Formazione SSL: nuove criticità operative in Lombardia
07/07/2025
Approfondimento sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, sulla Delibera XII/4515 del 09/06/2025 della Regione Lombardia e sul relativo Allegato B
1. Premessa
Con l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, si è proceduto alla riforma organica della disciplina in materia di formazione obbligatoria in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attraverso l’accorpamento e l’aggiornamento dei precedenti accordi applicativi del medesimo decreto. Regione Lombardia ha recepito tale Accordo mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/4515 del 09/06/2025, adottando contestualmente l’Allegato B, che detta disposizioni operative vincolanti per i soggetti formatori accreditati sul territorio regionale.2. Elementi innovativi e profili di novità dell’Accordo 59/2025
Riordino sistematico della normativa: L’Accordo 59/2025 ha valore ricognitivo e innovativo, in quanto unifica e sostituisce integralmente i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, razionalizzando la disciplina e aggiornando l’allegato XIV del d.lgs. 81/2008.
Rafforzamento degli strumenti di verifica.
Si introduce l’obbligo generalizzato di:
- verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi;
- verifica di efficacia della formazione in costanza di rapporto di lavoro;
- tracciabilità della documentazione formativa e conservazione pluriennale.
Ridefinizione delle categorie di soggetti formatori: Sono ora formalmente individuati tre ambiti:
- soggetti istituzionali (tra cui Ministeri, Università, INAIL, INL);
- soggetti accreditati secondo i sistemi regionali, con comprovata esperienza triennale in materia di SSL (con deroga per i corsi lavoratori, dirigenti e preposti);
- altri soggetti (organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali comparativamente rappresentative).
Disciplina dettagliata delle modalità formative: Sono definiti puntualmente:
- i requisiti per la formazione in presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning;
- le caratteristiche tecniche delle piattaforme;
- le modalità miste (blended learning);
- le indicazioni progettuali e metodologiche.
Clausola speciale per la Provincia autonoma di Bolzano: È prevista la possibilità di deroghe sperimentali, d’intesa con il Ministero del Lavoro, per l’adozione di modalità formative alternative e rapporti docente/discenti diversificati.3. Obblighi e oneri per i soggetti formatori
Requisiti di accesso all’attività formativa:
- L’esperienza triennale diventa requisito vincolante per l’erogazione dei corsi più specialistici (es. RSPP/ASPP, datore di lavoro SPP, attrezzature);
- Le strutture di diretta emanazione devono essere di proprietà esclusiva o partecipate in modo prevalente dai soggetti legittimati.
Obblighi documentali rafforzati. I soggetti formatori devono:
- predisporre un progetto formativo articolato;
- tenere un registro presenze numerato o informatizzato;
- redigere verbali delle verifiche finali;
- conservare l’intera documentazione per almeno 10 anni.
Comunicazioni obbligatorie (in Regione Lombardia):
- Comunicazione di avvio corso almeno 10 giorni naturali prima;
- Comunicazione di fine corso entro 30 giorni dalla prova finale;
- Obbligo di trasmissione elettronica tramite PEC;
- Invio delle credenziali per l’accesso ATS alle piattaforme FAD.
Obbligo di adeguamento procedurale: Tutti i processi interni dovranno essere riallineati ai nuovi requisiti, pena la non validità degli attestati o l’irrogazione di sanzioni previste dal sistema di accreditamento.4. Regime dei controlli e vigilanza
A livello nazionale:
- Monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo (Parte VI);
- Possibilità di istituzione di un repertorio nazionale dei soggetti formatori.
A livello regionale lombardo:
- Controllo ex ante formale delle comunicazioni di avvio corso;
- Vigilanza in loco durante i corsi o le verifiche finali da parte dei Servizi PSAL delle ATS;
- Verifiche ex post nel contesto dei controlli aziendali;
- Supervisione dei registri, attestati, verbali, CV docenti;
- Pubblicazione annuale dei dati aggregati sui portali ATS e discussione in sede di Comitati Provinciali di Coordinamento ex art. 7 d.lgs. 81/2008.
5. Impatti organizzativi e considerazioni applicative
Effetti favorevoli:
- Maggiore certezza giuridica nella gestione della formazione;
- Maggiore qualità e uniformità dei percorsi formativi;
- Rafforzamento delle tutele per i lavoratori.
Profili critici per gli operatori:
- Incremento dei costi gestionali e di compliance;
- Rischio di esclusione di enti minori per impossibilità di adeguamento;
- Maggiore rigidità nella calendarizzazione dei corsi per le imprese committenti.
Effetti sulla programmazione aziendale:
- Necessità di considerare i nuovi tempi tecnici (es. comunicazione 10 giorni prima);
- Maggiore attenzione nella scelta dei soggetti formatori qualificati;
- Opportunità di coordinamento con i Dipartimenti di Prevenzione per eventuali chiarimenti.
6. Conclusioni
L’Accordo 59/2025 rappresenta un passaggio normativo di rilevante impatto sistemico e operativo, che mira a consolidare la qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza, attraverso una governance multilivello. Regione Lombardia, in linea con il proprio storico approccio rigoroso in materia di prevenzione, ha stabilito, con l’Allegato B alla DGR XII/4515/2025, prescrizioni operative cogenti per i soggetti formatori accreditati. In questa fase di prima applicazione, sarà cruciale garantire un’adeguata attività di assistenza tecnica e vigilanza proporzionata, al fine di favorire la compliance e la continuità dell’offerta formativa.