Se il bitume d’asfalto rimosso dal manto stradale (cd. “fresato di asfalto”), viene riutilizzato integralmente nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione, senza esser sottoposto a trattamenti diversi dalla pratica industriale, può rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 184-bis del “Codice ambientale”, ovvero può non essere considerato un rifiuto, ma sottoprodotto.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 4978/2014).