comunicazione di fine corso entro 30 giorni dalla prova finale;
  • Obbligo di trasmissione elettronica tramite PEC;
  • Invio delle credenziali per l’accesso ATS alle piattaforme FAD.
Obbligo di adeguamento procedurale: Tutti i processi interni dovranno essere riallineati ai nuovi requisiti, pena la non validità degli attestati o l’irrogazione di sanzioni previste dal sistema di accreditamento.

4. Regime dei controlli e vigilanza

A livello nazionale:
 
  • Monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo (Parte VI);
  • Possibilità di istituzione di un repertorio nazionale dei soggetti formatori.
A livello regionale lombardo:
 
  • Controllo ex ante formale delle comunicazioni di avvio corso;
  • Vigilanza in loco durante i corsi o le verifiche finali da parte dei Servizi PSAL delle ATS;
  • Verifiche ex post nel contesto dei controlli aziendali;
  • Supervisione dei registri, attestati, verbali, CV docenti;
  • Pubblicazione annuale dei dati aggregati sui portali ATS e discussione in sede di Comitati Provinciali di Coordinamento ex art. 7 d.lgs. 81/2008.

5. Impatti organizzativi e considerazioni applicative

Effetti favorevoli:
 
  • Maggiore certezza giuridica nella gestione della formazione;
  • Maggiore qualità e uniformità dei percorsi formativi;
  • Rafforzamento delle tutele per i lavoratori.
Profili critici per gli operatori:
 
  • Incremento dei costi gestionali e di compliance;
  • Rischio di esclusione di enti minori per impossibilità di adeguamento;
  • Maggiore rigidità nella calendarizzazione dei corsi per le imprese committenti.
Effetti sulla programmazione aziendale:
 
  • Necessità di considerare i nuovi tempi tecnici (es. comunicazione 10 giorni prima);
  • Maggiore attenzione nella scelta dei soggetti formatori qualificati;
  • Opportunità di coordinamento con i Dipartimenti di Prevenzione per eventuali chiarimenti.

6. Conclusioni

L’Accordo 59/2025 rappresenta un passaggio normativo di rilevante impatto sistemico e operativo, che mira a consolidare la qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza, attraverso una governance multilivello. Regione Lombardia, in linea con il proprio storico approccio rigoroso in materia di prevenzione, ha stabilito, con l’Allegato B alla DGR XII/4515/2025, prescrizioni operative cogenti per i soggetti formatori accreditati. In questa fase di prima applicazione, sarà cruciale garantire un’adeguata attività di assistenza tecnica e vigilanza proporzionata, al fine di favorire la compliance e la continuità dell’offerta formativa.
Area Legale
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