La Cassazione rigetta integralmente il ricorso di Trenitalia, confermando la decisione della Corte d’appello.
5.1 Cornice teorica: diritto di critica e limite della correttezza formale
La Corte richiama espressamente la propria giurisprudenza per ribadire che:
- il diritto di critica (anche “aspra”) costituisce espressione delle libertà garantite dagli artt. 21 e 39 Cost.;
- tale libertà incontra un limite nella tutela della persona ex art. 2 Cost., tradotto, sul piano concreto, nella correttezza formale/continenza;
- la sanzione disciplinare è giustificata quando la critica degeneri nell’attribuzione di qualità apertamente disonorevoli o in riferimenti denigratori non provati rivolti all’impresa o ai dirigenti (con richiami a precedenti giurisprudenziali indicati in ordinanza).
Questa premessa governa la valutazione di tutti i motivi: il punto non è “se la critica sia sgradita”, ma se travalichi i confini della continenza e della base fattuale.
5.2 Motivo 1: censura sulla motivazione (primo addebito) – infondato
La società deduce sostanzialmente che la Corte d’appello avrebbe trascurato la falsità dell’equiparazione tra la vicenda Fiat e quella personale del lavoratore, con conseguente lesione dell’immagine aziendale.
La Cassazione respinge: la motivazione di merito non è apparente, poiché la Corte territoriale ha ricondotto il contenuto nell’ambito del diritto di critica sindacale, escludendo che vi fossero espressioni connotate da denigrazione gratuita o da attribuzione di qualità disonorevoli ai dirigenti di Trenitalia.
5.3 Motivo 2: violazione canoni interpretativi e omesso esame – inammissibile
La censura viene dichiarata inammissibile perché proposta con una commistione di vizi (violazione di legge e omesso esame) e, nella sostanza, diretta a sostituire l’interpretazione del giudice di merito con una lettura alternativa del documento, operazione non consentita in sede di legittimità quando l’interpretazione accolta sia plausibile.
5.4 Motivo 3: “estraneità” della critica alle funzioni di RLS – infondato
Trenitalia sostiene che la dichiarazione solidale sarebbe “politico-sindacale” e dunque non riconducibile alle attribuzioni dell’RLS.
La Cassazione respinge: l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, specie in chi agisce in rappresentanza/tutela collettiva (qui valorizzato anche il ruolo di RLS), resta protetto purché rispettoso della continenza; la critica può essere anche aspra e soggettivamente sgradita alla controparte, ma ciò non basta a renderla disciplinarmente illecita.
5.5 Motivo 4: rettifica e motivazione sul secondo addebito – infondato
La società contesta la credibilità dell’ipotesi del “fraintendimento giornalistico” e della rettifica sul periodo temporale.
La Cassazione respinge: la Corte d’appello ha motivato in modo non apparente, valorizzando la rettifica e la circostanza che, corretto il dato temporale, le affermazioni risultano sostanzialmente conformi alle fonti utilizzate dal lavoratore, qualificate come frutto di ricerca su temi di sicurezza.
5.6 Motivo 5: onere della prova (art. 2697 c.c.) – infondato
La Corte chiarisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata; nel caso, invece, la doglianza tende a criticare la valutazione delle risultanze, che appartiene al merito.
5.7 Motivo 6: mancata ammissione della prova testimoniale e omesso esame – inammissibile
La censura è dichiarata inammissibile perché il governo dell’istruttoria e la selezione delle prove rilevanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; non è consentito utilizzare la Cassazione per ottenere una “rivalutazione” del materiale probatorio.