Il RENTRI e le prossime scadenze

11/11/2024

Il RENTRI, o Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è una piattaforma digitale istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il suo scopo è quello di centralizzare e digitalizzare la tracciabilità dei rifiuti, riducendo i rischi di gestione illecita e facilitando il monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione al trasporto, fino allo smaltimento o recupero.

Struttura del RENTRI

La struttura della piattaforma si compone di due sezioni principali
  • Sezione anagrafica: raccoglie dati sulle aziende e sulle autorizzazioni per le attività di gestione rifiuti.
  • Sezione tracciabilità: include i dati ambientali sui registri di carico/scarico e sui formulari di identificazione.
Il quadro normativo del RENTRI è regolato dal D.Lgs. 152/2006, in particolare dagli articoli 188-bis e 188-ter, e successivamente integrato dal D.Lgs. 116/2020 per recepire le direttive europee in materia di economia circolare. La specifica operatività è definita dal Decreto Ministeriale n. 59/2023, che stabilisce dettagli e scaglioni temporali per l’iscrizione.

Obiettivi del RENTRI

L’introduzione del RENTRI risponde a tre principali obiettivi:
  1. Trasparenza e controllo: Permettere la tracciabilità di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non, creando un flusso di dati continuo e accessibile alle autorità competenti.
  2. Riduzione delle irregolarità: Minimizzare il rischio di gestione illecita e facilitare la conformità normativa da parte degli operatori.
  3. Efficienza operativa: Semplificare la gestione dei rifiuti per le imprese e i professionisti, permettendo la digitalizzazione di formulari e registri.

Soggetti Interessati

Il RENTRI coinvolge una varietà di operatori, tra cui:
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: dalle grandi aziende ai piccoli produttori.
  • Operatori di trasporto e smaltimento: aziende di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché intermediari e commercianti.
  • Consorzi di recupero e riciclaggio: specificamente coinvolti per particolari tipologie di rifiuti, in linea con le normative di settore.
Il Decreto 59/2023 prevede inoltre l’obbligo di iscrizione anche per i soggetti delegati dai produttori per l’invio dei dati, tra cui associazioni di categoria e società di servizi.

Scadenze per l’Iscrizione al RENTRI

L’obbligo di iscrizione al RENTRI è stato distribuito in tre scaglioni temporali, per agevolare un’implementazione graduale.
 
Primo scaglione (15 dicembre 2024 - 13 febbraio 2025):

 
  • Chi deve iscriversi: Grandi aziende con oltre 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi, incluse le imprese che gestiscono, trasportano, o trattano rifiuti pericolosi, come i commercianti e gli intermediari.
  • Tipologie di rifiuti: Rifiuti speciali pericolosi e alcuni non pericolosi derivati da processi specifici (es. fanghi da depurazione).
Secondo scaglione (15 giugno 2025 - 14 agosto 2025):
 
  • Chi deve iscriversi: Medie imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50, attive nella produzione e gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non.
  • Tipologie di rifiuti: Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Terzo scaglione (15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026):
 
  • Chi deve iscriversi: Piccole imprese e microimprese con meno di 10 dipendenti, che producono rifiuti speciali non pericolosi.
  • Tipologie di rifiuti: Rifiuti non pericolosi.

Nuovi modelli di Registro di carico e scarico e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)

  • decorrenza dal 13 febbraio 2025 per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025
  • per gli operatori compresi negli altri scaglioni decorrenza dalla data di iscrizione al RENTRI
  • applicabilità dei nuovi modelli di Registro C/S e di FIR a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI

Registro di carico e scarico su supporto cartaceo

  • decorrenza dal 4 novembre 2024 servizio stampa accessibile dal portale RENTRI (www.rentri.gov.it) senza registrazione o iscrizione
  • vidimazione a cura delle Camere di Commercio territorialmente competenti prima di procedere alla prima annotazione sul registro
Area Legale
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