Con sentenza 22 febbraio 2018 n°8549, la Corte di Cassazione ha confermato che accumulare nel luogo di produzione rifiuti in attesa di inviarli a recupero, si considera deposito temporaneo se il produttore degli stessi rifiuti è in grado di dimostrare che sono rispettate le prescrizioni di cui all’art.183 D.Lgs.152/06. In caso contrario, la situazione si configura come messa in riserva e pertanto soggetta a preventiva autorizzazione, con le relative sanzioni penali di cui alla violazione dell’art. 256 D.Lgs.152/06.