Il nuovo Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali di aggiornamento delle misure per il contrasto al COVID

04/07/2022

Il documento sottoscritto il 30 giugno 2022 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Parti sociali, interviene in aggiornamento al Protocollo 24 aprile 2020, come da ultimo integrato il 6 aprile 2021, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di mantenere in atto misure anticontagio negli ambienti di lavoro, e dispone regole di contrasto al Covid sostanzialmente in linea con i precedenti Protocolli ma con alcune indicazioni di indirizzo particolarmente responsabilizzanti il DdL.

Più nel dettaglio le misure richieste si muovono in quella logica di precauzione che è contenuta all’art. 2087 del Codice Civile dove si richiede che per la tutela del lavoratore l'imprenditore adotti nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Balza subito all’occhio l’acrobatica formulazione relativa all’impiego di DPI delle vie respiratorie da impiegarsi negli ambienti di lavoro, elaborata in linea con la Circolare n.1/2022 del Ministero della PA ad aprile (dove la logica era di utilizzo raccomandato), secondo cui il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 (non si parla più di mascherine chirurgiche) soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. 

RSPP e MC possono indicare gruppi di lavoratori che in base alle specifiche mansioni e al contesto lavorativo avranno l’obbligo di utilizzo. Dal punto di vista strettamente linguistico gli estensori si premurano dunque di mettere a contrasto settori quali i trasporti e la sanità, dove è palesemente obbligatorio l’impiego di mascherine FFP2, con altri in cui appare la raccomandazione a rendere disponibile i suddetti DPI, fatti salvi vincoli aziendali interni aziendali di impiego (quindi obblighi) che possono essere imposti dal DdL in esito alla valutazione dei rischi su gruppi di lavoratori o per particolari condizioni lavorative e a seguito delle specifiche indicazioni espresse di RSPP e MC.

In evidenza la particolare attenzione che dovrà essere garantita, dal punto di vista dell’impiego di mascherine FFP2, ai soggetti fragili.

Mantenute nel senso della continuità tutte le misure già note in relazione ad informazioni di carattere preventivo da fornire all’ingresso dei luoghi di lavoro, orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni, disciplina della riammissione al lavoro, gestione appalti con relativo sistema di comunicazione collaborativa tra Committente, Appaltatori e medico competente, pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, precauzioni igieniche personali.

Si dispone inoltre accesso contingentato e permanenza di breve periodo per spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con obbligo di ventilazione continua dei locali.

Nulla cambia in relazione alla gestione di persona che presenti sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali.

Nel senso della continuità anche la sorveglianza sanitaria ordinaria, con proroga di quella di carattere eccezionale per soggetti fragili fino al 31 luglio 2022.

Ribadito che per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica precedente alla ripresa prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di verificare l’idoneità alla mansione ed eventuali profili specifici di rischiosità.

Ribadito che il ricorso allo smart working è misura adeguata per la tutela dei lavoratori fragili e pertanto va privilegiata compatibilmente con le mansioni da svolgere. Espressa dalle parti la richiesta di estensione dello strumento del lavoro agile emergenziale a tutto il 31 dicembre 2022.

Confermato anche il ruolo di presidio interno agli ambienti di lavoro di un Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Per le aziende di più piccole dimensioni prevista l’istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

Le misure contenute sono state confermate a tutto il 31 ottobre 2022 salvo ulteriori mutazioni del quadro epidemiologico.
 
Area legale

PROTOCOLLO-AGGIORNAMENTO-ANTICOVID-30-GIUGNO-2022
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