Il diritto di critica dell’RLS

23/02/2026

Nell’Ordinanza della Cass. civ., Sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23850, la Corte affronta un tema attualissimo: fino a dove può spingersi il diritto di critica del sindacalista/RLS verso il datore di lavoro.
Il caso nasce da una sanzione disciplinare per dichiarazioni diffuse online e sulla stampa su questioni sindacali e di sicurezza.

La Cassazione ribadisce che la critica può essere anche aspra, soprattutto quando tutela interessi collettivi, ma incontra un limite preciso: la correttezza formale e la base fattuale delle affermazioni.
Cosa significa, in concreto, “continenza” del linguaggio? Quando una critica diventa attacco denigratorio sanzionabile?
L’ordinanza della Cass. Civ., Sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23850, verte sulla legittimità/illegittimità di una sanzione disciplinare irrogata a un lavoratore con funzioni sindacali e di RLS.

1) Soggetti, ruolo del lavoratore e oggetto del giudizio

La controversia vede contrapposti Trenitalia S.p.A., in qualità di datore di lavoro e ricorrente in Cassazione e A.A., dipendente con mansioni di macchinista, il quale, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di coordinatore nazionale RLS ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 81/2008, in qualità di controricorrente.

Oggetto del giudizio è l’impugnazione di una sanzione disciplinare (sospensione di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata nell’ ottobre 2010) e la conseguente domanda di condanna della società al pagamento della retribuzione non percepita durante la sospensione (oltre accessori).

2) Fatti sostanziali: i due addebiti disciplinari

La sanzione si fonda su due distinti episodi comunicativi, che il datore di lavoro ritiene lesivi e disciplinarmente rilevanti.

2.1 Primo addebito: dichiarazione pubblicata su portale web (UnoNotizie.it, 24.8.2010)

A.A. interviene pubblicamente con una dichiarazione (riportata su UnoNotizie.it, 24.8.2010) di solidarietà verso lavoratori Fiat; il contenuto richiama una situazione definita “scorciatoia antidemocratica ed antisindacale” e contiene un parallelismo con una vicenda personale del lavoratore (licenziamento nel 2006 e successiva reintegrazione “in forza di conciliazione”).

L’azienda contesta, in sintesi, che l’accostamento sarebbe falso e idoneo a ledere l’immagine datoriale.

2.2 Secondo addebito: dichiarazioni riportate dalla stampa (Il Tirreno, 5.7.2010) e successiva rettifica

Il secondo episodio riguarda dichiarazioni riportate dal quotidiano Il Tirreno (5.7.2010) su:
 
  • incidenti ai viaggiatori connessi a guasti alle porte;
  • decessi per infortuni sul lavoro;
  • con successiva rettifica, nella quale viene corretto il periodo temporale di riferimento dei dati, rettifica che, nella ricostruzione accolta in appello, si collega a un fraintendimento del giornalista.

3) Svolgimento del processo e domande delle parti


3.1 Primo grado: Tribunale di Roma

Il lavoratore propone ricorso (depositato 1.4.2015) chiedendo:
 
  • accertamento dell’illegittimità della sospensione disciplinare;
  • condanna datoriale al pagamento della retribuzione non corrisposta per i 10 giorni di sospensione.
Il Tribunale rigetta la domanda. L’ordinanza di Cassazione non espone analiticamente le motivazioni del primo giudice, limitandosi a registrare l’esito.

3.2 Secondo grado: Corte d’appello di Roma (sent. n. 2479/2018, dep. 19.7.2018)

La Corte d’appello accoglie l’impugnazione del lavoratore, dichiarando illegittima la sanzione e condannando Trenitalia al pagamento della somma corrispondente alla retribuzione non percepita, oltre accessori.
Il nucleo motivazionale (richiamato in Cassazione) è che le espressioni contestate si collocano nell’alveo del diritto di critica sindacale, anche “aspra”, purché rispettosa dei limiti di continenza/correttezza formale; inoltre viene valorizzato il ruolo del lavoratore quale RLS, in quanto soggetto che agisce a tutela di interessi collettivi connessi alla sicurezza.

3.3 Giudizio di legittimità: ricorso di Trenitalia e controricorso del lavoratore

Trenitalia propone ricorso per Cassazione articolato in sei motivi; A.A. resiste con controricorso. La decisione è adottata in camera di consiglio 2.7.2024 e depositata 5.9.2024.

4) Profili “evidenziali” e snodi istruttori valorizzati nel giudizio

L’ordinanza non ricostruisce in modo “cronachistico” tutto il materiale istruttorio dei gradi di merito, ma indica i passaggi ritenuti decisivi:
 
  • testi pubblicati (portale web e articolo di stampa) costituiscono la base documentale degli addebiti;
  • quanto al secondo addebito, la Corte d’appello reputa significativa la rettifica del giornale e, soprattutto, la circostanza che, una volta corretto il periodo temporale, i dati risultino sostanzialmente coerenti con le fonti consultate dal lavoratore;
  • le fonti utilizzate vengono qualificate come attendibili e frutto di ricerca, in funzione della tutela di interessi di rilievo primario (sicurezza e incolumità di lavoratori e passeggeri);
  • la censura datoriale sulla mancata ammissione di prova testimoniale (soprattutto in tema di decessi) è ritenuta inammissibile, ribadendosi la discrezionalità del giudice di merito nel governo dell’istruttoria;
  • analogamente, la doglianza sul documento relativo alla conciliazione della vicenda del licenziamento 2006 è affrontata sul piano dell’ammissibilità: la Cassazione non consente che la parte trasformi il giudizio di legittimità in una revisione dell’interpretazione del materiale probatorio.

5) La decisione della Cassazione: rigetto del ricorso e ragioni (motivo per motivo)

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso di Trenitalia, confermando la decisione della Corte d’appello.

5.1 Cornice teorica: diritto di critica e limite della correttezza formale

La Corte richiama espressamente la propria giurisprudenza per ribadire che:
 
  • il diritto di critica (anche “aspra”) costituisce espressione delle libertà garantite dagli artt. 21 e 39 Cost.;
  • tale libertà incontra un limite nella tutela della persona ex art. 2 Cost., tradotto, sul piano concreto, nella correttezza formale/continenza;
  • la sanzione disciplinare è giustificata quando la critica degeneri nell’attribuzione di qualità apertamente disonorevoli o in riferimenti denigratori non provati rivolti all’impresa o ai dirigenti (con richiami a precedenti giurisprudenziali indicati in ordinanza).
Questa premessa governa la valutazione di tutti i motivi: il punto non è “se la critica sia sgradita”, ma se travalichi i confini della continenza e della base fattuale.

5.2 Motivo 1: censura sulla motivazione (primo addebito) – infondato

La società deduce sostanzialmente che la Corte d’appello avrebbe trascurato la falsità dell’equiparazione tra la vicenda Fiat e quella personale del lavoratore, con conseguente lesione dell’immagine aziendale.
La Cassazione respinge: la motivazione di merito non è apparente, poiché la Corte territoriale ha ricondotto il contenuto nell’ambito del diritto di critica sindacale, escludendo che vi fossero espressioni connotate da denigrazione gratuita o da attribuzione di qualità disonorevoli ai dirigenti di Trenitalia.

5.3 Motivo 2: violazione canoni interpretativi e omesso esame – inammissibile

La censura viene dichiarata inammissibile perché proposta con una commistione di vizi (violazione di legge e omesso esame) e, nella sostanza, diretta a sostituire l’interpretazione del giudice di merito con una lettura alternativa del documento, operazione non consentita in sede di legittimità quando l’interpretazione accolta sia plausibile.

5.4 Motivo 3: “estraneità” della critica alle funzioni di RLS – infondato

Trenitalia sostiene che la dichiarazione solidale sarebbe “politico-sindacale” e dunque non riconducibile alle attribuzioni dell’RLS.
La Cassazione respinge: l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, specie in chi agisce in rappresentanza/tutela collettiva (qui valorizzato anche il ruolo di RLS), resta protetto purché rispettoso della continenza; la critica può essere anche aspra e soggettivamente sgradita alla controparte, ma ciò non basta a renderla disciplinarmente illecita.

5.5 Motivo 4: rettifica e motivazione sul secondo addebito – infondato

La società contesta la credibilità dell’ipotesi del “fraintendimento giornalistico” e della rettifica sul periodo temporale.
La Cassazione respinge: la Corte d’appello ha motivato in modo non apparente, valorizzando la rettifica e la circostanza che, corretto il dato temporale, le affermazioni risultano sostanzialmente conformi alle fonti utilizzate dal lavoratore, qualificate come frutto di ricerca su temi di sicurezza.

5.6 Motivo 5: onere della prova (art. 2697 c.c.) – infondato

La Corte chiarisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata; nel caso, invece, la doglianza tende a criticare la valutazione delle risultanze, che appartiene al merito.

5.7 Motivo 6: mancata ammissione della prova testimoniale e omesso esame – inammissibile

La censura è dichiarata inammissibile perché il governo dell’istruttoria e la selezione delle prove rilevanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; non è consentito utilizzare la Cassazione per ottenere una “rivalutazione” del materiale probatorio.

6) Esito e statuizioni accessorie

Con il rigetto del ricorso, la Cassazione:
 
  • condanna Trenitalia alle spese del giudizio di legittimità (compensi, esborsi, spese generali e accessori) e dispone la distrazione;
I principi affermati dalla Corte di Cassazione (come emergono dall’ordinanza)

In chiusura, i principi ricavabili dall’ordinanza possono essere sintetizzati così:
 
  1. ampiezza del diritto di critica in ambito sindacale. Il diritto di critica (anche aspra) costituisce espressione delle libertà costituzionali (artt. 21 e 39 Cost.) e, nella dialettica sindacale, può assumere toni più incisivi senza per ciò solo integrare illecito disciplinare.
  2. limite immanente della correttezza formale (continenza). L’esercizio della critica trova un limite nella tutela della persona (art. 2 Cost.), che si traduce nell’esigenza di correttezza formale: diventano disciplinarmente rilevanti gli attacchi che travalicano in attribuzioni apertamente disonorevoli o in riferimenti denigratori non provati verso impresa/dirigenti.
  3. centralità della base fattuale e della serietà delle fonti, specie su temi di sicurezza. La valutazione sulla continenza e sulla liceità della critica tiene conto della sostanziale corrispondenza alle fonti e della loro qualificazione, soprattutto quando le dichiarazioni riguardino profili di sicurezza e interessi collettivi primari (incolumità di lavoratori e passeggeri).
  4. confini del sindacato di legittimità. In Cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito: interpretazione dei documenti, apprezzamento delle prove e ammissione dei mezzi istruttori sono, salvo vizi tipici e correttamente dedotti, rimesse al giudice di merito.