Il potere di delega: focus sulla delega ambientale

01/08/2022

Cassazione Penale, Sez. III, 23 settembre 2015, n. 38551 - Delega di funzione

La Sentenza si esprime sul caso di un Direttore generale di società (A.R.), con procura speciale per funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, incorso nell’ inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto attiene alla gestione rifiuti e alle emissioni in atmosfera e pertanto ritenuto colpevole dal Tribunale di Pavia ai sensi dell’art. 81 c.p. (per concorso formale e reato continuato) e dell’art. 29 quattuordecies comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Avverso la sentenza la difesa dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale.

Viene eccepita in sostanza la validità della delega, avvenuta con verbale di nomina da parte dell’assemblea ordinaria dei soci, ma carente a detta della difesa di requisiti sostanziali come già definiti dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione:
 
  1. la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione, in capo al delegante, di poteri residuali di tipo discrezionale;
  2. il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  3. il trasferimento deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
  4. la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
 
  • il Tribunale avrebbe indicato solo uno dei requisiti (la dimensione dell'impresa), trascurando tutti gli altri non menzionati;
  • la delega era in ogni caso generica, anteriore all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata nell’ottobre 2007 e rinnovata e volturata al Gruppo nel dicembre 2010 e priva del potere decisionale e di spesa;
  • la delega non era stata accettata per iscritto;
  • gestore dell'attività autorizzata era stato formalmente nominato, a far data da febbraio 2011, il coimputato M.R.(l’Amministratore Unico), quale procuratore speciale gestore di attività soggetta ad Autorizzazione Integrata, andato assolto dal Tribunale, anche se le contestazioni si riferiscono, in parte anche a fatti successivi a tale periodo;
  • la delega rilasciata al M.R. era puntuale ed espressa, contemplava tutti i poteri di spesa e di gestione ed era stata espressamente accettata per iscritto.
Secondo la difesa l’unico requisito espresso dal Tribunale a giustificazione della validità della delega sarebbe stato la dimensione di impresa.

Il giudizio viene portato davanti alla Corte di Cassazione.

Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato e di seguito ne vengono illustrate le motivazioni.

L’AIA era stata rilasciata nel 2007 e successivamente volturata in vigenza di mandato del Direttore generale (nominato nel 2003).

Dal verbale di assemblea ordinaria dei soci, su proposta dell’Amministratore Unico, risultava che il soggetto Direttore generale disponeva delle seguenti prerogative:
 
  • rappresentanza della società di fronte ai terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, ed in giudizio;
  • responsabilità per la gestione degli stabilimenti sociali;
  • responsabilità per il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, la tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone e dell'ambiente interno ed esterno, il rispetto delle norme concernenti l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, la limitazione delle emissioni, lo smaltimento e/o il riutilizzo dei rifiuti di qualsiasi genere, specie e provenienza;
  • responsabilità per la gestione dei trasporti di persone e merci nonché la manutenzione dei mezzi adibiti a detti trasporti;
  • responsabilità per la gestione del personale nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • in ogni caso la responsabilità per il rispetto degli obblighi richiamati dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro esercitando in piena autonomia le inerenti facoltà, e in particolare quella di delegare a propria volta le funzioni, i poteri e gli obblighi legalmente delegabili.
Per consentirgli di esercitare tali poteri, in realtà espressamente accettati da A.R., l'assemblea gli ha attribuito ampi poteri, esercitabili senza preventiva autorizzazione e tra questi il potere di istruire il personale preposto.

Rispetto a poteri e mansioni conferite, A.R. avrebbe risposto del suo operato direttamente all' assemblea.

La Corte di Cassazione nelle motivazioni di respingimento del ricorso precisa che le sue precedenti pronunce erano intese a definire le condizioni di esclusione della responsabilità del delegante e non ad escludere quella di un delegato “che si sia realmente occupato della gestione ambientale dell'impresa e abbia effettivamente esercitato i compiti a lui assegnati, assumendosene le relative responsabilità e rendendosi autore diretto delle violazioni accertate”.

Inoltre le attribuzioni conferite dall’assemblea ordinaria dei soci sarebbero state funzionali e tipiche della nuova figura di "Direttore generale".

Aggiunge la Corte che effettivamente il Tribunale non aveva considerato un documento che il ricorrente aveva presentato solo in sede di ricorso in Cassazione, costituito dalla procura speciale assegnata all’Amministratore Unico, documento che però non è risultato prodotto agli atti durante il procedimento di I grado (mancava il relativo verbale e l'ordinanza di ammissione) e quindi non era stato possibile acquisirlo e valutarlo come prova all’epoca del dibattimento.

La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità e non di merito, non può considerare quanto non prodotto di fronte ai giudici di fatto. Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, doveva essere dedotto davanti al giudice di appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità.

Per queste ragioni il ricorso viene considerato inammissibile e viene respinto e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali in favore della cassa delle Ammende.

Analogamente si veda anche quanto affermato nella Sent. Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 2017 n. 9132.

Fuori dal caso espressamente richiamato dalla sentenza in commento relativa alla DELEGA AMBIENTALE occorre precisare che le DELEGHE sui temi HSE (quindi TUTTE le deleghe in materia di salute, sicurezza e ambiente) hanno comuni elementi fondanti mutuati dall’art. 16 D.Lgs. 81/08 e affermati nel tempo da stratificate pronunce giurisprudenziali.

Come ad esempio già precisato dalla Sent. Cass. Sez. V del 22 novembre 2006 n.38425, e più volte ribadito dalle pronunce successive della Suprema Corte, l’atto di delega necessita di requisiti essenziali per essere valido e pertanto dovrà:
 
  • essere espressa attraverso un documento scritto e tracciabile;
  • riportare una data certa;
  • investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento;
  • prevedere l’accettazione dello specifico incarico (fermo l’obbligo del DdL di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega); a questo proposito l’accettazione scritta conferma che si tratta di un atto bilaterale diverso dal semplice conferimento di incarico;
  • prevedere effettiva autonomia di spesa del delegato (Cass. Pen. Sez IV 8 febbraio 2008 n. 6277);
  • essere comunicata tempestivamente e con adeguata pubblicità;
  • individuare con precisione compiti di natura prevenzionistica oggetto del trasferimento. 
Inoltre l’atto di delega non impone il controllo momento per momento delle modalità di svolgimento delle attività (Sent. Cass. IV Sez. Pen. 1 febbraio 2012 n. 10702.

Eventuali responsabilità del DdL potranno individuarsi ai sensi dell’art. 40 c.2 c.p. nella “culpa in eligendo” (in occasione quindi dell’atto di delega) e nella “culpa in vigilando” per mancato controllo “alto” dell’espletamento delle funzioni.

E’ inoltre sempre possibile la sussistenza di una pluralità di soggetti chiamati concorrenzialmente a governare il rischio, specie in organizzazioni complesse (Sent. Cass. IV Sez. Pen. 28 maggio 2013 n. 37738).

Per individuare correttamente le responsabilità nell’ambito di una attività di impresa occorre predisporre quindi un adeguato ORGANIGRAMMA dirigenziale ed esecutivo con indicazione dei rapporti interfunzionali (meglio se supportato da MANSIONARIO o FUNZIONIGRAMMA che dettagli le specifiche attribuzioni con le relative responsabilità), “il cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale” (in tal modo si esprime la Sent. Cass. Sez. IV del 9 luglio 2003).

Quando ad esprimersi su una delega è invece l’intero Consiglio di Amministrazione si esce dalle previsioni della “delega di funzioni” ex art. 16 D.Lgs. 81/08 per entrare più propriamente nell’ambito della “delega di gestione” di cui fa previsione l’art. 2381, comma 2 del c.c. , come anche richiamato dalla Sent. Cass. Pen. Sez IV del 5 febbraio 2003, n. 4081.

In questo caso si assiste alla attribuzione di poteri in materia HSE con delibera del CdA ad uno dei suoi membri (che in genere nomina l’Amministratore Delegato o un Consigliere Delegato). In questo caso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà riportata nel Registro delle imprese.

Da ultimo si ricorda che una impresa, in caso di violazioni in materia di ambiente, salute o sicurezza, può essere destinataria di sanzioni para-penali di varia natura ex D. Lgs. 231/2001, da quelle economiche a quelle interdittive, nel caso in cui non sia in grado di dimostrare che A) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01 idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; B) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e la cura del loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il cd Organismo di Vigilanza); C) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Per potersi configurare un reato in materia di ambiente o sicurezza da parte di un Ente occorre inoltre che sia ipotizzabile un “vantaggio” o un “interesse” per l’Ente che si può concretizzare nel risparmio che l'azienda avrebbe conseguito indebitamente, non attuando le misure prevenzionali richieste.

La delega è dunque strumento di fondamentale importanza per la chiara identificazione di compiti e responsabilità all’interno di una Organizzazione.
 
Area Legale
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