In riferimento ad un quesito posto dal Consiglio Naz.le degli Ingegneri, la Commissione ministeriale per gli interpelli ha chiarito che l'aggiornamento di Rspp e Aspp non è da ritenersi valido, se eseguito partecipando a corsi di aggiornamento per figure professionali specifiche diverse. Unica eccezione è rappresentata dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori sulla sicurezza (DM 6 marzo 2013) e per coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE - allegato XIV D.Lgs.81/08).
Anche per i coordinatori per la sicurezza, non è consentito conseguire l’aggiornamento tramite partecipazione a corsi di aggiornamento per figure professionali specifiche diverse, con unica eccezione per i corsi di aggiornamento per Rspp e Aspp.
La Commissione ha precisato inoltre, che non è consentito qualificare il medesimo evento sia come corso di aggiornamento, che come convegno o seminario, bensì la qualifica deve essere inequivocabile: o corso di aggiornamento o convegno/seminario.