La decisione tiene insieme due posizioni che in apparenza si escludono a vicenda — il datore che non ha ripristinato la sicurezza e il lavoratore che ne ha approfittato — e le tratta come concorrenti, non alternative.
Quanto al datore di lavoro, la Corte richiama la sua qualità di garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con il conseguente obbligo di controllo sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza: obbligo che discende dalla normativa antinfortunistica speciale, dalla disciplina generale allora vigente e dalla norma di chiusura del sistema di cui all'art. 2087 cod. civ. Ove il garante non vi ottemperi, l'evento gli è imputato attraverso il meccanismo dell'art. 40, comma 2, cod. pen. Da qui la chiusura sull'abnormità: non può invocare il comportamento abnorme dei dipendenti chi di quel comportamento era perfettamente consapevole, lo aveva in precedenza consentito e lo aveva addirittura insegnato. La prassi pericolosa nota e avallata non è mai un fatto sopravvenuto: appartiene al rischio governato dal datore.
Quanto al lavoratore, il fulcro è l'assunzione di fatto di un ruolo di tutela. La fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, menzionato nel capoverso dell'art. 40 cod. pen., può consistere anche nella posizione di garanzia assunta di fatto nei confronti di altra persona, e nel campo della sicurezza sul lavoro tale assunzione trova fondamento nella disciplina degli obblighi del lavoratore.
Il principio.
La disposizione sugli obblighi del lavoratore ha introdotto la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza: il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.
Applicato al caso, il criterio è dirimente. L'elettricista specializzato, con lunga esperienza, si trovava rispetto al collega assunto da poco e inesperto nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell'uso non consentito della piattaforma, e ciò nonostante l'ha volontariamente utilizzata, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dell'altro. Ne discende una conseguenza processuale di rilievo: è irrilevante accertare chi materialmente manovrasse il mezzo al momento dell'infortunio, perché anche se fosse stato il collega, l'imputato aveva comunque il dovere di impedirglielo e di fare in modo che la piattaforma fosse utilizzata correttamente. Il dubbio sull'identità del manovratore, che la difesa poneva a fondamento della richiesta assolutoria, si rivela così privo di decisività. Né vale l'argomento delle direttive aziendali improntate alla logica di non perdere tempo: stante la consapevolezza dell'utilizzo pericoloso del mezzo, il lavoratore aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal datore.
Il principio lascia aperta la questione dei suoi confini. La Corte àncora la garanzia di fatto alla «maggiore esperienza lavorativa» e alla consapevolezza del pericolo, ma non indica una soglia: quanta anzianità, quanta specializzazione, quale asimmetria rispetto al collega. Resta inoltre fuori dal perimetro della decisione ogni valutazione della posizione della società appaltante e del coordinatore, che non erano oggetto del giudizio.