Il lavoratore esperto è garante del collega inesperto - Cass. pen., Sez. IV, n. 36452/2014

28/09/2026

Il lavoratore esperto è garante del collega inesperto
La manomissione del finecorsa era nota al datore e la prassi pericolosa era stata da lui stesso insegnata: DdL e lavoratore esperto non possono invocare l'abnormità della condotta altrui.

Scheda tecnica

Organo Corte di Cassazione Penale — Sezione IV
Udienza / deposito Pubblica udienza 15 maggio 2014 — deposito 1° settembre 2014
Numero n. 36452/2014
Norme applicate art. 590 cod. pen.; artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, cod. pen.; artt. 4, 5, commi 1 e 2, lett. b), e 35, comma 4, lett. b), D.Lgs. 626/1994; art. 2087 cod. civ.; artt. 391 e 392 D.P.R. 547/1955 (disposizioni penali)
Parole chiave posizione di garanzia di fatto; obblighi del lavoratore; manomissione dispositivi di sicurezza; trabattello semovente; comportamento abnorme; POS
Esito Ricorso del datore di lavoro: inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento di € 1.000 alla cassa delle ammende. Ricorso del lavoratore: rigetto, con condanna alle spese. Entrambi in solido alla rifusione delle spese di parte civile
Fonte testo Olympus UniURB (testo completo)

Orientamento al lettore.
La decisione interessa i datori di lavoro delle imprese esecutrici, i lavoratori con anzianità e specializzazione superiore rispetto ai colleghi, e chiunque gestisca attrezzature dotate di dispositivi di sicurezza suscettibili di esclusione. Chi cerca la sintesi operativa la trova al punto 5 e nel box finale; chi cerca il principio di diritto al punto 4.

Il caso.
Due dipendenti lavorano a sette metri d'altezza sul cestello di un trabattello semovente a pantografo. Lo spostano senza abbassare la struttura aerea: manovra possibile solo perché il dispositivo di finecorsa era stato manomesso. Una ruota sormonta le griglie che coprono uno scarico a filo pavimento, il mezzo si sbilancia e i due precipitano, riportando lesioni gravi.

Il lavoratore che, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, è in condizione di rendersi conto della pericolosità dell'uso non consentito di un'attrezzatura assume di fatto una posizione di garanzia nei confronti del collega meno esperto, ed è tenuto a impedirne l'impiego scorretto: non lo esonera l'esistenza di direttive datoriali improntate alla logica di non perdere tempo, perché la consapevolezza del pericolo comporta il dovere di non avallare il comportamento illegale. Correlativamente, il datore di lavoro che conosca la manomissione del dispositivo di sicurezza e la prassi di utilizzo pericoloso — da lui stesso consentita e insegnata — non può invocare l'abnormità della condotta dei dipendenti per interrompere il nesso causale.
 

1. Fatto e iter processuale

Due dipendenti di una s.a.s. operante come impresa esecutrice — un operaio generico e un elettricista specializzato — si trovavano sopra un trabattello semovente con struttura a pantografo, a sette metri d'altezza, all'interno del capannone della società appaltante, intenti alla posa di canaline e blindo luce e alla stesura di cavi elettrici. Mentre il trabattello veniva spostato, urtò un'asperità del suolo e si abbatté, facendo precipitare entrambi gli operai, che riportarono lesioni gravi. Il mezzo era stato movimentato senza abbassare la struttura aerea: manovra che in condizioni normali sarebbe stata interdetta dal sistema di finecorsa di cui il trabattello era dotato, ma che risultò possibile perché il dispositivo era stato manomesso e bypassato. La posizione sopraelevata da cui era stata eseguita la manovra non consentiva un'adeguata visione del suolo: la ruota anteriore sterzante destra sormontò le griglie tipo «orsogril» appoggiate a terra per coprire un canale di scarico a filo pavimento, slittò lateralmente e provocò lo sbilanciamento del mezzo.

Il Tribunale condannò per lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.), contestate nella forma aggravata dalla violazione delle norme antinfortunistiche, il socio accomandatario della società, datore di lavoro, e l'elettricista specializzato. Al primo si contestava di avere consentito l'uso del trabattello pur conoscendo la manomissione del dispositivo, di non averlo ripristinato e di non avere adeguatamente informato i dipendenti sull'uso del mezzo; al secondo, di avere movimentato il trabattello con il cestello alzato pur sapendo che il sistema di sicurezza era inefficiente, cooperando così con il datore di lavoro nella causazione delle lesioni al collega. La Corte d'appello, in parziale riforma, riconobbe al datore le attenuanti generiche in regime di equivalenza e ridusse la pena a entrambi. La Quarta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro e rigettato quello del lavoratore.

2. Argomentazioni difensive e loro sorte

Il datore: il dispositivo era stato ripristinato, la nuova manomissione è abnorme
La difesa del datore deduceva travisamento della prova. Un teste aveva dichiarato di avere ripristinato il finecorsa dopo che la ditta di manutenzione ne aveva segnalato la manomissione; se così era, l'infortunio derivava da una seconda, inopinata manomissione compiuta dai dipendenti, sopravvenuta e idonea a recidere il nesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen. La Corte respinge il motivo sul piano della sua stessa ammissibilità: la censura investe l'apprezzamento della prova testimoniale, non la tenuta logica della motivazione, e il vizio di motivazione non può consistere nella proposta di una lettura alternativa del compendio probatorio ritenuta più adeguata. Nel merito, la Corte d'appello aveva spiegato con motivazione priva di vizi logici perché il teste non fosse credibile, e comunque il carteggio con la ditta di manutenzione dimostrava che, in ogni caso, alla data prossima all'infortunio il dispositivo risultava nuovamente escluso e la direzione aziendale ne era a conoscenza.

Il lavoratore: nessuna formazione ricevuta, dunque nessuna regola violata
L'elettricista lamentava la contraddittorietà dell'addebito: gli si rimproverava di non essersi conformato a formazione e istruzioni che il datore di lavoro non aveva mai impartito — carenza a sua volta oggetto di contestazione a carico di quest'ultimo — e ci si fondava sui suoi diciassette anni di mestiere per pretendere che evitasse l'evento. Aggiungeva che permaneva il dubbio su chi avesse materialmente manovrato il mezzo, dubbio che avrebbe imposto l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Con il secondo motivo sosteneva che il lavoratore contravviene al dovere di «fare sicurezza» solo con un comportamento abnorme, arbitrario ed estraneo alle finalità produttive: qui la manovra era non solo tollerata ma insegnata dal datore. Entrambi i motivi sono respinti per le ragioni esposte al §4.
Il residuo motivo del datore sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è dichiarato infondato: la richiesta era stata formulata in via subordinata rispetto alla sospensione condizionale, che era stata concessa.

3. Accertamenti istruttori

I giudici di merito hanno accertato dati pacifici e non contestati: al momento dell'infortunio il dispositivo destinato a impedire la traslazione e lo sterzo con cestello in posizione elevata era disattivato, e la disattivazione derivava da una vera e propria manomissione che bypassava il finecorsa; il mezzo fu movimentato con la piattaforma in elevazione, manovra pericolosa sia per l'instabilità della macchina — non congegnata per muoversi con la struttura aerea sollevata — sia per l'impossibilità di avere dall'alto una visuale della zona di transito, dove insisteva uno scarico a «L» coperto da griglie appoggiate al suolo.

Il Piano Operativo di Sicurezza non conteneva indicazioni precise e puntuali sulla lavorazione da eseguire in quel capannone e sui relativi rischi: la verifica dell'assenza di ostacoli, buche, fosse e scalini nella zona di lavoro era rinviata a un accertamento successivo, proprio la condizione che ricorreva nel punto dell'infortunio. La manomissione era stata segnalata dal tecnico della ditta di manutenzione circa un mese prima; lo stesso imputato-lavoratore l'aveva riscontrata quattro giorni prima del fatto, e il giorno successivo la società aveva confermato l'ordine di intervento sulla piattaforma, per disdirlo tre giorni dopo, a infortunio avvenuto. Sia la persona offesa sia l'elettricista hanno riferito che lo spostamento del mezzo con cestello in elevazione era prassi usuale, di cui il datore era consapevole e che aveva a sua volta insegnato al collega inesperto.

4. Ragionamento della Corte e principio di diritto

La decisione tiene insieme due posizioni che in apparenza si escludono a vicenda — il datore che non ha ripristinato la sicurezza e il lavoratore che ne ha approfittato — e le tratta come concorrenti, non alternative.

Quanto al datore di lavoro, la Corte richiama la sua qualità di garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con il conseguente obbligo di controllo sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza: obbligo che discende dalla normativa antinfortunistica speciale, dalla disciplina generale allora vigente e dalla norma di chiusura del sistema di cui all'art. 2087 cod. civ. Ove il garante non vi ottemperi, l'evento gli è imputato attraverso il meccanismo dell'art. 40, comma 2, cod. pen. Da qui la chiusura sull'abnormità: non può invocare il comportamento abnorme dei dipendenti chi di quel comportamento era perfettamente consapevole, lo aveva in precedenza consentito e lo aveva addirittura insegnato. La prassi pericolosa nota e avallata non è mai un fatto sopravvenuto: appartiene al rischio governato dal datore.

Quanto al lavoratore, il fulcro è l'assunzione di fatto di un ruolo di tutela. La fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, menzionato nel capoverso dell'art. 40 cod. pen., può consistere anche nella posizione di garanzia assunta di fatto nei confronti di altra persona, e nel campo della sicurezza sul lavoro tale assunzione trova fondamento nella disciplina degli obblighi del lavoratore.

Il principio.
La disposizione sugli obblighi del lavoratore ha introdotto la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza: il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.


Applicato al caso, il criterio è dirimente. L'elettricista specializzato, con lunga esperienza, si trovava rispetto al collega assunto da poco e inesperto nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell'uso non consentito della piattaforma, e ciò nonostante l'ha volontariamente utilizzata, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dell'altro. Ne discende una conseguenza processuale di rilievo: è irrilevante accertare chi materialmente manovrasse il mezzo al momento dell'infortunio, perché anche se fosse stato il collega, l'imputato aveva comunque il dovere di impedirglielo e di fare in modo che la piattaforma fosse utilizzata correttamente. Il dubbio sull'identità del manovratore, che la difesa poneva a fondamento della richiesta assolutoria, si rivela così privo di decisività. Né vale l'argomento delle direttive aziendali improntate alla logica di non perdere tempo: stante la consapevolezza dell'utilizzo pericoloso del mezzo, il lavoratore aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal datore.

Il principio lascia aperta la questione dei suoi confini. La Corte àncora la garanzia di fatto alla «maggiore esperienza lavorativa» e alla consapevolezza del pericolo, ma non indica una soglia: quanta anzianità, quanta specializzazione, quale asimmetria rispetto al collega. Resta inoltre fuori dal perimetro della decisione ogni valutazione della posizione della società appaltante e del coordinatore, che non erano oggetto del giudizio.

5. Applicabilità alle imprese - profili HSE

  • L'esclusione di un dispositivo di sicurezza noto e non ripristinato è una condizione permanente di colpa. Fra la segnalazione della manomissione e l'infortunio è trascorso circa un mese, con un ordine di intervento confermato e mai eseguito. La conoscenza documentata del difetto, unita all'uso proseguito dell'attrezzatura, ha reso irrilevante ogni discussione su chi avesse materialmente bypassato il finecorsa: il tema, in giudizio, diventa la data in cui l'azienda ha saputo e ciò che ha fatto dopo.
  • La seniority informale genera obblighi, anche senza nomina. Il lavoratore condannato non era preposto e non aveva incarichi formali. La garanzia gli è stata attribuita per il divario di esperienza rispetto al collega e per la consapevolezza del pericolo. Dove l'organizzazione affida di fatto l'affiancamento dei neoassunti ai più anziani, quel ruolo esiste giuridicamente anche se non è scritto da nessuna parte.
  • L'ordine aziendale illegittimo non protegge chi lo esegue sapendo. La difesa fondata sulle direttive datoriali di non perdere tempo è stata respinta. Per l'organizzazione questo significa che le istruzioni implicite sui ritmi — quelle che nessuno mette per iscritto — non trasferiscono il rischio sul vertice: espongono contemporaneamente chi le impartisce e chi le esegue.
  • Il POS che rinvia la verifica dei rischi al momento dell'esecuzione non è un POS. Il piano demandava a un accertamento successivo la verifica dell'assenza di ostacoli, buche e scalini nella zona di transito: proprio la circostanza che ha causato il ribaltamento. Rinviare l'individuazione del pericolo a chi lavora equivale a non averlo valutato.
  • La prassi tollerata dal vertice esclude in radice l'argomento dell'abnormità. Movimentare il trabattello in elevazione era abituale, il datore lo sapeva e lo aveva insegnato. Chi intenda in futuro invocare la condotta anomala del lavoratore deve poter dimostrare di avere presidiato quel rischio prima: istruzioni operative scritte, vigilanza registrata, interruzione documentata delle prassi difformi.

In sintesi

La sentenza mostra un infortunio in cui la responsabilità non si sposta da una posizione all'altra ma si somma: il datore che conosce la manomissione e non la rimuove, il lavoratore esperto che se ne avvale davanti a un collega inesperto. L'argomento difensivo dell'abnormità viene neutralizzato per entrambi, perché entrambi erano dentro l'area di rischio che avrebbero dovuto governare.

Sappiamo dire, per ogni attrezzatura in uso, se un dispositivo di sicurezza è stato escluso, quando è stato segnalato e cosa è successo dopo la segnalazione?
Fra la rilevazione di un difetto di sicurezza e la sua eliminazione, chi decide se l'attrezzatura può continuare a essere usata, e dove è scritto?
I nostri POS individuano i rischi della zona di lavoro, o ne rinviano la verifica a chi eseguirà la lavorazione?
Quando affianchiamo un neoassunto a un lavoratore esperto, quel lavoratore sa di avere un ruolo di tutela, e glielo abbiamo detto in modo verificabile?
Nelle lavorazioni in quota con attrezzature mobili, chi verifica prima dell'inizio che il piano di transito sia libero da ostacoli e dislivelli?


Chi non è in grado di rispondere con un documento alla mano ha già individuato il proprio punto di esposizione.

Riferimenti

Fonti normative
art. 590 cod. pen. (comma 2, lesioni gravi; comma 3, aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche) — artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, cod. pen. — artt. 192, 530, comma 2, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. — artt. 4, 5, commi 1 e 2, lett. b), 35, comma 4, lett. b), e 93 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 — artt. 391 e 392 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (disposizioni penali; gli obblighi sostanziali sono agli artt. 4 e 6) — art. 2087 cod. civ.

Nota di vigenza
Il D.Lgs. 626/1994 e il D.P.R. 547/1955 sono stati abrogati dall'art. 304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Gli obblighi dei lavoratori richiamati dalla decisione trovano oggi collocazione nell'art. 20 D.Lgs. 81/2008, che estende espressamente la cura del lavoratore alla salute e sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni; gli obblighi datoriali in materia di attrezzature di lavoro sono confluiti nell'art. 71 dello stesso decreto. Il principio della posizione di garanzia di fatto resta strutturalmente immutato.

Fonti giurisprudenziali
Cass. pen., Sez. IV, n. 36452 del 15/05/2014, dep. 01/09/2014 (decisione in commento; Rv. non indicato) — Cass. pen., Sez. V, 4 ottobre 2004, n. 45420 (limiti del vizio di motivazione, richiamata in sentenza).

Nota sul testo fonte
Il testo disponibile presenta una discordanza interna sull'individuazione del giudice d'appello: l'epigrafe indica la Corte d'appello di Roma, la motivazione la Corte d'appello di Torino. Il dato non incide sul principio di diritto e nella presente scheda il giudice del gravame è indicato in forma neutra.

Fonte del testo
Olympus — Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (testo completo). Riscontro normativo su Normattiva.
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