Ai sensi dell'articolo 281, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, i gestori di impianti "anteriori al 1988" autorizzati ai sensi del d.P.R. n. 203/1988 (articolo 12), anche in via provvisoria o in forma tacita, devono presentare all'Autorità competente entro il 31 dicembre 2010 una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Tale presentazione consentirà di proseguire l'esercizio dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione.
La mancata presentazione della domanda nel termine previsto comporterà la decandenza dalla precedente autorizzazione.