Geolocalizzazione dei veicoli nel trasporto rifiuti e RENTRI

16/03/2026

La nota INL nota 831/ 2026 affronta un dubbio molto pratico: l’installazione e l’uso di sistemi di geolocalizzazione (GPS) sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti, richiesti dal quadro RENTRI, fanno scattare oppure no le garanzie dell’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sui controlli a distanza?

La posizione dell’INL: quando l’art. 4 non si applica

Il passaggio centrale della nota è questo ragionamento:
 
  1. La lettera b) dell’art. 188-bis D.Lgs. 152/2006 impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto” nei casi stabiliti dal D.M. attuativo.
  2. Questa prescrizione è qualificata come norma speciale e come condizione per esercitare l’attività d’impresa nel settore.
  3. Per questo, secondo l’INL, si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 L. 300/1970.
  4. L’INL aggiunge anche un chiarimento importante: il GPS non è considerato in sé “strumento necessario alla prestazione lavorativa”, perché la prestazione (trasporto) può essere svolta anche senza GPS. La “leva” non è quindi la nozione di “strumento di lavoro”, ma il fatto che qui la geolocalizzazione, quando prevista, discende da un obbligo legale speciale legato alla tracciabilità.

Implicazione pratica

Se (e solo se) la geolocalizzazione è attivata e gestita esclusivamente per adempiere a quanto richiesto dalla disciplina RENTRI “nei casi stabiliti” dal D.M., non occorre attivare la procedura di garanzia dell’art. 4, comma 1 (accordo sindacale o autorizzazione amministrativa).

La condizione essenziale: uso esclusivo per le finalità RENTRI

L’INL sottolinea una condizione netta:
 
  • la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale.

Questo significa, in termini operativi, che l’azienda deve evitare “slittamenti” d’uso: il medesimo flusso dati GPS non può essere automaticamente riutilizzato per altre finalità aziendali (quali esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro) senza cambiare il perimetro giuridico.

Quindi se il GPS viene usato anche solo in parte per:
 
  • controllare tempi/percorsi del singolo autista;
  • verificare soste, deviazioni, “efficienza” del giro;
  • ricostruire condotte individuali per finalità disciplinari;
  • monitorare produttività o prestazione;
  • sicurezza del lavoratore intesa come sorveglianza continuativa non strettamente richiesta dalla norma speciale;

occorre procedere ex art. 4, comma 1 (accordo con RSA/RSU o autorizzazione ITL, a seconda dei casi), oltre alla corretta impostazione privacy.
Area Legale
INL nota 831-2026