Il DPR 27/01/2012 n. 43 (entrato in vigore il 05/05/2012) attua i Regolamenti europei sulle apparecchiature contenenti gas ad effetto serra (in particolare il Regolamento 842/2006). Esso si applica agli operatori che svolgono attività di controllo installazione, manutenzione, riparazione o recupero delle installazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e delle installazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra, dotati di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali. Il Decreto chiarisce che "Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi". Risulta quindi molto importante che le aziende formalizzino con delega scritta i rapporti con i fornitori incaricati quali "operatori" per la gestione e la manutenzione delle suddette installazioni.
In pratica il decreto prevede:
1. che le persone e le imprese siano in possesso di appositi certificati; sino alla piena messa a regime dei meccanismi di accreditamento e certificazione definitivi, è previsto il rilascio di certificati provvisori;
2. l'istituzione presso le CCIAA del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Il Registro nazionale non è ancora stato concretamente istituito; l'avvenuta istituzione del Registro sarà pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Poiché le persone e le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio devono presentare domanda alla Camera di commercio competente unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, si evince che i certificati provvisori non potranno essere chiesti sino all'istituzione del Registro.
Analogamente è sospeso l'obbligo di iscrizione al Registro cui le persone e le imprese devono adempiere entro 60 giorni dalla sua istituzione.
Ad oggi quindi le disposizioni pienamente attuative sono:
3. gli obblighi di tenuta dei registri e comunicazione (31/03 e 31/05) cui sono soggetti gli "operatori", ovvero "Registro dell'impianto" e "Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra";
4. gli obblighi di Etichettatura, che deve essere conforme a quanto previsto dai Regolamenti.
Riguardo il punto 3, i proprietari delle installazioni sono esonerati dai relativi obblighi in presenza di chiara delega alle ditte incaricate per la manutenzione (come sopra premesso).
Riguardo il punto 4, l'etichetta deve riportare:
a) la menzione “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”;
b) le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas;
c) il quantitativo di gas espresso in kg;
d) la menzione “ermeticamente sigillato”, se applicabile.