Il principio "Do No Significant Harm" applicato ai siti orfani

31/03/2025

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) è un elemento centrale per garantire che gli investimenti effettuati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non causino danni significativi all’ambiente.

Il documento allegato è stato elaborato dalla Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a febbraio 2025.

Fornisce una trattazione dettagliata del principio DNSH e della sua applicazione agli interventi di bonifica dei siti orfani, con un approfondimento normativo, operativo e tecnico.

1. Significato del principio e riferimento normativo

Il principio DNSH è stato introdotto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, noto come "Regolamento Tassonomia", per assicurare che le attività economiche non arrechino danno a sei obiettivi ambientali definiti dal Green Deal europeo:
 
  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici - l'attività economica non deve generare emissioni significative di gas serra;
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici - l'attività economica non deve amplificare i rischi climatici esistenti o futuri;
  3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine - l'attività economica non deve compromettere lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
  4. Economia circolare - le attività devono favorire il riuso, il riciclo e la riduzione degli sprechi;
  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - le attività non devono aumentare il livello di inquinanti nell’aria, acqua o suolo;
  6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - le attività economiche non devono alterare l'equilibrio degli ecosistemi.
Questi criteri si applicano a tutti gli interventi finanziati dal PNRR e costituiscono un elemento essenziale per la valutazione di conformità ambientale.

2. Ambito di applicazione

Il principio DNSH è applicabile a tutte le misure finanziate nell’ambito del PNRR, in particolare agli interventi di bonifica del suolo per i siti orfani (M2C4, Investimento 3.4). Gli interventi devono rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2020/852 e dalla Circolare MEF-RGS n. 22/2024, garantendo che le operazioni di bonifica siano condotte nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente.

3. A chi si rivolge

I principali soggetti attuatori che possono richiedere finanziamenti per la bonifica dei siti orfani includono:
 
  • Amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, Enti Locali);
  • Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA);
  • Enti di gestione del patrimonio pubblico;
  • Consorzi e altre entità territoriali. 
Le richieste di finanziamento devono essere presentate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), corredate da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) che attesti il rispetto del principio DNSH.

4. Contenuti della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH

La Guida Operativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è lo strumento principale per verificare la conformità degli interventi al principio DNSH. Essa include:
 
  • Mappatura degli interventi con relative schede tecniche;
  • Requisiti tassonomici e normativi per ogni tipo di intervento;
  • Checklist di verifica ex ante ed ex post;
  • Appendici specifiche sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla correlazione con i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

5. Applicazione del principio DNSH nella misura 2, componente 4, investimento 3.4 del PNRR

I siti orfani sono aree contaminate per le quali non è individuabile un soggetto responsabile o per cui il soggetto responsabile non è in grado di sostenere le spese di bonifica. L'intervento pubblico si rende quindi necessario per la riqualificazione ambientale e la restituzione delle aree alla collettività.
 
Gli interventi di bonifica devono essere pianificati e realizzati in modo da rispettare gli obiettivi ambientali stabiliti dall’Unione Europea. A tale scopo, il rispetto del DNSH è monitorato durante tutte le fasi del progetto:
 
  • Fase ex ante: Pianificazione e progettazione degli interventi;
  • Fase attuativa: Esecuzione delle operazioni di bonifica;
  • Fase ex post: Monitoraggio e verifica della conformità ai criteri DNSH.

6. Attestazione del rispetto del DNSH e dimensioni degli interventi

Il rispetto del DNSH viene attestato attraverso:
 
  • Documentazione progettuale che dimostri la conformità agli obiettivi ambientali;
  • Checklist ex ante ed ex post per verificare la coerenza degli interventi con i criteri DNSH;
  • Relazioni di conformità rilasciate da tecnici abilitati o dalle ARPA.

7. Adempimenti ex ante ed ex post e relativi prospetti

Fase ex ante:
 
  • Valutazione dei rischi climatici e ambientali;
  • Piano di bonifica e gestione dei rifiuti;
  • Autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente.
Fase ex post:
 
  • Certificazioni di conformità rilasciate da ARPA o tecnici abilitati;
  • Relazione finale sul rispetto del DNSH;
  • Monitoraggio dell’efficacia degli interventi.

8. Supporto tecnico ai soggetti attuatori

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) fornisce assistenza tecnica attraverso:
 
  • La casella di posta dedicata supportodnsh@mase.gov.it;
  • Pubblicazione di aggiornamenti normativi e linee guida sul sito ufficiale.

9. Contenuto dell’Allegato 1 – Check List DNSH

L’Allegato 1 contiene la checklist DNSH, strumento operativo per verificare il rispetto degli obiettivi ambientali. La checklist è suddivisa in sezioni ex ante ed ex post e deve essere compilata dai soggetti attuatori per documentare la conformità degli interventi.

L’adozione delle linee guida e delle checklist previste dal Ministero consente di strutturare gli interventi in modo corretto ed efficace, minimizzando i rischi ambientali e favorendo la transizione ecologica del territorio.