Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Definizione e quadro normativo

  • Chi è: figura del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 designata dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 90, co. 4, obbligatoria quando in cantiere operano più imprese (anche non contemporaneamente); esercita i compiti dell’art. 92; deve possedere i requisiti dell’art. 98; interagisce con PSC e Fascicolo dell’Opera (artt. 91 e 100; Allegato XV) curandone, ove necessario, gli aggiornamenti.
  • Ruolo generale: garante del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con alta vigilanza (art. 92), ossia controllo sistematico e documentato delle fasi critiche e delle interferenze; non implica vigilanza continuativa “momento per momento”, né direzione dei lavori o ingerenza nell’organizzazione dell’impresa esecutrice. Coordina e verifica l’attuazione di PSC/POS, promuove cooperazione e informazioni tra imprese/autonomi, contesta le inadempienze e, in caso di pericolo grave e imminente, dispone la sospensione delle lavorazioni.

Compiti principali (art. 92 D.Lgs. 81/08)

  • Verifica, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione del PSC e delle relative procedure.
  • Verifica l’idoneità e la coerenza dei POS rispetto al PSC; adegua PSC e fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori, valutando le proposte delle imprese.
  • Organizza cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.
  • Verifica l’attuazione degli accordi per il coordinamento tra RLS.
  • Contesta per iscritto le inosservanze (artt. 94–97 e PSC) e propone sospensione/allontanamento/risoluzione al committente o al responsabile dei lavori; in caso di inerzia, informa ASL e Ispettorato.
  • Sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente da lui riscontrato.

Responsabilità secondo la giurisprudenza (taglio operativo)

  • Posizione di garanzia: il CSE non fa vigilanza “momento per momento”, ma esercita un’alta vigilanza strutturata su fasi critiche e interferenze.
  • Dovere di intervento: dinanzi a pericoli gravi e immediatamente percepibili, deve attivare contestazioni e, se necessario, disporre la sospensione; la ripresa avviene solo dopo verifica dell’adozione delle misure.
  • Tracciabilità: la responsabilità si valuta anche sulla base della completezza e tempestività di verbali, contestazioni, aggiornamenti del PSC e comunicazioni al committente/responsabile dei lavori.

Checklist “difendibile” per il CSE

  • Piano visite con presenze documentate nelle fasi topiche; verbali che riportano verifiche su PSC e POS, richieste di adeguamento e scadenze.
  • Flusso di contestazioni scritto e tracciato (diffide, ordini, proposte di sospensione/allontanamento/risoluzione) con follow-up e, se del caso, segnalazione a ASL e Ispettorato.
  • Uso motivato del potere di sospensione in caso di pericolo grave e imminente; verbale di ripresa lavori solo dopo verifica degli adeguamenti.
  • Aggiornamento di PSC e fascicolo quando cambiano lavorazioni, sequenze, tempi, interferenze o imprese; coordinamento stabile con impresa affidataria e RLS.
  • Gestione degli eventi critici (quasi incidenti, non conformità ripetute, cambi di appalto) con analisi, azioni correttive e registrazioni.

Note operative

  • Programmare le visite in funzione del cronoprogramma (fasi ad alto rischio, interferenze, picchi di compresenza).
  • Mantenere canali di comunicazione chiari con committente/responsabile dei lavori, imprese e coordinatori della sicurezza.
  • Conservare un fascicolo di cantiere aggiornato e facile da presentare (PSC, POS, verbali, contestazioni, corrispondenza, piani di emergenza, aggiornamenti).
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